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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/08/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 887/2022 r.g. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GIOVANNI TADDEI, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
15.6.2023; attore e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. ALESSANDRA BRENCHIO, domiciliatario, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuta con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
intervenuto
1 CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del 10.4.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato il 13.7.2022 , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con in San Luca il 30.6.2012 Controparte_1
e che dalla loro unione era nato un figlio, , il 16.08.2016, ha Per_1
domandato all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla CP_1
A fondamento della domanda ha esposto che la vita matrimoniale – preceduta da un periodo di convivenza more uxorio iniziato nel 2003 presso la abitazione dei suoi genitori – si è interrotta in conseguenza della improvvisa condotta della che – allontanatasi con il minore in CP_1
Torino per prendere parte alla celebrazione del matrimonio della di lei sorella, aveva comunicato la sua indisponibilità a fare rientro presso la abitazione coniugale in data 10.6.2022 adducendo, a suo dire, quale motivazione prima la disaffezione nei confronti del deducente e successivamente muovendo specifici addebiti infondati e, in specie, lo stato di 'segregazione' cui sarebbe stata costretta facendo leva sul luogo comune dell'arretratezza culturale della comunità sanluchese;
che tali assunti non corrispondevano al vero avendo improntato il loro stile di vita sull'armonia delle decisioni assunte nell'interesse della famiglia e avendo adottato di comune accordo la decisione di trasferirsi da Torino in San Luca;
che, dopo un periodo di convivenza, avevano vissuto per cinque anni in Ardore
Marina e successivamente presso l'abitazione dei genitori in attesa del
2 completamento della abitazione di proprietà sita in San Luca;
che, fino ad allora, la non aveva mai manifestato segni di malessere o di CP_1
insofferenza nei confronti delle abitudini di vita personale e familiare. Ha dedotto che il repentino trasferimento presso la città di Trana (TO) avrebbe arrecato grave pregiudizio al minore (all'epoca di anni 6 e già iscritto per l'anno scolastico 2022/2023 presso la scuola Primaria Paritaria “Santa
Maria degli Angeli” in San Luca), oltre a privare il deducente del diritto alla genitorialità; che, in ogni caso, stava provvedendo al mantenimento del minore secondo le proprie possibilità.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla per CP_1
violazione dell'obbligo di coabitazione;
b) disporre l'affido congiunto del figlio con collocamento presso la sua abitazione sita in San Luca, alla via
Martorano, n. 44 con regolamentazione del diritto di visita da parte della madre secondo le modalità ritenute più opportune dal Tribunale nel rispetto del principio dell'alternanza; c) prevedere l'obbligo in capo alla CP_1
di corrispondere l'assegno di mantenimento da fissarsi nella misura di euro
200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
I.
2- Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di separazione chiedendo tuttavia l'addebito al per le Pt_1
ragioni meglio esplicate nella memoria di costituzione alla quale si fa rinvio. Ha precisato che, a suo avviso, le cause della rottura del matrimonio erano riconducibili al periodo in cui si erano trasferiti in Ardore Marina presso la abitazione della famiglia di origine del ove – a causa della Pt_1
presenza dei genitori e delle sorelle del coniuge – era stata costretta a vivere confinata nella stanza da letto;
che, le plurime richieste di
3 trasferimento in un'altra abitazione anche in vista della nascita del figlio erano rimaste ignorate dal che in quel periodo era caduto nella Pt_1
spirale del gioco il che lo avrebbe reso, sempre secondo la propria ricostruzione, maggiormente indifferente alle dinamiche familiari;
che a nulla erano valsi i suoi tentativi di spronarlo a cambiare vita iniziando dal cambio casa mentre la deducente continuava a gestire tutto il menage familiare;
che nel mese di giugno 2022, in occasione del matrimonio della sorella, aveva proposto al di trasferire tutta la famiglia in Piemonte Pt_1
anche al fine di allontanarlo dal vizio del gioco;
che, in un primo momento, aveva accettato la proposta e si era trasferita con il figlio ma successivamente aveva cambiato idea accusandola, peraltro, di essere una pessima madre e di avere relazioni sentimentali con chiunque ed insistendo per avere il figlio accanto a sé in Calabria;
che, per non privare il minore della figura paterna aveva acconsentito acché trascorresse il periodo estivo con il padre;
che con il passare del tempo non solo le videochiamate erano diventate più rare ma il figlio era stato influenzato dai ragionamenti del padre al punto da arrivare ad insultarla apostrofandola “zottola di medda”,
“troia”; che nel frattempo era riuscita a trovare una attività lavorativa, sebbene a tempo determinato, e a raggiungere l'indipendenza economica e l'autonomia personale che aveva sempre desiderato in costanza di matrimonio. Ha concluso, a fronte del perdurante collocamento del minore presso il padre, la nonna e le zie paterne al momento del deposito della comparsa di costituzione (ossia in un ambiente – a suo dire - malsano, in considerazione del coinvolgimento emotivo del minore nei discorsi del padre) chiedendo in via preliminare la nomina di un curatore speciale per il minore e nel merito: i) la separazione personale dei coniugi Persona_2
4 con addebito al per violazione degli obblighi matrimoniali;
ii) Pt_1
l'affido esclusivo alla madre del figlio minore con collocamento presso di sé in Trana (TO) ove quest'ultima aveva spostato la sua residenza;
ii) il padre potrà contattare quotidianamente il minore e senza interferenze;
iii) disporre un contributo per il mantenimento del minore in capo al padre di euro 200,00 da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale e il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore medesimo.
I.
