Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di vilipendio alla nazione italiana, non è necessario che la manifestazione di vilipendio sia specifica e indirizzata a persone determinate alle quali cagioni turbamento psichico, essendo sufficiente ogni espressione di ingiuria o di disprezzo pronunciata con la coscienza e volontà di ledere il prestigio o l'onore della collettività nazionale. (Fattispecie nella quale l'imputato aveva pronunciato alla presenza dei carabinieri la frase: " In questo schifo di Italia di merda").
Il reato di vilipendio alla nazione italiana non si pone in contrasto con l'art. 21 della Costituzione, atteso che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, garantito dalla norma costituzionale, non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di correlazione con una critica obiettiva.
Commentari • 7
- 1. Art. 290 - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armatehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 291 - Vilipendio alla nazione italiana (1)https://www.filodiritto.com/
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L'esercizio del diritto di critica, che trova il suo fondamento nel principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost (e dalle sopra ricordate norme CEDU), non è però privo di qualsivoglia limite, neppure se funzionale ad un ambito di interesse pubblico come la discussione politica, tanto che chi intende avvalersene deve farlo nel rispetto degli eventuali diritti contrapposti. Continenza del linguaggio e, per la critica politica, del suo riconnettersi ad un leggibile progetto possono e debbono costituire anche il limite di possibile esclusione dell'elemento soggettivo dei reati di vilipendio (individuabile nella volontà di offendere piuttosto che …
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Il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, per cui si pone come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti e la sua tutela non è in contrasto con gli art. 9 e 10 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, in quanto esplicativi degli art. 21 e 25 Cost. L'elemento soggettivo del delitto di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate consiste nel dolo generico, e quindi nella coscienza e volontà di esprimere offensivi e aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate, con l'intenzione di produrre l'evento costituito dalla pubblica manifestazione di …
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Il vilipendio alla bandiera consiste in una esplicita e consapevole manifestazione di gratuito disprezzo e svilimento dell'emblema, la cui reputazione e onore, insieme allo Stato e alle sue istituzioni, sono oggetto della tutela penale e di diritti tutelati costituzionalmente, al cui interno anche la libertà di opinione trova i suoi limiti. Corte di Cassazione sez. I Penale, sentenza 9 marzo – 16 novembre 2018, n. 51859 Presidente Mazzei– Relatore Saraceno Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza, 22 maggio 2014, del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato Ca. Ma. e Vicenzo In. responsabili del reato di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2013, n. 28730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28730 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 21/03/2013
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 397
Dott. MAZZEI A. P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 28007/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GI AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26 aprile 2012 della Corte di appello di Campobasso, nel procedimento n. 416/2007 R.g.;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita, nella pubblica udienza del 21 marzo 2013, la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, POLICASTRO AL, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
rilevato che il difensore dell'imputato non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Di MA AR è stato imputato dei reati di cui agli artt.290 e 291 cod. pen., per avere pubblicamente offeso la nazione italiana e l'arma dei carabinieri, in Montagano, il 2 novembre 2005, dopo che i carabinieri AS IM e GA IO lo avevano fermato per contestargli di viaggiare, a bordo della sua autovettura, con un solo faro accesso, affermando al loro indirizzo:
"Invece di andare ad arrestare i tossici a Campobasso, pensate a fare queste stronzate e poi si vedono i risultati. In questo schifo di Italia di merda, invece di pensare alle cose serie pensate a fare la contravvenzione per le luci. Voi delle leggi non conoscete e non capite un cazzo".
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza del 1 giugno 2007, ha assolto il Di MA dal reato di vilipendio dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 290 cod. pen., perché il fatto non costituisce reato, ritenendo che le espressioni offensive fossero rivolte ai verbalizzanti come tali e non all'intero corpo dei carabinieri;
mentre ha condannato l'imputato per il delitto di vilipendio della nazione italiana, di cui all'art. 291 cod. pen., alla pena di Euro 1.000,00 di multa, con le attenuanti generiche, interamente condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006. La Corte di appello di Campobasso, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato, con sentenza del 26 aprile 2012, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto il Di MA dal reato di vilipendio dell'Arma dei carabinieri con la diversa formula perché il fatto non sussiste;
mentre ha confermato la condanna per il delitto di vilipendio alla nazione italiana.
La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta dall'imputato integrasse il contestato vilipendio inteso come reato di pericolo, a dolo generico, poiché le parole di disprezzo dello Stato italiano, urlate dall'imputato sulla pubblica via, erano percepibili dalle numerose persone presenti nel luogo in cui furono pronunciate, vicino alla fermata degli autobus e in una situazione di via vai continuo di gente che saliva e scendeva dai mezzi pubblici o si recava a prendere le autovetture parcheggiate nei paraggi.
La Corte ha, inoltre, sottolineato che i due verbalizzanti, AS e GA, avevano effettivamente udito le espressioni offensive della nazione italiana proferite dal Di MA, provandone imbarazzo ed umiliazione, e tale circostanza, ad avviso della Corte, era sufficiente ad integrare l'oggettività giuridica del reato senza la necessità che le medesime parole fossero state effettivamente percepite dalle altre numerose persone presenti sul posto;
ne' poteva ritenersi che l'imputato avesse agito nel legittimo esercizio del suo diritto di critica, per difetto palmare del limite della continenza.
