Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Adami, PEC giovanni.adami@avvocatiudine.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura -OMISSIS-, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato -OMISSIS- e domiciliati ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del provvedimento del 12.3.2025 (notificato il 18.3.2025), con la quale il Questore -OMISSIS- ha disposto, ai sensi dell’art. 6 L. n. 401/1989, che il sig. -OMISSIS- non può accedere, per 7 anni decorrenti dalla notifica (cioè fino al 18.3.2032), “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio cui partecipano le rappresentative nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati regionali e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e dei Comitati regionali, incontri di calcio di squadre di club nazionali, di Champions League, Europa League e Conference League”, con estensione del “divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate competizioni e comunque di non avvinarsi o dirigersi verso i predetti luoghi entro un raggio di 500 m., se già presente, allontanarsi immediatamente”, con la prescrizione ex art. art. 6, comma 2, L. n. 401/1989 “di comparire personalmente presso il Commissariato della Polizia di Stato di -OMISSIS- al 15° minuto del primo tempo ed al 30° minuto del secondo tempo di ogni incontro che sarà disputato dalla squadra di calcio della -OMISSIS-anche in trasferta e fuori sede per tutta la durata del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, vale a dire per 7 anni a partire dalla convalida della prescrizione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente”;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. LE MA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poiché in data 29.9.2024 si erano verificati gravi episodi di violenza tra tifosi della -OMISSIS- e quelli del -OMISSIS-, il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con -OMISSIS- del 3.10.2024, ha chiesto al Prefetto -OMISSIS-, sentito il Questore, di valutare la possibilità di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia -OMISSIS- con riferimento alla partita di calcio di Serie -OMISSIS-- del 5.10.2024 .
Il Prefetto -OMISSIS-, dopo aver acquisito il parere favorevole del Questore -OMISSIS-, con provvedimento prot.-OMISSIS-del 4.10.2024 ha disposto, con riferimento alla suddetta partita di calcio di Serie -OMISSIS-- del 5.10.2024, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia -OMISSIS-.
In data 5.10.2024 alcuni poliziotti, in servizio allo stadio di -OMISSIS-, hanno fermato ed identificato il sig. -OMISSIS-, residente a [...], mentre, insieme ad un’altra persona, stava “scendendo lungo il costone, che separa l’area cimiteriale dalla tribuna dello stadio, a ridosso della recinzione, delimitante gli spalti della tifoseria -OMISSIS-”.
Dagli accertamenti effettuati è risultato che il sig. -OMISSIS-:
-era stato deferito:
1) in data 19.2.2000, per danneggiamento;
2) in data 23.5.2002, per danneggiamento;
3) in data 30.11.2003, in concorso con altri, per radunata sediziosa;
4) in data 29.2.2004, per il lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive;
5) in data 17.7.2006, per possesso, accensione ed esplosione di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive.
6) in data 27.9.2014, in occasione della partita di calcio -OMISSIS-- del 24.8.2014, aveva preso parte attiva ai disordini durante la predetta manifestazione sportiva, rendendosi responsabile di tentato omicidio in concorso, rissa aggravata, invasione del campo di calcio, scavalcamento della recinzione, porto di oggetti ad offendere, istigazione a commettere reato, accensione di fuochi pericolosi, lancio di oggetti pericolosi e danneggiamento aggravato;
per tali ragioni era stato destinatario dei seguenti DASPO:
1) di 1 anno, emesso il 3.5.2001 dal Questore -OMISSIS-, per le contestazioni penali, elevate il 19.2.2000 dal Commissariato della Polizia di Stato di -OMISSIS-, per danneggiamento;
2) di 1 anno, emesso il 23.5.2002 dal Questore -OMISSIS-;
3) di 18 mesi, emesso il 6.4.2004 dal Questore -OMISSIS-;
4) di 3 anni, emesso il 21.2.2008 dal Questore -OMISSIS- per i disordini, verificatisi durante la partita di calcio -OMISSIS-- del 30.9.2007;
5) di 5 anni, emesso il 3.9.2014 dal Questore -OMISSIS-, per i disordini, verificatisi durante la partita di calcio -OMISSIS-- del 24.8.2014.