3- Con ordinanza del 06.12.2022, resa all'esito dell'audizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale ha così statuito: “1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione dei nonni, unitamente al di lui padre, e con il monitoraggio costante da parte dei servizi sociali competenti per territorio, che dovranno specificamente evidenziare eventuali comportamenti inidonei del nell'educare e Pt_1
crescere il piccolo, specie ove gli stessi possano risolversi, sotto qualsiasi veste, in episodi classificabili come forma di alienazione parentale ai danni della madre;
3) quanto al diritto di visita, che dovrà permanentemente essere assicurato ad entrambi i coniugi, ma compiuto con la presenza costante dei servizi sociali (che ne regoleranno il concreto esercizio), statuisce la facoltà della ove ciò le sia concretamente CP_1
possibile, in caso di sua permanenza in Calabria- di vedere e tenere con sé tre pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 19,00 in giornate a scelta Per_1
dei coniugi – che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana - ed inoltre a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, salvo
5 diverso accordo da stabilire preventivamente, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse del minore;
ove, invece, la
sia lontana dalla Calabria, statuisce che la stessa possa CP_1
liberamente telefonare al bambino, con il quale dovrà poter compiere almeno tre video chiamate settimanali, che dovranno essere sempre incoraggiate dal e svolgersi in date da determinarsi tra i coniugi Pt_1
e concordate anche con i servizi sociali competenti, i quali dovranno assistere allo svolgimento delle stesse per documentare le eventuali forme di alienazione parentale di cui si diceva o le eventuali resistenze del piccolo a relazionarsi in video con la madre (comportamento che sarà in seguito valutato per disporre una diversa allocazione del minore con
l'altro genitore);
-statuisce, inoltre, il diritto della di tenere con sé : CP_1 Per_1
a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, in modo da consentire alla madre di poter trascorrere con lui, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, sempreché il predetto regime delle festività natalizie non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore (da valutarsi ad opera dei servizi sociali); 4) dispone ancora che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
5) ordina a di corrispondere al Controparte_1
6 marito, con le modalità da concordare tra le parti, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di complessivi € 200,00, quale contributo per il mantenimento di;
somme annualmente rivalutabili Per_1
secondo indici ISTAT;
7) pone a carico di entrambi i genitori, giusta la metà, le spese straordinarie necessarie per il figlio minore”
I.
4- Con ordinanza del 23.1.2024 è stato rigettato il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto il 15.11.2023 dalla difesa della nella parte in cui CP_1
era finalizzato ad ottenere la modifica della ordinanza presidenziale con riferimento in particolare alla statuizione relativa al collocamento del minore presso il padre;
in quella sede si è osservato che non era possibile rivalutare il collocamento poiché in disparte la circostanza che era in corso l'anno scolastico “il tenore delle note autorizzate depositate dalle parti, pur evidenziando condotte non pienamente rispettose delle prescrizioni dell'ordinanza presidenziale, non possono deporre per il mutamento del collocamento del minore, dunque, verso un brusco cambiamento di scuola ad anno già iniziato che, di fatto, costringerebbe il piccolo ad un Per_1
ulteriore adattamento, con un inevitabile ed ulteriore sacrificio emotivo”
(cfr. pag. 3); tuttavia contestualmente è stato disposto l'ammonimento del
“a rispettare rigorosamente il regime dell'affidamento in atto ed a Pt_1
cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostativa connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella relazione tra la madre ed il figlio, con l'avvertimento che laddove nel corso del giudizio, previo aggiornamento trimestrale da parte dei S.S. territoriali delegati sull'andamento dei rapporti madre - figlio, dovessero riscontrarsi condotte persistenti come quelle rappresentate in ricorso, si valuterà, in concomitanza con la fine dell'anno scolastico, il diverso collocamento del
7 minore, unitamente all'effettiva capacità genitoriale del genitore collocatario, con ogni conseguenza derivante dai relativi esiti”.
I.
5- Con sentenza collegiale non definitiva del 25-26 marzo 2024 è stata pronunciata sentenza parziale sullo status a fronte della incontestata crisi coniugale in cui versano le parti ed emergendo dagli atti la grave conflittualità mentre con contestuale ordinanza è stata disposta la prosecuzione della istruttoria del giudizio.
I.
6- Acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali incaricati, rigettate con ordinanza dell'11.10.2024 le istanze di prova orale, la causa è stata è stata rinviata alla udienza cartolare del 21.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e alla successiva udienza del 10.4.2025 riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
II.- Così ricostruite le posizioni delle parti si passa ad esaminare le questioni sollevate secondo l'ordine logico-giuridico delle stesse.
II.
1- Sulle reciproche domande di addebito.
Negli atti introduttivi le difese di entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione e in sede di memoria conclusionale alcuna delle parti vi ha espressamente rinunciato, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del
5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere reciprocamente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
8 In primo luogo ed in punto di diritto deve rilevarsi che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00,
3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass.
15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Inoltre secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/06, n.12383/05).
A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. n. 279/00, 3511/94), che trova però un
9 limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. n. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità e il Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela.
II.1.1- Alla luce delle superiori premesse, nonché in punto di fatto e non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria sul punto, va esclusa la pronuncia di addebito, non essendo stata fornita da nessuna delle parti né prova delle circostanze di fatto dedotte né tanto meno adeguata allegazione ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi.
Orbene, procedendo con ordine, il ha addebitato la rottura del Pt_1
matrimonio all'allontanamento del coniuge dalla casa familiare;
tuttavia occorre valutare in primo luogo che non è stata oggetto di contestazione specifica la circostanza che non si è trattato di un allontanamento volontario della ma almeno in origine concordato con il coniuge;
CP_1
questo sarebbe già sufficiente per escludere la pronuncia di addebito che richiede, per l'appunto, il volontario abbandono della casa comune il che non è stato provato nel caso di specie. In secondo luogo è oltremodo pacifico l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'efficacia lesiva dell'abbandono del tetto coniugale è irrilevante ai fini dell'addebito della separazione, ove intervenga in un contesto di
10 disgregazione della comunione spirituale materiale in una situazione già irrimediabilmente compromessa” (Cass. civ., Sez. VI, 27 giugno 2013, n.