La condotta, inoltre, era stata contraddistinta dal dolo generico postulato dalla norma incriminatrice, poiché il Di MA non poteva non rendersi conto del carattere grossolano dell'offesa, pronunciata senza alcuna necessità e senza alcuna relazione con una obiettiva critica, e del significato vilipendioso di essa. L'entità della pena, infine, è stata confermata dal giudice di appello perché determinata nella misura di Euro 1.000,00, corrispondente al minimo edittale, con la diminuzione massima per le attenuanti generiche applicate sulla pena base di Euro 1.500,00, nel corretto esercizio del potere discrezionale del giudice.
2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, il quale, con unico motivo, denuncia il vizio della motivazione nel triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, poiché la frase "in questo schifo di Italia di merda" non avrebbe rilevanza penale e non integrerebbe, dunque, il reato di cui all'art. 291 cod. pen.; in ogni caso, il contesto in cui essa fu pronunziata, nell'ambito della vivace critica nei confronti dei verbalizzanti impegnati, secondo il Di MA, nella contestazione di una lieve infrazione stradale a suo carico, anziché nella repressione del dilagante fenomeno della tossicodipendenza, ritenuto causa di degrado della città di Campobasso, dimostrerebbe che le parole incriminate non intendevano disprezzare lo Stato italiano, ma costituivano esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero;
l'espressione incriminata, comunque, non avrebbe determinato l'insorgenza di alcun pericolo concreto di lesione del prestigio della nazione italiana;
mancherebbe il dolo specifico richiesto per la penale rilevanza della condotta;
la determinazione dell'entità della pena sarebbe carente di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che il reato di vilipendio alla nazione italiana, previsto dall'art. 291 cod. pen., non è in contrasto con i principi della Costituzione della Repubblica e, in particolare, non si pone in contraddizione con l'art. 21 Cost., perché il diritto di manifestare il proprio pensiero in qualsiasi modo, sancito in tale articolo, non può trascendere in offese grossolane e brutali prive di alcuna correlazione con una critica obiettiva (Cass., 7 aprile 1952, Battisti, Giustizia penale 52, 2, 828; v., anche, con specifico riguardo all'art. 290 cod. pen., Corte cost. 30 gennaio 1974, n. 20, che ha ritenuto non fondate le questioni di illegittimità costituzionale del suddetto articolo, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'ordine giudiziario e delle Forze armate dello Stato, in riferimento all'art. 3 Cost., comma 1;
all'art. 21 Cost., comma 1; e all'art. 25 Cost., comma 2). L'elemento oggettivo del delitto previsto dall'art. 291 cod. pen. non richiede che la manifestazione di vilipendio sia specifica e che essa sia indirizzata a determinate persone, alle quali cagioni un certo turbamento psichico;
per integrare il reato de quo è sufficiente una manifestazione generica di vilipendio alla nazione - da intendersi come comunità avente la stessa origine territoriale, storia, lingua e cultura - effettuata pubblicamente (Cass., 11 ottobre 1954, Scompo, in Giustizia penale 55, 2, 61).
In particolare, il reato in esame non consiste in atti di ostilità o di violenza o in manifestazioni di odio: basta l'offesa alla nazione, cioè un'espressione d'ingiuria o di disprezzo che leda il prestigio o l'onore della collettività nazionale, a prescindere dal veri sentimenti nutriti dall'autore, mentre l'elemento psicologico consiste nel dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di ledere il prestigio e l'onore della nazione italiana (Cass., 26 febbraio 1959, Liebe, in Giustizia penale 60, 2, 69; Cass., sez. 1, 8 ottobre 1963, Bosco, in Cassazione penale massimario annotato 1964, 531).
Tanto premesso, il comportamento del Di MA, il quale, in luogo pubblico, ha inveito contro la nazione, gridando: "In questo schifo di Italia di merda", sia pure nel contesto di un'accesa contestazione della contravvenzione elevatagli dai carabinieri per aver condotto un'autovettura con un solo faro funzionante, integra il delitto di vilipendio previsto dall'art. 291 cod. pen. sia nel profilo materiale, per la grossolana brutalità delle parole pronunciate pubblicamente, tali da ledere oggettivamente il prestigio o l'onore della collettività nazionale;
sia nel profilo psicologico, integrato dal dolo generico ossia dalla coscienza e volontà di proferire, al cospetto dei verbalizzanti e dei numerosi cittadini presenti sulla pubblica via nel medesimo frangente, le menzionate espressioni di disprezzo, a prescindere dai veri sentimenti nutriti dall'autore e dal movente, nella specie di irata contrarietà per la contravvenzione subita, che abbia spinto l'agente a compiere l'atto di vilipendio.
Tutte le censure mosse dal ricorrente, quindi, intese a contestare la legittimità costituzionale della norma incriminatrice e la ricorrenza degli elementi costitutivi - oggettivo e soggettivo - del reato contestato, sono destituite di fondamento;
mentre è inammissibile, perché involgente un giudizio di puro merito, la pur censurata entità della pena inflitta, peraltro corrispondente al minimo edittale.
2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013