Articolo 2176 del Codice civile
Articolo 2086Articolo 2177
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19 aprile 1942
Art. 2176.

(Reintegrazione del bestiame conferito).

Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora, durante la prima meta' del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi puo' chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualita', del sesso, del peso e dell'eta'.

Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario puo' recedere dal contratto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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