16285). Nel caso di specie, anche ad ammettere che vi sia stato un allontanamento volontario l'abbandono si configura come conseguenza di una già maturata e palesata situazione di intollerabilità della convivenza coniugale in quanto già emersa ed in atto avendo lo stesso ricorrente fatto riferimento - sia in sede di ricorso introduttivo che di audizione personale dei coniugi - alla conoscenza di una donna da parte della che CP_1
aveva minato l'equilibrio familiare (per aver – testualmente “inculcato idee di indipendenza e voglia di distacco dalla famiglia” – cfr. verbale di audizione del 06.12.2022). In altri termini, ammette implicitamente l'esistenza di una crisi del rapporto già in atto – se non una vera e propria situazione di intollerabilità ed impossibilità di prosecuzione della convivenza tra i coniugi - risalente al periodo in cui hanno convissuto con la famiglia di origine del Pt_1
Le stesse argomentazioni possono essere spese per rigettare la domanda di addebito avanzata in via riconvenzionale dalla avendo descritto CP_1
un clima di indifferenza del coniuge già perdurante nel tempo e riconducibile sia alla ludopatia che all'aver delegato i suoi compiti agli altri componenti della famiglia di origine con la conseguenza che la lamentata violazione dei doveri coniugali si iscrive in un clima già compromesso.
II.2.- Affidamento e collocamento della prole.
II.2.1.- Dal tenore delle conclusioni rassegnate emerge che l'unico punto controverso è il collocamento del minore non essendo in discussione il regime dell'affido congiunto.
11 II.2.2.- Rispetto al collocamento il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza presidenziale che ha statuito circa il collocamento prevalente del minore presso la residenza paterna in San Luca. Invero, per la individuazione del genitore presso il quale il minore dovrà essere domiciliato, appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità di cura della prole al padre, atteso che finora – ormai stabilmente dall'estate 2022 - il figlio ha sempre convissuto con il il quale allo stato appare l'unica Pt_1
figura di riferimento per il minore;
a tal proposito si osserva che non vi sono le condizioni per prevederne il collocamento presso la madre, con il quale non si è ancora creata una consuetudine di vita. Al riguardo, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., sez. I, sent. 24.03.2022 n. 9691), il Collegio reputa, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e considerata la condizione psicologica di – il quale, per come si evince dalle relazioni in atti – Per_1
teme la possibilità di doversi allontanare anche solo per fare visita alla madre -, prevalente la necessità di non recidere il legame con il padre disponendo il collocamento presso quest'ultimo. Tanto emerge chiaramente dalle relazioni acquisite agli atti in quanto sia l dell'A.T.S. di Locri CP_2
nel descrivere il rapporto sussistente tra il minore e le sue figure genitoriali, in ossequio a quanto richiesto dal Tribunale, hanno asserito quanto alla relazione del minore con il padre che “ …c'è un rapporto molto solido, affiatato, c'è molta sintonia;
il minore vede il padre come l'unico punto di riferimento, lo stesso è molto premuroso e amorevole nei confronti del figlio è sempre presente agli incontri scuola famiglia ed è molto disponibile nel supportare le esigenze e le attività extra scolastiche del minore… il minore si presenta sempre ben curato nell'igiene e nell'aspetto, sempre
12 molto educato e socievole nel rapportarsi con il Servizio Sociale”. In relazione alle attività di supporto psicologico nell'ambito del progetto
P.I.P.P.I., quanto al minore si è osservato che “continua a partecipare ai diversi incontri previsti;
sin dall'inizio ha mostrato le sue notevoli qualità,
è molto educato, rispettoso e si distingue per il suo comportamento esemplare a scuola. Rispetto al percorso educativo, si impegna nelle attività e risulta essere particolarmente brillante, con una grande capacità di concentrazione e un atteggiamento positivo nei confronti degli insegnanti e dei compagni e le attività educative gli offrono una possibilità di stabilità emotiva che risulta fondamentale in un contesto familiare complesso” (cfr. relazione datata 27.2.2025). Rispetto alla figura paterna hanno evidenziato i Servizi incaricati che “pur risiedendo nel comune di
San Luca, (il minore) svolge le attività educative previste presso il Comune di Bovalino ed il padre l'ha sempre accompagnato rispettando gli orari degli incontri con precisione e puntualità dimostrando un grande impegno
e disponibilità nel sostenere il processo educativo del figlio”; “il Sig. ha dimostrato grande impegno e partecipazione e sin dal primo Pt_1
incontro ha assunto un atteggiamento di disponibilità nei confronti della sottoscritta”, giungendo alla conclusione per cui il “nonostante gli Pt_1
impegni lavorativi, è sempre disponibile e soprattutto attento ai bisogni del figlio”.
È ben vero che contestualmente non sono emersi elementi di segno negativo sulla figura materna e sulla sua idoneità genitoriale (invero, hanno riscontrato un atteggiamento positivo durante gli incontri con la madre alla quale hanno presenziato i Servizi) e, tuttavia, per come già osservato e tenuto conto dell'età del minore, si ritiene contrastante con l'interesse di
13 quest'ultimo sottrarlo al padre e all'ambiente in cui è nato e cresciuto ora che ha sviluppato una rete scolastica, amicale e familiare ma soprattutto in considerazione dell'assenza di gravi carenze da parte del padre nella gestione e nella cura del minore, stante agli esiti positivi sopra evidenziati del percorso espletato sia dal che dal minore, pur non essendo del Pt_1
tutto superata la situazione di conflittualità genitoriale da parte di entrambi i coniugi. Invero, mettendo a confronto le dichiarazioni rese ai Servizi, emerge sempre una totale contrapposizione nella descrizione degli accadimenti (per es. su chi effettua le telefonate, ossia se la madre che contatta o viceversa, se la madre chiama il figlio in tarda serata o se Per_1
il padre adduce la scusa che il figlio è stanco) mentre non vi traspare la volontà di agire congiuntamente nell'interesse superiore del piccolo . Per_1
II.2.3- Sul diritto di visita del genitore non collocatario.
