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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa MONICA d'AGOSTINO all'odierna udienza ed all'esito della udienza , pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2054\2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DRAGONE MARCO Parte_1
RICORRENTE-
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GENNARO CAPUTO
RESISTENTE–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.7.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo Giudice del Lavoro impugnando l'intimazione di pagamento n.012 2023 9001088464 000 notificata il 23.6.2023 relativo a cartelle esattoriali rese da . CP_2
Si costituiva l' resistendo al ricorso. CP_3
1 Dalle risultanze di causa è emerso che l' ha provveduto allo sgravio del debito oggetto della CP_2 intimazione di pagamento de qua (cfr. note d' udienza e doc. prodotta in atti).
Deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Deve di conseguenza, essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa.
Ciò posto, va in ogni caso esaminata la fondatezza della domanda, al fine di determinare, secondo il criterio della cd. “soccombenza virtuale” la parte a carico della quale andrebbero poste le spese di lite .
In conseguenza, ed ai limitati fini testè indicati, va rilevato che nei confronti della resistente la domanda attorea risulta fondata, atteso che lo sgravio è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso introduttivo alle controparti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte resistente a pagare le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 30.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Monica d'Agostino
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa MONICA d'AGOSTINO all'odierna udienza ed all'esito della udienza , pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2054\2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DRAGONE MARCO Parte_1
RICORRENTE-
E
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
GENNARO CAPUTO
RESISTENTE–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.7.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata adiva questo Giudice del Lavoro impugnando l'intimazione di pagamento n.012 2023 9001088464 000 notificata il 23.6.2023 relativo a cartelle esattoriali rese da . CP_2
Si costituiva l' resistendo al ricorso. CP_3
1 Dalle risultanze di causa è emerso che l' ha provveduto allo sgravio del debito oggetto della CP_2 intimazione di pagamento de qua (cfr. note d' udienza e doc. prodotta in atti).
Deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Deve di conseguenza, essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti in causa.
Ciò posto, va in ogni caso esaminata la fondatezza della domanda, al fine di determinare, secondo il criterio della cd. “soccombenza virtuale” la parte a carico della quale andrebbero poste le spese di lite .
In conseguenza, ed ai limitati fini testè indicati, va rilevato che nei confronti della resistente la domanda attorea risulta fondata, atteso che lo sgravio è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso introduttivo alle controparti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte resistente a pagare le spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2500,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Così deciso in Avellino, il 30.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Monica d'Agostino
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