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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/11/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 303/2022 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ ( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LD AN del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ Controparte_1
in persona del curatore, dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
➢ residente in [...]; CP_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso le sentenze non definitiva n. 137/21, 314/21 e definitiva n. 50/22 del
Tribunale di Chieti in tema di azione di nullità di un contratto di conto corrente, di mutuo e di fideiussione.
Conclusioni: il procuratore della parte appellante ha discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.Con sentenza non definitiva n. 1557/24 del 16 dicembre 2024, avverso la quale non è stata ritualmente sollevata riserva di appello, questa Corte Territoriale ha accolto parzialmente l'appello che ha proposto alle sentenze (due non definitive e quella Controparte_5 definitiva n. 50/22) con cui il Tribunale di Chieti ha deciso la controversia tra l'istituto di credito e la avente ad oggetto la nullità di alcune clausole del rapporto di conto Controparte_1 corrente n. 20221 nonché del contratto di mutuo in ordine ai quali ha prestato CP_4 fideiussione.
1.2.In estrema sintesi, la suddetta sentenza ha operato una trattazione separata delle questioni relative ai citati rapporti negoziali stabilendo quanto segue.
Con riguardo, al mutuo, per il quale la decisione di primo grado aveva in ogni caso riconosciuto un saldo debitorio per l'importo di € 205.158,38, è stata escluso il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura ritenendo di non dover tener conto della penale per estinzione anticipata e rilevando che gli interessi, sia moratori che corrispettivi, sono risultati inferiori al limite usurario.
In tal modo, pertanto, si è provveduto ad una rideterminazione del saldo con una rideterminazione di quello iniziale, sempre a debito per la parte mutuataria e quindi la società, di € 434.609,92.
Per quanto concerne, invece, il conto corrente n. 20221, i vari profili di gravame sono stati accolti in parte e così è stata esclusa l'usura in quanto il superamento rilevato ha interessato periodi successivi al tempo della sottoscrizione del contratto e pertanto in quanto sopravvenuto non è stato ritenuto rilevante.
Per converso, è stata dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale alla luce del contenuto dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto che in effetti hanno previsto tale criterio unicamente per gli interessi debitori. Tale nullità è stata eliminata con la sottoscrizione, in data 9 novembre 2005, di un nuovo contratto in cui la capitalizzazione è stata regolata in regime di reciprocità.
Quanto all'eccepita prescrizione delle rimesse solutorie, le doglianze dell'istituto di credito sono state ritenute fondate nei seguenti termini: a) secondo la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio della banca deve considerarsi assolto con la semplice proposizione dell'eccezione; b) di conseguenza, e diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non occorre una specifica indicazione delle rimesse solutorie che pertanto possono essere individuate anche mediante l'espletamento di una CTU econometrica;
c) nella fattispecie, il primo atto avente valenza interruttiva è del 13 marzo 2008 e pertanto vanno escluse perché coperte da prescrizione esclusivamente le rimesse solutorie anteriori a tale data;
d) per tali ragioni, quindi, la causa è stata rimessa sul ruolo per il compimento di un ulteriore supplemento istruttorio con una CTU che,
2 attenendosi a quanto deciso, ha dovuto provvedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente che, invero, il primo giudice, aveva accertato essere a credito del correntista per la misura di €
45.340,31.
Infine, il rapporto di garanzia, in realtà circoscritto alla sola posizione di è stato CP_4 inquadrato, così come avvenuto in primo grado, nello schema tipico della fideiussione e di conseguenza è stata dichiarata la nullità relativa delle clausole contenute agli articoli 2,6 ed 8 perché in contrasto con la normativa antitrust.
1.3. Una volta rimessa la causa sul ruolo, è accaduto che il Tribunale di Pescara ha dichiarato la liquidazione giudiziale della nonché dei soci illimitatamente Parte_2 responsabili, e e di conseguenza, giusta ordinanza del 23 gennaio Controparte_1 Controparte_2
2025, il giudizio è stato interrotto.
L'istituto di credito ha pertanto provveduto tempestivamente al deposito del ricorso per riassunzione notificandolo ritualmente alla procedura ed anche alla personalmente. CP_4
Le suddette parti non si sono costituite.
Il giudizio è stato pertanto ulteriormente istruito mediante l'espletamento della CTU.
All'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, l'istituto di credito ha discusso la causa che pertanto può essere decisa.