Invero, anche in parte qua va in sostanza confermata l'ordinanza presidenziale e, pertanto, tenuto conto della distanza geografica del luogo di residenza della madre e nello stesso tempo dell'esigenza rappresentata nelle relazioni di intensificare i momenti di interazione ccc con la madre, sicuramente potrà liberamente contattare il figlio telefonicamente - Per_1
con un numero non inferiore alle tre videochiamate settimanali – entro le ore 20.30 (e non come richiesto dalla resistente entro le 22.00 in quanto trattasi di orario non compatibile con le esigenze scolastiche e in generale di vita di un minore di soli 9 anni) mentre la potrà vedere e tenere CP_1
con sé il figlio ogni volta che sarà in Calabria con le modalità e la tempistica già indicata nella ordinanza presidenziale, ossia: i) tre pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 19,00 in giornate a scelta dei coniugi – che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di lunedì, mercoledì e
14 venerdì di ogni settimana - ed inoltre a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse del minore;
ii) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
iii) per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, in modo da consentire alla madre di poter trascorrere con lui, alternativamente, un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, sempreché il predetto regime delle festività natalizie non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore. Non può non trascurarsi la circostanza che il detto regime allo stato non è stato attuato puntualmente e tanto, ad avviso del Collegio, risulta essere conseguenza sia di alcune condotte ostative da parte del ricorrente che non ha mai incentivato il minore a favorire il rapporto con la madre (non è contestata la circostanza che il avrebbe impedito alla madre di Pt_1
vedere il figlio anche allorquando era giunta in Calabria per incontrarlo) sia della ridotta presenza in loco della madre, invitata dai Servizi sociali a fare anche dei soggiorni brevi per intensificare il rapporto madre-figlio (si legge nella relazione depositata il 24.2.2025: “il minore ha bisogno della Per_1
presenza fisica da parte della madre è importante risanare questo rapporto in modo tale che il minore possa avere un supporto materno e una adeguata crescita emotiva senza conflitti e difficoltà di comunicazione”).
Emerge dagli atti conclusivi che la ha incontrato il minore, CP_1
unitamente alla di lei madre e alla presenza dei Servizi (tranne nella
15 giornata di sabato) nelle giornate dal 18 al 22 giugno scorso, ormai allorquando la causa era stata introitata per la decisione (sicché i Servizi non avrebbero potuto più utilmente relazionare).
Per tali ragioni, stante la conflittualità e l'animosità che comunque traspare dalle relazioni e dai fatti allegati dal che non è riuscito a elaborare la Pt_1
fine della relazione coniugale e, pertanto, trasferisce il suo disappunto sul diverso piano della relazione madre-figlio nonché le difficoltà rappresentate della madre di frequentazione del figlio, si ritiene opportuno mantenere allo stato la presenza dei Servizi sociali che dovranno continuare a monitorare il regolare esercizio, ad assistere agli incontri (che dovranno essere preventivamente comunicati dalla ai Responsabili dei CP_1
Servizi) nonché relazionare circa eventuali forme di alienazione parentale.
Allo stato, pertanto, si confermano le statuizioni di cui alla ordinanza presidenziali – anche in ordine al monitoraggio dei Servizi - non reputandosi risolte le difficoltà già evidenziate in quella sede.
II.
3- Statuizioni economiche.
Sul punto si evidenzia che le parti non hanno avanzato richieste di mantenimento in proprio favore mentre, al contrario, non vi sono contestazioni in ordine alla previsione già vigente – poiché disposta in sede di ordinanza presidenziale – circa il contributo al mantenimento della madre fissato nella misura di euro 200,00 mensili da versarsi entro il giorno
05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del minore.
III.- Le spese di lite.
Le spese di lite sono compensate nella misura di 1/2 stante il parziale accoglimento del procedimento ex art. 709 ter c.p.c. – all'esito del quale il
Co è stato sanzionato con l'ammonimento con rigetto però dell'istanza Pt_1
di modifica del collocamento del minore avanzata dalla – nonché CP_1
il rigetto delle reciproche domande di addebito e l'omessa contestazione della ordinanza presidenziale per quanto concerne le statuizioni economiche, il regime di affidamento e la regolamentazione del diritto di visita (nell'ipotesi formulata in via subordinata di mantenimento del collocamento del minore presso il padre). Per la restante parte - stante la soccombenza per quanto concerne il collocamento del minore – le spese sono poste a carico della e liquidate come in dispositivo avuto CP_1
riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa sulla base dei parametri inferiori ai medi per le fasi istruttoria (poiché compendiata nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma.
C.p.c.) e decisionale.
III.
1- Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della resistente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma
SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n.
115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
PQM
17 Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 887/2022 R.G. sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.7.2022 nei Parte_1
confronti di nonché sulla domanda riconvenzionale Controparte_1
spiegata da quest'ultima con comparsa di costituzione del 25.11.2022, con l'intervento del PM., richiamata la sentenza non definitiva n. 187/2024 e disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le reciproche domande di addebito;
b) conferma integralmente l'ordinanza presidenziale del 06.12.2022;
c) dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi già incaricati con funzioni di supporto, vigilanza e monitoraggio;
d) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di nella misura di 1/2 che liquida in complessivi Parte_1
euro 2.755,05 (di cui euro 125,00 per esborsi ed euro 2.630,50 per compensi professionali), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
e) compensa le spese di lite tra le parti per la restante parte di 1/2;
e) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai Servizi sociali territorialmente competenti nonché per la trasmissione degli atti al Giudice
18 Tutelare presso il Tribunale di Locri per i provvedimenti di cui all'art 337
c.c.
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione civile del giorno
17.7.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Andrea Amadei dott.ssa Mariagrazia Galati
.