Pertanto, con provvedimento del 12.3.2025 (notificato il 18.3.2025), il Questore -OMISSIS-, dopo aver richiamato il controllo effettuato il 5.10.2024 dai poliziotti in servizio allo stadio di -OMISSIS- e i predetti pregiudizi di polizia, e previa comunicazione di avvio del procedimento dell’11.2.2025 e partecipazione al procedimento con produzione della memoria difensiva del 23.2.2025, ha disposto, ai sensi dell’art. 6 L. n. 401/1989, che il sig. -OMISSIS- non può accedere, per 7 anni decorrenti dalla notifica (cioè fino al 18.3.2032), “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio cui partecipano le rappresentative nazionali e delle gare valevoli per i campionati di calcio di serie A, B, C, Dilettanti, per i campionati regionali e per le competizioni ufficiali, anche di coppe, organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Dilettanti e dei Comitati regionali, incontri di calcio di squadre di club nazionali, di Champions League, Europa League e Conference League”, con estensione del “divieto di accesso ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate competizioni” (al riguardo è stata richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5129 del 14.9.2011, nella parte in cui statuisce che “si intendono tutte le strade, vie o piazze limitrofe all’impianto sportivo, quelle utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni calcistiche, tutti gli spazi indicati nelle Ordinanze dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che vengono per ogni incontro di calcio adeguatamente pubblicizzati da apposita cartellonistica nelle zone che riguardano la partenza, l’arrivo e la sosta di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni, nonché agli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati prima, durate e dopo gli incontri di calcio”) “e comunque di non avvinarsi o dirigersi verso i predetti luoghi entro un raggio di 500 m., se già presente, allontanarsi immediatamente”, con la prescrizione ex art. art. 6, comma 2, L. n. 401/1989 “di comparire personalmente presso il Commissariato della Polizia di Stato di -OMISSIS- al 15° minuto del primo tempo ed al 30° minuto del secondo tempo di ogni incontro che sarà disputato dalla squadra di calcio della -OMISSIS-anche in trasferta e fuori sede per tutta la durata del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, vale a dire per 7 anni a partire dalla convalida della prescrizione da parte dell’Autorità Giudiziaria competente” (tale prescrizione è stata convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale -OMISSIS- con Ordinanza -OMISSIS- del 21.3.2025, notificata il 26.3.2025, limitandola alla durata di 5 anni).
Il sig. -OMISSIS- con il presente ricorso, notificato il 15.5.2025 e depositato il 12.6.2025, ha impugnato il predetto provvedimento del 12.3.2025, deducendo:
1) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il ricorrente non aveva commesso uno dei reati indicati nell’art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 401/1989;
2) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il ricorrente non aveva commesso alcuna condotta violenta;
3) l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la durata del DASPO di 7 anni non era stata motivata.
Il Ministero dell’Interno e la Questura -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con memoria del 5.1.2026 il ricorrente ha replicato alle argomentazioni dell’Amministrazione resistente.
All’Udienza Pubblica dell’11.2.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va respinto.
Vanno disattesi i primi due motivi di impugnazione.
Infatti, dopo l’emanazione del provvedimento del Prefetto -OMISSIS- prot.-OMISSIS-del 4.10.2024 di divieto della vendita ai residenti nella Provincia -OMISSIS- dei biglietti della partita di calcio di Serie -OMISSIS-- del 5.10.2024, il ricorrente non avrebbe dovuto recarsi in quella data nei pressi dello stadio di -OMISSIS-.
Al riguardo, va rilevato che l’art. 6, comma 1, L. n. 401/1989 prevede il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ed a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
-“coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza” (lett. a);
-“coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)” (lett. b);
-“coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’art. 4, commi 1 e 2, L. n. 152/1975, all’art. 5 L. n. 152/1975, all’art. 2, comma 2, D.L. n. 122/1993 conv. nella L. -OMISSIS-05/1993, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all’art. 2 bis D.L. n. 8/2007 conv. nella L. n. 41/2007, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al Libro Secondo, Titoli V e VI, Capo I, del Codice Penale o per il delitto di cui all’art. 588 dello stesso Codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’art. 380, comma 2, lett. f) e h), del Codice di Procedura Penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive” (lett. c);
-“soggetti di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lg.vo n. 159/2011, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive” (lett. d).
