Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 28730
CASS
Sentenza 21 marzo 2013

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Ai fini della configurabilità del reato di vilipendio alla nazione italiana, non è necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontà di ledere il prestigio o l'onore della collettività nazionale. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva pronunciato alla presenza dei carabinieri la frase: " In questo schifo di Italia di merda").

Il reato di vilipendio alla nazione italiana non si pone in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, atteso che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, garantito dalla norma costituzionale, non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di correlazione con una critica obiettiva.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 28730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28730
Data del deposito : 21 marzo 2013

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