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice relatore dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 887/2022 r.g. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GIOVANNI TADDEI, domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il
15.6.2023; attore e
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. ALESSANDRA BRENCHIO, domiciliatario, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuta con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;
intervenuto
1 CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni per l'udienza cartolare del 10.4.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con ricorso depositato il 13.7.2022 , premettendo di Parte_1
aver contratto matrimonio con in San Luca il 30.6.2012 Controparte_1
e che dalla loro unione era nato un figlio, , il 16.08.2016, ha Per_1
domandato all'adito Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla CP_1
A fondamento della domanda ha esposto che la vita matrimoniale – preceduta da un periodo di convivenza more uxorio iniziato nel 2003 presso la abitazione dei suoi genitori – si è interrotta in conseguenza della improvvisa condotta della che – allontanatasi con il minore in CP_1
Torino per prendere parte alla celebrazione del matrimonio della di lei sorella, aveva comunicato la sua indisponibilità a fare rientro presso la abitazione coniugale in data 10.6.2022 adducendo, a suo dire, quale motivazione prima la disaffezione nei confronti del deducente e successivamente muovendo specifici addebiti infondati e, in specie, lo stato di 'segregazione' cui sarebbe stata costretta facendo leva sul luogo comune dell'arretratezza culturale della comunità sanluchese;
che tali assunti non corrispondevano al vero avendo improntato il loro stile di vita sull'armonia delle decisioni assunte nell'interesse della famiglia e avendo adottato di comune accordo la decisione di trasferirsi da Torino in San Luca;
che, dopo un periodo di convivenza, avevano vissuto per cinque anni in Ardore
Marina e successivamente presso l'abitazione dei genitori in attesa del
2 completamento della abitazione di proprietà sita in San Luca;
che, fino ad allora, la non aveva mai manifestato segni di malessere o di CP_1
insofferenza nei confronti delle abitudini di vita personale e familiare. Ha dedotto che il repentino trasferimento presso la città di Trana (TO) avrebbe arrecato grave pregiudizio al minore (all'epoca di anni 6 e già iscritto per l'anno scolastico 2022/2023 presso la scuola Primaria Paritaria “Santa
Maria degli Angeli” in San Luca), oltre a privare il deducente del diritto alla genitorialità; che, in ogni caso, stava provvedendo al mantenimento del minore secondo le proprie possibilità.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito alla per CP_1
violazione dell'obbligo di coabitazione;
b) disporre l'affido congiunto del figlio con collocamento presso la sua abitazione sita in San Luca, alla via
Martorano, n. 44 con regolamentazione del diritto di visita da parte della madre secondo le modalità ritenute più opportune dal Tribunale nel rispetto del principio dell'alternanza; c) prevedere l'obbligo in capo alla CP_1
di corrispondere l'assegno di mantenimento da fissarsi nella misura di euro
200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
I.
2- Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di separazione chiedendo tuttavia l'addebito al per le Pt_1
ragioni meglio esplicate nella memoria di costituzione alla quale si fa rinvio. Ha precisato che, a suo avviso, le cause della rottura del matrimonio erano riconducibili al periodo in cui si erano trasferiti in Ardore Marina presso la abitazione della famiglia di origine del ove – a causa della Pt_1
presenza dei genitori e delle sorelle del coniuge – era stata costretta a vivere confinata nella stanza da letto;
che, le plurime richieste di
3 trasferimento in un'altra abitazione anche in vista della nascita del figlio erano rimaste ignorate dal che in quel periodo era caduto nella Pt_1
spirale del gioco il che lo avrebbe reso, sempre secondo la propria ricostruzione, maggiormente indifferente alle dinamiche familiari;
che a nulla erano valsi i suoi tentativi di spronarlo a cambiare vita iniziando dal cambio casa mentre la deducente continuava a gestire tutto il menage familiare;
che nel mese di giugno 2022, in occasione del matrimonio della sorella, aveva proposto al di trasferire tutta la famiglia in Piemonte Pt_1
anche al fine di allontanarlo dal vizio del gioco;
che, in un primo momento, aveva accettato la proposta e si era trasferita con il figlio ma successivamente aveva cambiato idea accusandola, peraltro, di essere una pessima madre e di avere relazioni sentimentali con chiunque ed insistendo per avere il figlio accanto a sé in Calabria;
che, per non privare il minore della figura paterna aveva acconsentito acché trascorresse il periodo estivo con il padre;
che con il passare del tempo non solo le videochiamate erano diventate più rare ma il figlio era stato influenzato dai ragionamenti del padre al punto da arrivare ad insultarla apostrofandola “zottola di medda”,
“troia”; che nel frattempo era riuscita a trovare una attività lavorativa, sebbene a tempo determinato, e a raggiungere l'indipendenza economica e l'autonomia personale che aveva sempre desiderato in costanza di matrimonio. Ha concluso, a fronte del perdurante collocamento del minore presso il padre, la nonna e le zie paterne al momento del deposito della comparsa di costituzione (ossia in un ambiente – a suo dire - malsano, in considerazione del coinvolgimento emotivo del minore nei discorsi del padre) chiedendo in via preliminare la nomina di un curatore speciale per il minore e nel merito: i) la separazione personale dei coniugi Persona_2
4 con addebito al per violazione degli obblighi matrimoniali;
ii) Pt_1
l'affido esclusivo alla madre del figlio minore con collocamento presso di sé in Trana (TO) ove quest'ultima aveva spostato la sua residenza;
ii) il padre potrà contattare quotidianamente il minore e senza interferenze;
iii) disporre un contributo per il mantenimento del minore in capo al padre di euro 200,00 da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale e il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del minore medesimo.
I.
