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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15764 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Paola Larosa,
alle ore 13:15, all'esito della camera di consiglio del 11/11/2025,
assente il procuratore della parte ricorrente allontanatosi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18998 /2022, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c all'udienza del giorno 11 novembre 2025;
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CL ON ( ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Albano Laziale, Via Graziosa, n. 6
RICORRENTE
1 2
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_2
Pace n. 15482/2021, Dott.ssa Viviani, depositata in data 15.09.2021, in virtù della quale veniva respinto il ricorso proposto avverso l'ordinanza – ingiunzione prefettizia n. M IT PR RMUTG emessa in data 28.01.2021 relativa al verbale di accertamento n. 70/171332216 elevato dalla Polizia Stradale – sezione di CP_1 per aver proseguito la marcia senza arrestarsi a due segnalazioni semaforiche proiettanti luce rossa in violazione dell'art. 146, comma 3, CdS.
Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado con una motivazione del tutto carente, illogica e contraddittoria non riconosceva lo stato di necessità in cui lo stesso era incorso. in Parte_2 particolare deduceva di aver commesso l'infrazione contestata in quanto mentre era alla guida del proprio motociclo targato ED31818 veniva colpito da un grave episodio di fibrillazione atriale che lo costringeva a recarsi presso il centro USI, sito in Via Virgilio Orsini, 18 per essere sottoposto dal proprio medico di fiducia ad un trattamento urgente di cardioversione farmacologica, che ha avuto poi esito favorevole. Chiedeva, dunque, l'applicazione della scriminante disciplinata dall'art. 4 della legge 689/1981 in materia di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative in combinato disposto con l'art. 54 c.p. Produceva a Parte sostegno delle proprie deduzioni il certificato del medico dell' che in data
13.07.2020 effettuava il trattamento urgente di cardioversione farmacologica.
rimaneva contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 3
Il ricorrente invoca lo stato di necessità quale scriminante per escludere la responsabilità a seguito della sanzione comminata dalla Polizia Stradale per la violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S., accertata in data 13.07.2020, ai sensi dell'art. 4 della legge 689/1981 in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è costantemente orientata nel ritenere che: “ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione”
(Cass. 7457/2023).
Tuttavia, sebbene il ricorrente alleghi la scriminante dello stato di necessità, non assolve all'onere probatorio gravante sullo stesso. si è infatti limitato Parte_2
a produrre un certificato rilasciato dal Dott. ove è attestato che in Persona_1 data 13.07.2020 il ricorrente si è recato presso il Centro U.S.I sito in Via Virgilio
Orsini, 18 alle ore 17.30 per essere sottoposto ad un trattamento urgente di cardioversione farmacologica in episodio recidivale di fibrillazione atriale.
Trattandosi di un episodio recidivale, come dallo stesso dedotto, è assolutamente probabile che vi siano stati episodi pregressi e che tale patologia sia stata comunque accertata in precedenza presso strutture ospedaliere, ma nessuna documentazione medica relativa alla predetta patologia risulta prodotta in giudizio, a parte l'attestazione di cui all'allegato 4 al ricorso in primo grado. Il ricorrente illustra nell'atto introduttivo le caratteristiche della gravissima patologia da cui è affetto e la terapia necessaria per curarla, facendo riferimento peraltro a pregressi trattamenti cui si è sottoposto al riguardo, senza supportare tali allegazioni con documentazione probatoria. Eppure già in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione prefettizia veniva chiarito che “i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabile ragioni addotte
e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio”. Nonostante ciò non ha prodotto ulteriore Parte_2 documentazione probatoria né nel giudizio di primo grado, né eventualmente nel Parte giudizio di appello rispetto all'attestazione del medico dell' già prodotta in allegato al ricorso dinanzi al Prefetto.
3 4
Sul punto la giurisprudenza di legittimità chiarisce che: “[..] Dunque il contravventore che invochi la sussistenza di cause di giustificazione dell'illecito addebitatogli è tenuto [..] a provare l'esistenza delle stesse” (Cass. 22020/2022).
Del resto anche in sede penale la giurisprudenza di legittimità si è soffermata sul necessario rigore richiesto nell'assolvimento dell'onere della prova quando si invoca lo sato di necessità come causa di giustificazione, chiarendo che non sono sufficienti generiche doglianze, ma deve essere prodotta idonea documentazione volta a dimostrare lo stato di necessità del ricorrente (Cass. pen. 35338/2025).
Non si può, dunque, ravvisare la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità per inadempimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente.
Peraltro deve rilevarsi che, a fronte dell'episodio di fibrillazione atriale occorso, il ricorrente avrebbe potuto fermarsi e chiedere l'assistenza di emergenza chiamando il 118.
Conclusivamente l'appello non merita accoglimento e l'ordinanza-ingiunzione n.
