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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14054/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 7 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, letti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14054/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1 MA IN e dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERGAMASCHI MA IN KO LI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI MA C.F._3 IN e dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato presso il difensore avv. BERGAMASCHI MA IN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4 BERGAMASCHI MA IN e dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERGAMASCHI MA C.F._2 IN
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: bancari
Conclusioni
pagina 1 di 6 Parte opponente ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui a premessa: - In via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della;
- Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della CP_2
e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con, in particolare, violazione del dovere di determinatezza;
e conseguente ulteriore accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con
l'eventuale residuo debito;
- Conseguentemente, dichiarando sussistere l'indeterminatezza dello stesso con violazione degli artt. 1346, 1284 II e III comma, 1418 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB comma 4
D. Lgs. 385/93, condannare la convenuta a dover ricalcolare il dovuto tenuto conto che andrà restituito solo il capitale con gli interessi calcolati ex art. 117 TUB o la diversa somma che parrà di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario dal Giudice, si chiede la rimessione sul ruolo della causa onde esperire la CTU a verifica della CTP allegata.”
parte opposta ha così concluso: “In via preliminare: Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di Parte opponente, confermare, il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Parte Controparte_1 opponente della somma di € 17.310,88 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
a. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di Parte opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 17.310,88 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che Controparte_1 dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando Parte opponente al pagamento di detta somma;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%; In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge – si producono: copia integrale del fascicolo monitorio (di cui si chiede comunque l'acquisizione); (All. A) procura generale alle liti;
pagina 2 di 6 (doc. 1) certificato iscrizione LE , (doc. 2) mandato Controparte_1 [...]
, (doc. 3) VI LE , (doc. 4) elenco Controparte_3 Controparte_3 crediti ceduti, (doc. 5) SU;
(doc. 6) intimazione di pagamento.” Controparte_4
------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare
pagina 3 di 6 eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto l'opposizione proposta da , Parte_1
e va accolta, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare. Parte_2 CP_5
L'ontologica essenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo fa sì, come già detto, che, in realtà, è
l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo (Cass. 7448/93; Cass 2124/94).
Tale stato di fatto e di diritto impone al giudicante di verificare la legittimità della richiesta su cui si fonda il decreto ingiuntivo non solo verificando l'esistenza del credito in base ai criteri del procedimento sommario di cui all'art. 633 c.p.c. ma soprattutto l'esistenza stessa del credito secondo i principi istruttori normali del giudizio a cognizione piena. Quindi, il giudice deve verificare non solo la fondatezza della “prova scritta” in base alla quale fu emesso il decreto ingiuntivo ma deve valutare tutte le prove introdotte nel giudizio secondo i normali canoni di ermeneutica (Cass. 6879/1994; Cass
10280/1990). Ciò posto, è d'uopo ricordare che nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ”chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal pagina 4 di 6 giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice.
Dirimente nel caso in esame è però l'accertamento della titolarità in capo all'opposta cessionaria del credito azionato, giusta l'eccezione di carenza di legittimazione e titolarità attiva regolarmente formulata dagli opponenti.
Orbene, dall'esame degli atti, è emerso che non vi è prova della cessione dell'asserito credito oggetto di causa. Non risulta infatti dai documenti agli atti l'inclusione del credito di cui al contratto di finanziamento n. 0FC1066214648 stipulato tra Banca C.R.F. e F.lli e Controparte_6 [...]
il 2/11/2017 nelle cessioni intervenute, la prima tra IN SA AO e la seconda Pt_1 CP_7 tra e in quanto in primis il credito in esame non è riconducibile CP_7 Controparte_1 con certezza ai criteri individuati nell'avviso di cessione di cui alla GURI n. 118 del 5/10/2021 (doc. 8 procedimento monitorio) e nell'avviso di cessione di cui alla GURI n. 74 del 28/6/2022 (doc. 12 memoria n.2, parte opposta). Inoltre le liste dei crediti non consentono di individuare con certezza il credito per cui è causa in quanto il doc. 4 (allegato all'atto di costituzione) “elenco crediti ceduti” non è riferibile ad alcuno degli istituti di credito essendo privo di intestazione oltre che di firma, l' elenco dei crediti (doc. 9 allegato alla memoria ex art. 171 ter n1 c.p.c. opposta) riporta numerosi codici identificativi non riconducibili al rapporto del debitore ceduto e, inoltre, non è riferibile alla prima cessione tra IN SA AO a in quanto IN SA AO è indicata come Controparte_8
Cont
“cedente originaria” e credito come “cedente”.