3- Con ordinanza del 06.12.2022, resa all'esito dell'audizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale ha così statuito: “1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori in maniera Per_1
condivisa, con collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione dei nonni, unitamente al di lui padre, e con il monitoraggio costante da parte dei servizi sociali competenti per territorio, che dovranno specificamente evidenziare eventuali comportamenti inidonei del nell'educare e Pt_1
crescere il piccolo, specie ove gli stessi possano risolversi, sotto qualsiasi veste, in episodi classificabili come forma di alienazione parentale ai danni della madre;
3) quanto al diritto di visita, che dovrà permanentemente essere assicurato ad entrambi i coniugi, ma compiuto con la presenza costante dei servizi sociali (che ne regoleranno il concreto esercizio), statuisce la facoltà della ove ciò le sia concretamente CP_1
possibile, in caso di sua permanenza in Calabria- di vedere e tenere con sé tre pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 19,00 in giornate a scelta Per_1
dei coniugi – che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana - ed inoltre a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, salvo
5 diverso accordo da stabilire preventivamente, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse del minore;
ove, invece, la
sia lontana dalla Calabria, statuisce che la stessa possa CP_1
liberamente telefonare al bambino, con il quale dovrà poter compiere almeno tre video chiamate settimanali, che dovranno essere sempre incoraggiate dal e svolgersi in date da determinarsi tra i coniugi Pt_1
e concordate anche con i servizi sociali competenti, i quali dovranno assistere allo svolgimento delle stesse per documentare le eventuali forme di alienazione parentale di cui si diceva o le eventuali resistenze del piccolo a relazionarsi in video con la madre (comportamento che sarà in seguito valutato per disporre una diversa allocazione del minore con
l'altro genitore);
-statuisce, inoltre, il diritto della di tenere con sé : CP_1 Per_1
a) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
b) per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, in modo da consentire alla madre di poter trascorrere con lui, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, sempreché il predetto regime delle festività natalizie non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore (da valutarsi ad opera dei servizi sociali); 4) dispone ancora che sulle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore con il quale il minore anche temporaneamente si trovi possa esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
5) ordina a di corrispondere al Controparte_1
6 marito, con le modalità da concordare tra le parti, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno provvisorio mensile di complessivi € 200,00, quale contributo per il mantenimento di;
somme annualmente rivalutabili Per_1
secondo indici ISTAT;
7) pone a carico di entrambi i genitori, giusta la metà, le spese straordinarie necessarie per il figlio minore”
I.
4- Con ordinanza del 23.1.2024 è stato rigettato il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto il 15.11.2023 dalla difesa della nella parte in cui CP_1
era finalizzato ad ottenere la modifica della ordinanza presidenziale con riferimento in particolare alla statuizione relativa al collocamento del minore presso il padre;
in quella sede si è osservato che non era possibile rivalutare il collocamento poiché in disparte la circostanza che era in corso l'anno scolastico “il tenore delle note autorizzate depositate dalle parti, pur evidenziando condotte non pienamente rispettose delle prescrizioni dell'ordinanza presidenziale, non possono deporre per il mutamento del collocamento del minore, dunque, verso un brusco cambiamento di scuola ad anno già iniziato che, di fatto, costringerebbe il piccolo ad un Per_1
ulteriore adattamento, con un inevitabile ed ulteriore sacrificio emotivo”
(cfr. pag. 3); tuttavia contestualmente è stato disposto l'ammonimento del
“a rispettare rigorosamente il regime dell'affidamento in atto ed a Pt_1
cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostativa connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella relazione tra la madre ed il figlio, con l'avvertimento che laddove nel corso del giudizio, previo aggiornamento trimestrale da parte dei S.S. territoriali delegati sull'andamento dei rapporti madre - figlio, dovessero riscontrarsi condotte persistenti come quelle rappresentate in ricorso, si valuterà, in concomitanza con la fine dell'anno scolastico, il diverso collocamento del
7 minore, unitamente all'effettiva capacità genitoriale del genitore collocatario, con ogni conseguenza derivante dai relativi esiti”.
I.
5- Con sentenza collegiale non definitiva del 25-26 marzo 2024 è stata pronunciata sentenza parziale sullo status a fronte della incontestata crisi coniugale in cui versano le parti ed emergendo dagli atti la grave conflittualità mentre con contestuale ordinanza è stata disposta la prosecuzione della istruttoria del giudizio.
I.
6- Acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi sociali incaricati, rigettate con ordinanza dell'11.10.2024 le istanze di prova orale, la causa è stata è stata rinviata alla udienza cartolare del 21.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e alla successiva udienza del 10.4.2025 riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
II.- Così ricostruite le posizioni delle parti si passa ad esaminare le questioni sollevate secondo l'ordine logico-giuridico delle stesse.
II.
1- Sulle reciproche domande di addebito.
Negli atti introduttivi le difese di entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione e in sede di memoria conclusionale alcuna delle parti vi ha espressamente rinunciato, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del
5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere reciprocamente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
8 In primo luogo ed in punto di diritto deve rilevarsi che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00,
3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass.
15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Inoltre secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/06, n.12383/05).
A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. n. 279/00, 3511/94), che trova però un
9 limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass. n. 15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità e il Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela.
II.1.1- Alla luce delle superiori premesse, nonché in punto di fatto e non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria sul punto, va esclusa la pronuncia di addebito, non essendo stata fornita da nessuna delle parti né prova delle circostanze di fatto dedotte né tanto meno adeguata allegazione ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi.
Orbene, procedendo con ordine, il ha addebitato la rottura del Pt_1
matrimonio all'allontanamento del coniuge dalla casa familiare;
tuttavia occorre valutare in primo luogo che non è stata oggetto di contestazione specifica la circostanza che non si è trattato di un allontanamento volontario della ma almeno in origine concordato con il coniuge;
CP_1
questo sarebbe già sufficiente per escludere la pronuncia di addebito che richiede, per l'appunto, il volontario abbandono della casa comune il che non è stato provato nel caso di specie. In secondo luogo è oltremodo pacifico l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'efficacia lesiva dell'abbandono del tetto coniugale è irrilevante ai fini dell'addebito della separazione, ove intervenga in un contesto di
10 disgregazione della comunione spirituale materiale in una situazione già irrimediabilmente compromessa” (Cass. civ., Sez. VI, 27 giugno 2013, n.