2. In limine litis, va dichiarata la contumacia della curatela nonché di che, sebbene CP_4 regolarmente citati, non si sono costituiti.
3.1. Venendo subito al merito, deve osservarsi quanto segue.
Alla luce di quanto deciso nella sentenza non definitiva, non resta che procedere ad una rideterminazione del saldo del conto corrente.
A tale riguardo, e come anticipato, è stato disposto un supplemento di CTU che, in definitiva, ha accertato quanto segue.
Nell'operazione di calcolo, l'esperto ha tenuto conto della prescrizione maturata per il periodo antecedente al 13 marzo 2008 ed ha, come da quesito, applicato a partire da tale momento la capitalizzazione trimestrale sino al 31 dicembre 2013.
Per il periodo successivo, quindi dal 1 gennaio 2014 e sino alla data di chiusura del conto (ovvero il
1 marzo 2017) è stata esclusa qualsiasi ipotesi di capitalizzazione.
In tal senso, difatti, si è tenuto conto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs.
3 n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal
1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.” (cfr Cass Civ, Sez I, 30.7.2024 n. 21344).
3.2. Dalla disamina dell'elaborato, è risultato che:
- “ l'analisi delle rimesse è stata condotta attribuendo natura solutoria solo a quelle intervenute in presenza di un saldo passivo scoperto (cioé in assenza di affidamento) o extra-fido; - che le rimesse affluite in conto in assenza o in eccedenza rispetto all'affidamento esistente, aventi quindi natura solutoria, sono state imputate prioritariamente a pagamento delle competenze illegittime precedentemente addebitate dalla banca” (cfr pagg. 6-7);
- “Per quanto concerne l'entità dell'apertura di credito concessa sul c/c in esame, dalle verifiche svolte è emerso che i dati esposti negli estratti conto (segnatamente, nei prospetti di liquidazione periodica delle competenze), trovano sostanziale corrispondenza con quelli risultanti dai contratti di apercredito presenti in atti, evidenziandosi altresì l'applicazione di tassi ed aliquote della C.m.s. differenziate per scaglioni.” (cfr pag 7);
- “dall'apertura del conto (13/3/1998) al 28/04/2001: c/c non affidato (nel periodo risulta, infatti,
l'applicazione di tassi differenziati entro ed oltre Lit. 1.000: l'esiguità del limite rende ragionevole ipotizzare l'assenza di affidamento); - dal 29/04/2001 al 21/01/2003: c/c affidato per Lit. 20.000.000
(€ 10.329,14) come attestato dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche che riportano tale limite” (cfr pagg. 7-8);
- “dal 22/01/2003 al 30/09/2005: conto affidato per € 20.000,00 come attestato dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche che riportano tale limite” (cfr pag. 8);
- “dal 1/10/2005 al 30/06/2006: c/c affidato per € 185.000,00, come attestato dai prospetti di liquidazione periodica delle competenze. Si veda, a titolo di esempio, l'estratto conto del IV trimestre
2005, nel quale il primo tasso debitore e la prima aliquota della C.m.s. risultano applicati entro €
185.000” (cfr pagg 8-9);
- “dal 1/07/2006 al 30/08/2007: c/c affidato per € 35.000,00, come attestato dai prospetti di liquidazione periodica delle competenze. Si veda, a titolo di esempio, l'estratto conto del IV trimestre
2005, nel quale il primo tasso debitore e la prima aliquota della C.m.s. risultano applicati entro €
35.000,00” (cfr pag 9);
- “dal 31/08/2007 al termine del periodo soggetto a prescrizione (13/03/2008): c/c non affidato (nel periodo si riscontra, infatti, l'applicazione di tassi differenziati entro ed oltre € 1,00: l'esiguità del limite rende ragionevole ipotizzare l'assenza di affidamento). - dal 14/3/2008 fino alla chiusura del
4 conto (1/3/2017): c/c affidato per € 25.000,00, come risulta dai prospetti di liquidazione periodica delle competenze” (cfr pag 11);
- “….in merito alla concreta modalità operativa di implementazione del criterio del saldo
“rettificato”, che la Cassazione, nelle pronunce menzionate in precedenza, ha chiarito come si debba procedere prima all'integrale ricalcolo del saldo del rapporto, e solo in una seconda fase, distinta da quella del ricalcolo, all'individuazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo ricalcolato, senza quindi che le rimesse individuate influenzino il ricalcolo: ciò perché il diritto alla rettifica delle competenze è imprescrittibile, mentre si prescrive il solo diritto alla ripetizione dei pagamenti ultra- decennali, effettuati a fronte delle competenze illegittime 2. L'analisi così svolta ha consentito di individuare la presenza di rimesse solutorie sufficienti a pagare, e quindi prescrivere, competenze illegittime per un totale di € 6.605,13, fino alla liquidazione del IV trimestre 2007 compreso, cioé per tutto il periodo potenzialmente soggetto a prescrizione” (cfr pagg 10-11);