Era preciso onere della parte opposta provare la titolarità del credito vantato attraverso l'esibizione dei contratti di cessione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs n. 385/98, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente riconosciuta” (v. Cass. 4116/2016; Cass. 24798/2020), e ciò a prescindere dalla differente questione della comunicazione o notificazione, al debitore, di tale cessione.
Si rammenta che per conforme giurisprudenza la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione dei crediti non è idonea a provare la cessione del singolo credito asserito vantato in giudizio dalla cessionaria. La titolarità all'azione vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che va esaminata preliminarmente ad ogni altra questione, e la sua assenza non consente l'esame degli altri motivi di merito.
pagina 5 di 6 Ogni altra questione è assorbita.
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei valori minimi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, stante la non elevata complessità delle questioni e l'attività effettivamente svolta dal difensore, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere posti a carico di parte opposta, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. Per la fase istruttoria si applica una decurtazione del 50% posto che sono state depositate le memorie ex art. 171 ter ma nessuna attività è stata espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3370/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) dichiara la carenza di titolarità del credito azionato con la procedura monitoria in capo alla
[...]
Controparte_1
3) condanna la e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.120,00 per compenso, Euro 145,50 per esborsi oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note.
Firenze, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 7 ottobre
2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note, letti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14054/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI Parte_1 C.F._1 MA IN e dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE ( ) C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERGAMASCHI MA IN KO LI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERGAMASCHI MA C.F._3 IN e dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato presso il difensore avv. BERGAMASCHI MA IN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._4 BERGAMASCHI MA IN e dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERGAMASCHI MA C.F._2 IN
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A VERONA presso il difensore avv. ROSSI MARCO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: bancari
Conclusioni
pagina 1 di 6 Parte opponente ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui a premessa: - In via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire della;
- Nel merito, dichiarare nullo e/o annullabile il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto in quanto perché illecitamente conteggiati gli interessi da parte della CP_2
e/o comunque non esattamente individuato il capitale dovuto;
con, in particolare, violazione del dovere di determinatezza;
e conseguente ulteriore accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente dichiarazione della non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi e/o a mancanza di prova sul credito;
con compensazione delle somme versate in eccesso con
l'eventuale residuo debito;
- Conseguentemente, dichiarando sussistere l'indeterminatezza dello stesso con violazione degli artt. 1346, 1284 II e III comma, 1418 c.c. e violazione dell'art. 117 TUB comma 4
D. Lgs. 385/93, condannare la convenuta a dover ricalcolare il dovuto tenuto conto che andrà restituito solo il capitale con gli interessi calcolati ex art. 117 TUB o la diversa somma che parrà di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario ex art 93 cpc. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario dal Giudice, si chiede la rimessione sul ruolo della causa onde esperire la CTU a verifica della CTP allegata.”
parte opposta ha così concluso: “In via preliminare: Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda di Parte opponente, confermare, il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Parte Controparte_1 opponente della somma di € 17.310,88 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
a. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di Parte opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 17.310,88 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che Controparte_1 dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando Parte opponente al pagamento di detta somma;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%; In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge – si producono: copia integrale del fascicolo monitorio (di cui si chiede comunque l'acquisizione); (All. A) procura generale alle liti;
pagina 2 di 6 (doc. 1) certificato iscrizione LE , (doc. 2) mandato Controparte_1 [...]
, (doc. 3) VI LE , (doc. 4) elenco Controparte_3 Controparte_3 crediti ceduti, (doc. 5) SU;
(doc. 6) intimazione di pagamento.” Controparte_4
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va rilevato, in primis, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare
pagina 3 di 6 eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n. 24815/05;
n. 25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto l'opposizione proposta da , Parte_1
e va accolta, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare. Parte_2 CP_5
L'ontologica essenza dell'opposizione a decreto ingiuntivo fa sì, come già detto, che, in realtà, è
l'opposto che riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente; parimenti, però, le domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza non rilevabili d'ufficio, la chiamata del terzo, per la quale non opera il meccanismo del differimento d'udienza, il disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, e così tutti i fatti modificativi, estintivi od impeditivi dovranno essere proposte solo nell'atto introduttivo (Cass. 7448/93; Cass 2124/94).