16285). Nel caso di specie, anche ad ammettere che vi sia stato un allontanamento volontario l'abbandono si configura come conseguenza di una già maturata e palesata situazione di intollerabilità della convivenza coniugale in quanto già emersa ed in atto avendo lo stesso ricorrente fatto riferimento - sia in sede di ricorso introduttivo che di audizione personale dei coniugi - alla conoscenza di una donna da parte della che CP_1
aveva minato l'equilibrio familiare (per aver – testualmente “inculcato idee di indipendenza e voglia di distacco dalla famiglia” – cfr. verbale di audizione del 06.12.2022). In altri termini, ammette implicitamente l'esistenza di una crisi del rapporto già in atto – se non una vera e propria situazione di intollerabilità ed impossibilità di prosecuzione della convivenza tra i coniugi - risalente al periodo in cui hanno convissuto con la famiglia di origine del Pt_1
Le stesse argomentazioni possono essere spese per rigettare la domanda di addebito avanzata in via riconvenzionale dalla avendo descritto CP_1
un clima di indifferenza del coniuge già perdurante nel tempo e riconducibile sia alla ludopatia che all'aver delegato i suoi compiti agli altri componenti della famiglia di origine con la conseguenza che la lamentata violazione dei doveri coniugali si iscrive in un clima già compromesso.
II.2.- Affidamento e collocamento della prole.
II.2.1.- Dal tenore delle conclusioni rassegnate emerge che l'unico punto controverso è il collocamento del minore non essendo in discussione il regime dell'affido congiunto.
11 II.2.2.- Rispetto al collocamento il Collegio ritiene di confermare l'ordinanza presidenziale che ha statuito circa il collocamento prevalente del minore presso la residenza paterna in San Luca. Invero, per la individuazione del genitore presso il quale il minore dovrà essere domiciliato, appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità di cura della prole al padre, atteso che finora – ormai stabilmente dall'estate 2022 - il figlio ha sempre convissuto con il il quale allo stato appare l'unica Pt_1
figura di riferimento per il minore;
a tal proposito si osserva che non vi sono le condizioni per prevederne il collocamento presso la madre, con il quale non si è ancora creata una consuetudine di vita. Al riguardo, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass., sez. I, sent. 24.03.2022 n. 9691), il Collegio reputa, nel bilanciamento degli interessi coinvolti e considerata la condizione psicologica di – il quale, per come si evince dalle relazioni in atti – Per_1
teme la possibilità di doversi allontanare anche solo per fare visita alla madre -, prevalente la necessità di non recidere il legame con il padre disponendo il collocamento presso quest'ultimo. Tanto emerge chiaramente dalle relazioni acquisite agli atti in quanto sia l dell'A.T.S. di Locri CP_2
nel descrivere il rapporto sussistente tra il minore e le sue figure genitoriali, in ossequio a quanto richiesto dal Tribunale, hanno asserito quanto alla relazione del minore con il padre che “ …c'è un rapporto molto solido, affiatato, c'è molta sintonia;
il minore vede il padre come l'unico punto di riferimento, lo stesso è molto premuroso e amorevole nei confronti del figlio è sempre presente agli incontri scuola famiglia ed è molto disponibile nel supportare le esigenze e le attività extra scolastiche del minore… il minore si presenta sempre ben curato nell'igiene e nell'aspetto, sempre
12 molto educato e socievole nel rapportarsi con il Servizio Sociale”. In relazione alle attività di supporto psicologico nell'ambito del progetto
P.I.P.P.I., quanto al minore si è osservato che “continua a partecipare ai diversi incontri previsti;
sin dall'inizio ha mostrato le sue notevoli qualità,
è molto educato, rispettoso e si distingue per il suo comportamento esemplare a scuola. Rispetto al percorso educativo, si impegna nelle attività e risulta essere particolarmente brillante, con una grande capacità di concentrazione e un atteggiamento positivo nei confronti degli insegnanti e dei compagni e le attività educative gli offrono una possibilità di stabilità emotiva che risulta fondamentale in un contesto familiare complesso” (cfr. relazione datata 27.2.2025). Rispetto alla figura paterna hanno evidenziato i Servizi incaricati che “pur risiedendo nel comune di
San Luca, (il minore) svolge le attività educative previste presso il Comune di Bovalino ed il padre l'ha sempre accompagnato rispettando gli orari degli incontri con precisione e puntualità dimostrando un grande impegno
e disponibilità nel sostenere il processo educativo del figlio”; “il Sig. ha dimostrato grande impegno e partecipazione e sin dal primo Pt_1
incontro ha assunto un atteggiamento di disponibilità nei confronti della sottoscritta”, giungendo alla conclusione per cui il “nonostante gli Pt_1
impegni lavorativi, è sempre disponibile e soprattutto attento ai bisogni del figlio”.
È ben vero che contestualmente non sono emersi elementi di segno negativo sulla figura materna e sulla sua idoneità genitoriale (invero, hanno riscontrato un atteggiamento positivo durante gli incontri con la madre alla quale hanno presenziato i Servizi) e, tuttavia, per come già osservato e tenuto conto dell'età del minore, si ritiene contrastante con l'interesse di
13 quest'ultimo sottrarlo al padre e all'ambiente in cui è nato e cresciuto ora che ha sviluppato una rete scolastica, amicale e familiare ma soprattutto in considerazione dell'assenza di gravi carenze da parte del padre nella gestione e nella cura del minore, stante agli esiti positivi sopra evidenziati del percorso espletato sia dal che dal minore, pur non essendo del Pt_1
tutto superata la situazione di conflittualità genitoriale da parte di entrambi i coniugi. Invero, mettendo a confronto le dichiarazioni rese ai Servizi, emerge sempre una totale contrapposizione nella descrizione degli accadimenti (per es. su chi effettua le telefonate, ossia se la madre che contatta o viceversa, se la madre chiama il figlio in tarda serata o se Per_1
il padre adduce la scusa che il figlio è stanco) mentre non vi traspare la volontà di agire congiuntamente nell'interesse superiore del piccolo . Per_1
II.2.3- Sul diritto di visita del genitore non collocatario.