- “ Per ciascuna rimessa, inoltre, è indicato il valore del saldo rettificato e del fido in essere alla data in cui la medesima è stata contabilizzata, nonché il dettaglio delle competenze illegittime pagate. Si
è infine provveduto al ricalcolo del saldo di conto corrente alla data di riferimento, espungendo
l'anatocismo per il periodo precedente il 9/11/2005 e successivo al 31/12/2013 nonché tenendo conto degli effetti prescrizionali sopra illustrati.” (cfr pag 12);
- “…la banca ha addebitato, in sede di liquidazione periodica delle competenze, un importo complessivo di € 74.265,03, di cui interessi debitori per € 40.603,82, C.m.s. per € 12.751,28 ed altre spese e commissioni per € 20.909,92, mentre ha riconosciuto interessi creditori netti per € 361,18”
(cfr pagg 12-13);
- “Ne emerge un credito della banca alla data del 1/3/2017 pari a € 16.019,55, (cfr. pag. 326 del predetto All. C, Conto scalare, colonna “Saldi”) che si confronta con quello di € 16.709,63, risultante dall'estratto conto in pari data. Si ha, pertanto, un minor debito per il correntista pari a € 690,08
(Rif. Allegato C – Dettaglio analitico ricalcolo conto corrente, pag. 326, Conto scalare, colonna
“Scostam.”) 4, di cui qui di seguito si fornisce il dettaglio di composizione, distinto in base alla tipologia delle competenze rettificate” (cfr pag 15);
3.3. Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, anche perché non adeguatamente contestate, devono condivise integralmente.
E' quindi possibile affermare che anche per quanto concerne il rapporto di conto corrente, in accoglimento dell'appello, residua un saldo debitore in capo alla per un Parte_2 importo di € 16.019,55 (a nulla valendo che esso sia risultato di poco inferiore rispetto all'importo riportato nell'ultimo estratto conto.
5 Tale saldo va pertanto ad aggiungersi a quello, già accertato nella sentenza non definitiva, parimenti negativo per la mutuataria del contratto di mutuo.
4. In conclusione, quindi, l'appello proposto da deve trovare Parte_1 parziale accoglimento e pertanto le domande inizialmente proposte dalla società ora in liquidazione e dai soci illimitatamente responsabili e devono essere rigettate. Controparte_1 Controparte_2
Deve, al contrario essere confermata la fondatezza dell'azione proposta dalla . CP_4
5.1. L'esito del presente giudizio non tuttavia è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado limitatamente al rapporto tra e la Parte_1 curatela.
In altri termini, è possibile, così confermando la statuizione del primo giudice, procedere alla integrale compensazione dovendosi tener conto che la procedura è intervenuta in appello e, decidendo di non costituirsi, ha inteso non coltivare le domande azionate dalle parti in bonis.
Una tale circostanza configura senza dubbio il requisito dei gravi ed eccezionali ragioni che consentono, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc, nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L.
162/14) la integrale compensazione delle spese di lite.
Per le medesime ragioni, evidentemente, deve procedersi analogamente alla compensazione anche per quanto concerne le spese del presente grado.
5.2. Con riguardo, invece, alle spese di lite relativamente al rapporto tra l'appellante e CP_4 deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile
- 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
6. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di
[...]
Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso le sentenze n. 137/21, 314/21, 50/22 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
6 a) dichiara la contumacia di curatela procedura liquidazione giudiziale Parte_2
, nonché di e;
[...] Controparte_1 Controparte_2
b) in parziale accoglimento dell'appello, accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n.
20221 presenta un saldo negativo (per il correntista) di € 16.019,55;
c) richiama quanto al rapporto di mutuo la sentenza non definitiva n. 1557/24;
d) conferma nel resto le sentenze non definitiva e definitiva di primo grado;
e) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio:
f) pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
[...] Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 303/2022 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 18 novembre 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ ( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LD AN del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ Controparte_1
in persona del curatore, dott.ssa Controparte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
➢ residente in [...]; CP_4
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso le sentenze non definitiva n. 137/21, 314/21 e definitiva n. 50/22 del
Tribunale di Chieti in tema di azione di nullità di un contratto di conto corrente, di mutuo e di fideiussione.