Tale stato di fatto e di diritto impone al giudicante di verificare la legittimità della richiesta su cui si fonda il decreto ingiuntivo non solo verificando l'esistenza del credito in base ai criteri del procedimento sommario di cui all'art. 633 c.p.c. ma soprattutto l'esistenza stessa del credito secondo i principi istruttori normali del giudizio a cognizione piena. Quindi, il giudice deve verificare non solo la fondatezza della “prova scritta” in base alla quale fu emesso il decreto ingiuntivo ma deve valutare tutte le prove introdotte nel giudizio secondo i normali canoni di ermeneutica (Cass. 6879/1994; Cass
10280/1990). Ciò posto, è d'uopo ricordare che nel nostro ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ”chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal pagina 4 di 6 giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice.
Dirimente nel caso in esame è però l'accertamento della titolarità in capo all'opposta cessionaria del credito azionato, giusta l'eccezione di carenza di legittimazione e titolarità attiva regolarmente formulata dagli opponenti.
Orbene, dall'esame degli atti, è emerso che non vi è prova della cessione dell'asserito credito oggetto di causa. Non risulta infatti dai documenti agli atti l'inclusione del credito di cui al contratto di finanziamento n. 0FC1066214648 stipulato tra Banca C.R.F. e F.lli e Controparte_6 [...]
il 2/11/2017 nelle cessioni intervenute, la prima tra IN SA AO e la seconda Pt_1 CP_7 tra e in quanto in primis il credito in esame non è riconducibile CP_7 Controparte_1 con certezza ai criteri individuati nell'avviso di cessione di cui alla GURI n. 118 del 5/10/2021 (doc. 8 procedimento monitorio) e nell'avviso di cessione di cui alla GURI n. 74 del 28/6/2022 (doc. 12 memoria n.2, parte opposta). Inoltre le liste dei crediti non consentono di individuare con certezza il credito per cui è causa in quanto il doc. 4 (allegato all'atto di costituzione) “elenco crediti ceduti” non è riferibile ad alcuno degli istituti di credito essendo privo di intestazione oltre che di firma, l' elenco dei crediti (doc. 9 allegato alla memoria ex art. 171 ter n1 c.p.c. opposta) riporta numerosi codici identificativi non riconducibili al rapporto del debitore ceduto e, inoltre, non è riferibile alla prima cessione tra IN SA AO a in quanto IN SA AO è indicata come Controparte_8
Cont
“cedente originaria” e credito come “cedente”.
Era preciso onere della parte opposta provare la titolarità del credito vantato attraverso l'esibizione dei contratti di cessione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs n. 385/98, ha
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente riconosciuta” (v. Cass. 4116/2016; Cass. 24798/2020), e ciò a prescindere dalla differente questione della comunicazione o notificazione, al debitore, di tale cessione.
Si rammenta che per conforme giurisprudenza la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione dei crediti non è idonea a provare la cessione del singolo credito asserito vantato in giudizio dalla cessionaria. La titolarità all'azione vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda che va esaminata preliminarmente ad ogni altra questione, e la sua assenza non consente l'esame degli altri motivi di merito.
pagina 5 di 6 Ogni altra questione è assorbita.
Va a tal riguardo rilevato che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, con applicazione dei valori minimi relativi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, stante la non elevata complessità delle questioni e l'attività effettivamente svolta dal difensore, seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere posti a carico di parte opposta, in base al principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. Per la fase istruttoria si applica una decurtazione del 50% posto che sono state depositate le memorie ex art. 171 ter ma nessuna attività è stata espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3370/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) dichiara la carenza di titolarità del credito azionato con la procedura monitoria in capo alla
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Controparte_1
3) condanna la e per essa, quale mandataria, in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.120,00 per compenso, Euro 145,50 per esborsi oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di note.
Firenze, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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