Invero, anche in parte qua va in sostanza confermata l'ordinanza presidenziale e, pertanto, tenuto conto della distanza geografica del luogo di residenza della madre e nello stesso tempo dell'esigenza rappresentata nelle relazioni di intensificare i momenti di interazione ccc con la madre, sicuramente potrà liberamente contattare il figlio telefonicamente - Per_1
con un numero non inferiore alle tre videochiamate settimanali – entro le ore 20.30 (e non come richiesto dalla resistente entro le 22.00 in quanto trattasi di orario non compatibile con le esigenze scolastiche e in generale di vita di un minore di soli 9 anni) mentre la potrà vedere e tenere CP_1
con sé il figlio ogni volta che sarà in Calabria con le modalità e la tempistica già indicata nella ordinanza presidenziale, ossia: i) tre pomeriggi a settimana dalle 16,00 alle 19,00 in giornate a scelta dei coniugi – che in mancanza di accordo si individuano nei giorni di lunedì, mercoledì e
14 venerdì di ogni settimana - ed inoltre a settimane alterne dalle ore 15,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente, tenendo conto sempre e comunque delle esigenze scolastiche e diverse del minore;
ii) durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dal 1° al 15 agosto di ciascun anno;
iii) per un periodo di cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, in modo da consentire alla madre di poter trascorrere con lui, alternativamente, un anno il giorno di
Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, sempreché il predetto regime delle festività natalizie non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore. Non può non trascurarsi la circostanza che il detto regime allo stato non è stato attuato puntualmente e tanto, ad avviso del Collegio, risulta essere conseguenza sia di alcune condotte ostative da parte del ricorrente che non ha mai incentivato il minore a favorire il rapporto con la madre (non è contestata la circostanza che il avrebbe impedito alla madre di Pt_1
vedere il figlio anche allorquando era giunta in Calabria per incontrarlo) sia della ridotta presenza in loco della madre, invitata dai Servizi sociali a fare anche dei soggiorni brevi per intensificare il rapporto madre-figlio (si legge nella relazione depositata il 24.2.2025: “il minore ha bisogno della Per_1
presenza fisica da parte della madre è importante risanare questo rapporto in modo tale che il minore possa avere un supporto materno e una adeguata crescita emotiva senza conflitti e difficoltà di comunicazione”).
Emerge dagli atti conclusivi che la ha incontrato il minore, CP_1
unitamente alla di lei madre e alla presenza dei Servizi (tranne nella
15 giornata di sabato) nelle giornate dal 18 al 22 giugno scorso, ormai allorquando la causa era stata introitata per la decisione (sicché i Servizi non avrebbero potuto più utilmente relazionare).
Per tali ragioni, stante la conflittualità e l'animosità che comunque traspare dalle relazioni e dai fatti allegati dal che non è riuscito a elaborare la Pt_1
fine della relazione coniugale e, pertanto, trasferisce il suo disappunto sul diverso piano della relazione madre-figlio nonché le difficoltà rappresentate della madre di frequentazione del figlio, si ritiene opportuno mantenere allo stato la presenza dei Servizi sociali che dovranno continuare a monitorare il regolare esercizio, ad assistere agli incontri (che dovranno essere preventivamente comunicati dalla ai Responsabili dei CP_1
Servizi) nonché relazionare circa eventuali forme di alienazione parentale.
Allo stato, pertanto, si confermano le statuizioni di cui alla ordinanza presidenziali – anche in ordine al monitoraggio dei Servizi - non reputandosi risolte le difficoltà già evidenziate in quella sede.
II.
3- Statuizioni economiche.
Sul punto si evidenzia che le parti non hanno avanzato richieste di mantenimento in proprio favore mentre, al contrario, non vi sono contestazioni in ordine alla previsione già vigente – poiché disposta in sede di ordinanza presidenziale – circa il contributo al mantenimento della madre fissato nella misura di euro 200,00 mensili da versarsi entro il giorno
05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse del minore.
III.- Le spese di lite.
Le spese di lite sono compensate nella misura di 1/2 stante il parziale accoglimento del procedimento ex art. 709 ter c.p.c. – all'esito del quale il
Co è stato sanzionato con l'ammonimento con rigetto però dell'istanza Pt_1
di modifica del collocamento del minore avanzata dalla – nonché CP_1
il rigetto delle reciproche domande di addebito e l'omessa contestazione della ordinanza presidenziale per quanto concerne le statuizioni economiche, il regime di affidamento e la regolamentazione del diritto di visita (nell'ipotesi formulata in via subordinata di mantenimento del collocamento del minore presso il padre). Per la restante parte - stante la soccombenza per quanto concerne il collocamento del minore – le spese sono poste a carico della e liquidate come in dispositivo avuto CP_1
riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa sulla base dei parametri inferiori ai medi per le fasi istruttoria (poiché compendiata nel solo deposito delle memorie ex art. 183, VI comma.
C.p.c.) e decisionale.
III.
1- Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della resistente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma
SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n.
115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
PQM
17 Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 887/2022 R.G. sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.7.2022 nei Parte_1
confronti di nonché sulla domanda riconvenzionale Controparte_1
spiegata da quest'ultima con comparsa di costituzione del 25.11.2022, con l'intervento del PM., richiamata la sentenza non definitiva n. 187/2024 e disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta le reciproche domande di addebito;
b) conferma integralmente l'ordinanza presidenziale del 06.12.2022;
c) dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi già incaricati con funzioni di supporto, vigilanza e monitoraggio;
d) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di nella misura di 1/2 che liquida in complessivi Parte_1
euro 2.755,05 (di cui euro 125,00 per esborsi ed euro 2.630,50 per compensi professionali), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
e) compensa le spese di lite tra le parti per la restante parte di 1/2;
e) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti, ai Servizi sociali territorialmente competenti nonché per la trasmissione degli atti al Giudice
18 Tutelare presso il Tribunale di Locri per i provvedimenti di cui all'art 337
c.c.
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione civile del giorno
17.7.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Andrea Amadei dott.ssa Mariagrazia Galati
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