Conclusioni: il procuratore della parte appellante ha discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.1.Con sentenza non definitiva n. 1557/24 del 16 dicembre 2024, avverso la quale non è stata ritualmente sollevata riserva di appello, questa Corte Territoriale ha accolto parzialmente l'appello che ha proposto alle sentenze (due non definitive e quella Controparte_5 definitiva n. 50/22) con cui il Tribunale di Chieti ha deciso la controversia tra l'istituto di credito e la avente ad oggetto la nullità di alcune clausole del rapporto di conto Controparte_1 corrente n. 20221 nonché del contratto di mutuo in ordine ai quali ha prestato CP_4 fideiussione.
1.2.In estrema sintesi, la suddetta sentenza ha operato una trattazione separata delle questioni relative ai citati rapporti negoziali stabilendo quanto segue.
Con riguardo, al mutuo, per il quale la decisione di primo grado aveva in ogni caso riconosciuto un saldo debitorio per l'importo di € 205.158,38, è stata escluso il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura ritenendo di non dover tener conto della penale per estinzione anticipata e rilevando che gli interessi, sia moratori che corrispettivi, sono risultati inferiori al limite usurario.
In tal modo, pertanto, si è provveduto ad una rideterminazione del saldo con una rideterminazione di quello iniziale, sempre a debito per la parte mutuataria e quindi la società, di € 434.609,92.
Per quanto concerne, invece, il conto corrente n. 20221, i vari profili di gravame sono stati accolti in parte e così è stata esclusa l'usura in quanto il superamento rilevato ha interessato periodi successivi al tempo della sottoscrizione del contratto e pertanto in quanto sopravvenuto non è stato ritenuto rilevante.
Per converso, è stata dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale alla luce del contenuto dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto che in effetti hanno previsto tale criterio unicamente per gli interessi debitori. Tale nullità è stata eliminata con la sottoscrizione, in data 9 novembre 2005, di un nuovo contratto in cui la capitalizzazione è stata regolata in regime di reciprocità.
Quanto all'eccepita prescrizione delle rimesse solutorie, le doglianze dell'istituto di credito sono state ritenute fondate nei seguenti termini: a) secondo la posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio della banca deve considerarsi assolto con la semplice proposizione dell'eccezione; b) di conseguenza, e diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, non occorre una specifica indicazione delle rimesse solutorie che pertanto possono essere individuate anche mediante l'espletamento di una CTU econometrica;
c) nella fattispecie, il primo atto avente valenza interruttiva è del 13 marzo 2008 e pertanto vanno escluse perché coperte da prescrizione esclusivamente le rimesse solutorie anteriori a tale data;
d) per tali ragioni, quindi, la causa è stata rimessa sul ruolo per il compimento di un ulteriore supplemento istruttorio con una CTU che,
2 attenendosi a quanto deciso, ha dovuto provvedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente che, invero, il primo giudice, aveva accertato essere a credito del correntista per la misura di €
45.340,31.
Infine, il rapporto di garanzia, in realtà circoscritto alla sola posizione di è stato CP_4 inquadrato, così come avvenuto in primo grado, nello schema tipico della fideiussione e di conseguenza è stata dichiarata la nullità relativa delle clausole contenute agli articoli 2,6 ed 8 perché in contrasto con la normativa antitrust.
1.3. Una volta rimessa la causa sul ruolo, è accaduto che il Tribunale di Pescara ha dichiarato la liquidazione giudiziale della nonché dei soci illimitatamente Parte_2 responsabili, e e di conseguenza, giusta ordinanza del 23 gennaio Controparte_1 Controparte_2
2025, il giudizio è stato interrotto.
L'istituto di credito ha pertanto provveduto tempestivamente al deposito del ricorso per riassunzione notificandolo ritualmente alla procedura ed anche alla personalmente. CP_4
Le suddette parti non si sono costituite.
Il giudizio è stato pertanto ulteriormente istruito mediante l'espletamento della CTU.
All'esito dell'udienza del 18 novembre 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, l'istituto di credito ha discusso la causa che pertanto può essere decisa.