Il ricorrente, residente in provincia -OMISSIS-, recandosi in data 5.10.2024 nei pressi dello stadio di -OMISSIS- con l’intenzione di entrarvi di nascosto, in violazione del divieto disposto dal provvedimento del Prefetto -OMISSIS- prima richiamato, è stato legittimamente sanzionato con il DASPO, perché la sua condotta rientra nella suddetta lett. a) del predetto art. 6, comma 1, L. n. 401/1989, in quanto è stata violata la finalità preventiva del provvedimento del Prefetto -OMISSIS- prot.-OMISSIS-del 4.10.2024, di impedire la presenza dei residenti della Provincia -OMISSIS- in data 5.10.2024 nel Comune di -OMISSIS-, per evitare episodi di violenza e/o pericoli per l’ordine pubblico, in occasione della partita di calcio di Serie -OMISSIS--.
Violando dolosamente il predetto provvedimento, il ricorrente, oltre a dimostrare di essere una persona non affidabile, ha compiuto un’azione che avrebbe potuto indurre e/o provocare episodi di violenza, in quanto con il suo comportamento ha creato una situazione di potenziale allarme e/o pericolo, con esiti imprevedibili.
Per completezza, va, però, precisato che non è pertinente la seguente Giurisprudenza, citata dall’Amministrazione resistente, in quanto attiene a fattispecie diverse, perché:
-la Sentenza TAR Catania Sez. I n. 333 del 24.1.2024, si riferisce ad una persona, che ha preso parte a violenze, tenendo in mano un’asta;
-la Sentenza TAR Catania Sez. I n. 576 del 20.2.2024, concerne una persona, incappucciata ed armata di bastone, intenzionata a scontrarsi con l’opposta tifoseria;
-la Sentenza C.d.S. Sez. III n. 2313 del 7.4.2020, attiene ad un soggetto, denunciato per il reato di cui all’art. 5 L. n. 152/1975, espressamente contemplato dall’art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 401/1989;
-la Sentenza TAR Piemonte Sez. I n. 392 del 22.4.2024, riguarda un tifoso che aveva fatto il verso della scimmia, rivolto verso il campo di gioco, che rientra nella fattispecie di cui all’art. 2 bis D.L. n. 8/2007 conv. nella L. n. 41/2007, espressamente richiamato dall’art. 6, comma 1, lett. c), L. n. 401/1989.
Anche la fattispecie di costringere i calciatori a spogliarsi delle maglie costituisce un comportamento minaccioso ed intimidatorio (cfr. la Sentenza TAR Milano Sez. I n. 1428 del 9.6.2023, che contiene statuizioni analoghe a quelle, dedotte dall’Amministrazione resistente, espressamente richiamata da questo Tribunale con le Sentenze nn. 30, 32, 33 e 34 dell’11.1.2025).
Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale è stato dedotto l’eccesso di potere per difetto di motivazione, con riferimento alla durata del DASPO di 7 anni.
Al riguardo, va evidenziato che il comma 5 dell’art. 6 L. n. 401/1989 prevede la durata del DASPO “non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni” ed in caso di recidiva la durata del nuovo DASPO “non inferiore ad 5 anni e non superiore a 10 anni”, anche se l’efficacia del precedente DASPO è già scaduta, come nella specie, perché l’efficacia dell’ultimo DASPO di 5 anni, emanato nei confronti del ricorrente il 3.9.2014, è scaduta in data 3.9.2019 (sul punto cfr. TAR Brescia Sez. I Sent. n. 85 del 31.1.2020; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 740 del 15.6.2017; TAR Napoli Sez. V Sentenze n. 3146 del 22.6.2016 e n. 2724 del 26.5.2016; TAR Toscana Sez. II Sent. n. 1389 del 14.10.2015).
Pertanto, tenuto conto della circostanza che nei confronti del ricorrente sono stati già emanati 5 DASPO, perché aveva commesso in occasione di manifestazioni sportive le suindicate azioni violente di danneggiamento, lancio di materiale pericoloso, invasione di campo, tentato omicidio, rissa aggravata, porto di oggetti ad offendere ed accensione di fuochi pericolosi, non può ritenersi incongrua la durata di 7 anni dell’ultimo DASPO, impugnato con il ricorso in epigrafe, tenuto delle durate minima di 5 anni e massima di 10 anni, stabilite dal citato art. 6, comma 5, L. n. 401/1989, in caso di recidiva.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, D.Lg.vo n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, per procedere all’oscuramento del nome e cognome del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE RI, Presidente
LE MA, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE MA | TE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.