M IT deve essere confermata. CP_2
Stante la contumacia di nel doppio grado del giudizio, nulla a Controparte_1 provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione prefettizia n. M IT PR RMUTG;
-nulla sulle spese stante la contumacia;
-condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai Parte_2 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Paola Larosa,
alle ore 13:15, all'esito della camera di consiglio del 11/11/2025,
assente il procuratore della parte ricorrente allontanatosi dall'aula,
visto l'art. 437 c.p.c.,
decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione,
pronunciando la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18998 /2022, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c all'udienza del giorno 11 novembre 2025;
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CL ON ( ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Albano Laziale, Via Graziosa, n. 6
RICORRENTE
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CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_2
Pace n. 15482/2021, Dott.ssa Viviani, depositata in data 15.09.2021, in virtù della quale veniva respinto il ricorso proposto avverso l'ordinanza – ingiunzione prefettizia n. M IT PR RMUTG emessa in data 28.01.2021 relativa al verbale di accertamento n. 70/171332216 elevato dalla Polizia Stradale – sezione di CP_1 per aver proseguito la marcia senza arrestarsi a due segnalazioni semaforiche proiettanti luce rossa in violazione dell'art. 146, comma 3, CdS.
Il ricorrente chiedeva la riforma della sentenza impugnata in quanto il giudice di primo grado con una motivazione del tutto carente, illogica e contraddittoria non riconosceva lo stato di necessità in cui lo stesso era incorso. in Parte_2 particolare deduceva di aver commesso l'infrazione contestata in quanto mentre era alla guida del proprio motociclo targato ED31818 veniva colpito da un grave episodio di fibrillazione atriale che lo costringeva a recarsi presso il centro USI, sito in Via Virgilio Orsini, 18 per essere sottoposto dal proprio medico di fiducia ad un trattamento urgente di cardioversione farmacologica, che ha avuto poi esito favorevole. Chiedeva, dunque, l'applicazione della scriminante disciplinata dall'art. 4 della legge 689/1981 in materia di procedimento di opposizione a sanzioni amministrative in combinato disposto con l'art. 54 c.p. Produceva a Parte sostegno delle proprie deduzioni il certificato del medico dell' che in data
13.07.2020 effettuava il trattamento urgente di cardioversione farmacologica.
rimaneva contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il ricorrente invoca lo stato di necessità quale scriminante per escludere la responsabilità a seguito della sanzione comminata dalla Polizia Stradale per la violazione dell'art. 146, comma 3, C.d.S., accertata in data 13.07.2020, ai sensi dell'art. 4 della legge 689/1981 in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è costantemente orientata nel ritenere che: “ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione”
(Cass. 7457/2023).
Tuttavia, sebbene il ricorrente alleghi la scriminante dello stato di necessità, non assolve all'onere probatorio gravante sullo stesso. si è infatti limitato Parte_2
a produrre un certificato rilasciato dal Dott. ove è attestato che in Persona_1 data 13.07.2020 il ricorrente si è recato presso il Centro U.S.I sito in Via Virgilio
Orsini, 18 alle ore 17.30 per essere sottoposto ad un trattamento urgente di cardioversione farmacologica in episodio recidivale di fibrillazione atriale.
Trattandosi di un episodio recidivale, come dallo stesso dedotto, è assolutamente probabile che vi siano stati episodi pregressi e che tale patologia sia stata comunque accertata in precedenza presso strutture ospedaliere, ma nessuna documentazione medica relativa alla predetta patologia risulta prodotta in giudizio, a parte l'attestazione di cui all'allegato 4 al ricorso in primo grado. Il ricorrente illustra nell'atto introduttivo le caratteristiche della gravissima patologia da cui è affetto e la terapia necessaria per curarla, facendo riferimento peraltro a pregressi trattamenti cui si è sottoposto al riguardo, senza supportare tali allegazioni con documentazione probatoria. Eppure già in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione prefettizia veniva chiarito che “i motivi di ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabile ragioni addotte
e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell'onere probatorio”. Nonostante ciò non ha prodotto ulteriore Parte_2 documentazione probatoria né nel giudizio di primo grado, né eventualmente nel Parte giudizio di appello rispetto all'attestazione del medico dell' già prodotta in allegato al ricorso dinanzi al Prefetto.
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Sul punto la giurisprudenza di legittimità chiarisce che: “[..] Dunque il contravventore che invochi la sussistenza di cause di giustificazione dell'illecito addebitatogli è tenuto [..] a provare l'esistenza delle stesse” (Cass. 22020/2022).
Del resto anche in sede penale la giurisprudenza di legittimità si è soffermata sul necessario rigore richiesto nell'assolvimento dell'onere della prova quando si invoca lo sato di necessità come causa di giustificazione, chiarendo che non sono sufficienti generiche doglianze, ma deve essere prodotta idonea documentazione volta a dimostrare lo stato di necessità del ricorrente (Cass. pen. 35338/2025).
Non si può, dunque, ravvisare la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità per inadempimento dell'onere probatorio in capo al ricorrente.
Peraltro deve rilevarsi che, a fronte dell'episodio di fibrillazione atriale occorso, il ricorrente avrebbe potuto fermarsi e chiedere l'assistenza di emergenza chiamando il 118.
Conclusivamente l'appello non merita accoglimento e l'ordinanza-ingiunzione n.
M IT deve essere confermata. CP_2
Stante la contumacia di nel doppio grado del giudizio, nulla a Controparte_1 provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione prefettizia n. M IT PR RMUTG;
-nulla sulle spese stante la contumacia;
-condanna al pagamento del doppio del contributo unificato ai Parte_2 sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 11.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Larosa
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