2. In limine litis, va dichiarata la contumacia della curatela nonché di che, sebbene CP_4 regolarmente citati, non si sono costituiti.
3.1. Venendo subito al merito, deve osservarsi quanto segue.
Alla luce di quanto deciso nella sentenza non definitiva, non resta che procedere ad una rideterminazione del saldo del conto corrente.
A tale riguardo, e come anticipato, è stato disposto un supplemento di CTU che, in definitiva, ha accertato quanto segue.
Nell'operazione di calcolo, l'esperto ha tenuto conto della prescrizione maturata per il periodo antecedente al 13 marzo 2008 ed ha, come da quesito, applicato a partire da tale momento la capitalizzazione trimestrale sino al 31 dicembre 2013.
Per il periodo successivo, quindi dal 1 gennaio 2014 e sino alla data di chiusura del conto (ovvero il
1 marzo 2017) è stata esclusa qualsiasi ipotesi di capitalizzazione.
In tal senso, difatti, si è tenuto conto dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs.
3 n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal
1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.” (cfr Cass Civ, Sez I, 30.7.2024 n. 21344).
3.2. Dalla disamina dell'elaborato, è risultato che:
- “ l'analisi delle rimesse è stata condotta attribuendo natura solutoria solo a quelle intervenute in presenza di un saldo passivo scoperto (cioé in assenza di affidamento) o extra-fido; - che le rimesse affluite in conto in assenza o in eccedenza rispetto all'affidamento esistente, aventi quindi natura solutoria, sono state imputate prioritariamente a pagamento delle competenze illegittime precedentemente addebitate dalla banca” (cfr pagg. 6-7);
- “Per quanto concerne l'entità dell'apertura di credito concessa sul c/c in esame, dalle verifiche svolte è emerso che i dati esposti negli estratti conto (segnatamente, nei prospetti di liquidazione periodica delle competenze), trovano sostanziale corrispondenza con quelli risultanti dai contratti di apercredito presenti in atti, evidenziandosi altresì l'applicazione di tassi ed aliquote della C.m.s. differenziate per scaglioni.” (cfr pag 7);
- “dall'apertura del conto (13/3/1998) al 28/04/2001: c/c non affidato (nel periodo risulta, infatti,
l'applicazione di tassi differenziati entro ed oltre Lit. 1.000: l'esiguità del limite rende ragionevole ipotizzare l'assenza di affidamento); - dal 29/04/2001 al 21/01/2003: c/c affidato per Lit. 20.000.000
(€ 10.329,14) come attestato dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche che riportano tale limite” (cfr pagg. 7-8);
- “dal 22/01/2003 al 30/09/2005: conto affidato per € 20.000,00 come attestato dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche che riportano tale limite” (cfr pag. 8);
- “dal 1/10/2005 al 30/06/2006: c/c affidato per € 185.000,00, come attestato dai prospetti di liquidazione periodica delle competenze. Si veda, a titolo di esempio, l'estratto conto del IV trimestre
2005, nel quale il primo tasso debitore e la prima aliquota della C.m.s. risultano applicati entro €
185.000” (cfr pagg 8-9);
- “dal 1/07/2006 al 30/08/2007: c/c affidato per € 35.000,00, come attestato dai prospetti di liquidazione periodica delle competenze. Si veda, a titolo di esempio, l'estratto conto del IV trimestre
2005, nel quale il primo tasso debitore e la prima aliquota della C.m.s. risultano applicati entro €
35.000,00” (cfr pag 9);
- “dal 31/08/2007 al termine del periodo soggetto a prescrizione (13/03/2008): c/c non affidato (nel periodo si riscontra, infatti, l'applicazione di tassi differenziati entro ed oltre € 1,00: l'esiguità del limite rende ragionevole ipotizzare l'assenza di affidamento). - dal 14/3/2008 fino alla chiusura del
4 conto (1/3/2017): c/c affidato per € 25.000,00, come risulta dai prospetti di liquidazione periodica delle competenze” (cfr pag 11);
- “….in merito alla concreta modalità operativa di implementazione del criterio del saldo
“rettificato”, che la Cassazione, nelle pronunce menzionate in precedenza, ha chiarito come si debba procedere prima all'integrale ricalcolo del saldo del rapporto, e solo in una seconda fase, distinta da quella del ricalcolo, all'individuazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo ricalcolato, senza quindi che le rimesse individuate influenzino il ricalcolo: ciò perché il diritto alla rettifica delle competenze è imprescrittibile, mentre si prescrive il solo diritto alla ripetizione dei pagamenti ultra- decennali, effettuati a fronte delle competenze illegittime 2. L'analisi così svolta ha consentito di individuare la presenza di rimesse solutorie sufficienti a pagare, e quindi prescrivere, competenze illegittime per un totale di € 6.605,13, fino alla liquidazione del IV trimestre 2007 compreso, cioé per tutto il periodo potenzialmente soggetto a prescrizione” (cfr pagg 10-11);
- “ Per ciascuna rimessa, inoltre, è indicato il valore del saldo rettificato e del fido in essere alla data in cui la medesima è stata contabilizzata, nonché il dettaglio delle competenze illegittime pagate. Si
è infine provveduto al ricalcolo del saldo di conto corrente alla data di riferimento, espungendo
l'anatocismo per il periodo precedente il 9/11/2005 e successivo al 31/12/2013 nonché tenendo conto degli effetti prescrizionali sopra illustrati.” (cfr pag 12);
- “…la banca ha addebitato, in sede di liquidazione periodica delle competenze, un importo complessivo di € 74.265,03, di cui interessi debitori per € 40.603,82, C.m.s. per € 12.751,28 ed altre spese e commissioni per € 20.909,92, mentre ha riconosciuto interessi creditori netti per € 361,18”
(cfr pagg 12-13);
- “Ne emerge un credito della banca alla data del 1/3/2017 pari a € 16.019,55, (cfr. pag. 326 del predetto All. C, Conto scalare, colonna “Saldi”) che si confronta con quello di € 16.709,63, risultante dall'estratto conto in pari data. Si ha, pertanto, un minor debito per il correntista pari a € 690,08
(Rif. Allegato C – Dettaglio analitico ricalcolo conto corrente, pag. 326, Conto scalare, colonna
“Scostam.”) 4, di cui qui di seguito si fornisce il dettaglio di composizione, distinto in base alla tipologia delle competenze rettificate” (cfr pag 15);
3.3. Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, anche perché non adeguatamente contestate, devono condivise integralmente.
E' quindi possibile affermare che anche per quanto concerne il rapporto di conto corrente, in accoglimento dell'appello, residua un saldo debitore in capo alla per un Parte_2 importo di € 16.019,55 (a nulla valendo che esso sia risultato di poco inferiore rispetto all'importo riportato nell'ultimo estratto conto.
5 Tale saldo va pertanto ad aggiungersi a quello, già accertato nella sentenza non definitiva, parimenti negativo per la mutuataria del contratto di mutuo.
4. In conclusione, quindi, l'appello proposto da deve trovare Parte_1 parziale accoglimento e pertanto le domande inizialmente proposte dalla società ora in liquidazione e dai soci illimitatamente responsabili e devono essere rigettate. Controparte_1 Controparte_2
Deve, al contrario essere confermata la fondatezza dell'azione proposta dalla . CP_4
5.1. L'esito del presente giudizio non tuttavia è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo grado limitatamente al rapporto tra e la Parte_1 curatela.
In altri termini, è possibile, così confermando la statuizione del primo giudice, procedere alla integrale compensazione dovendosi tener conto che la procedura è intervenuta in appello e, decidendo di non costituirsi, ha inteso non coltivare le domande azionate dalle parti in bonis.
Una tale circostanza configura senza dubbio il requisito dei gravi ed eccezionali ragioni che consentono, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 comma 2° cpc, nella formulazione successiva all'entrata in vigore della L.
162/14) la integrale compensazione delle spese di lite.
Per le medesime ragioni, evidentemente, deve procedersi analogamente alla compensazione anche per quanto concerne le spese del presente grado.
5.2. Con riguardo, invece, alle spese di lite relativamente al rapporto tra l'appellante e CP_4 deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile
- 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
6. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di
[...]
Controparte_1 Controparte_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso le sentenze n. 137/21, 314/21, 50/22 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
6 a) dichiara la contumacia di curatela procedura liquidazione giudiziale Parte_2
, nonché di e;
[...] Controparte_1 Controparte_2
b) in parziale accoglimento dell'appello, accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n.
20221 presenta un saldo negativo (per il correntista) di € 16.019,55;
c) richiama quanto al rapporto di mutuo la sentenza non definitiva n. 1557/24;
d) conferma nel resto le sentenze non definitiva e definitiva di primo grado;
e) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio:
f) pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1
[...] Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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