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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5637/2024 depositato il 27/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notabartolo ,17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240015165841000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
_______________________________________________________________________________
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e diritto ric. ricorreva avverso cartella di pagamento n. 29520240015165814/000, e dei ruoli su cui si fonda per un importo pari ad € 312,38 a titolo di omesso pagamento della Tassa automobilistica, oltre che sanzioni ed interessi, relativamente all'anno 2021.
Il ricorrente assume l'illegittimità della cartella di pagamento perché; a) priva dell'atto prodromico;
b) violazione dello statuto del contribuente perché si tratta del primo atto con cui il ricorrente viene a conoscenza della pretesa creditoria e ciò non consente il rispetto del diritto alla difesa;
c) nullita' perché non è indicato l'ammontare degli interessi, e delle spese, né la data dalla quale inizia a decorrere il calcolo degli interessi.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana quale ente impositore ed il concessionario per la riscossione domandando il rigetto del ricorso.
°°°
Il ricorso è infondato.
In materia di tasse automobilistiche della Regione Sicilia non è necessario che la cartella di pagamento sia preceduta dalla comunicazione di un accertamento perché ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto
2015 la Regione Sicilia -quale ente impositore - è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo qualora riscontri il mancato pagamento.
Quanto appena osservato palesa l'infondatezza del motivo relativo alla carenza di motivazione. Sotto tale aspetto si rileva inoltre che la cartella contiene indicazione del ruolo e del tributo dovuto soddisfacendo così
l'onere di motivazione.
Infondato è anche il motivo che concerne spese ed interessi perché si tratta di accessori che trovano precisa fonte e disciplina normativa nella legge, richiamata anche nella cartella impugnata nei termini seguenti “Si applicano le sanzioni previste dall'art.13, comma 2, del Dlgs.n.471/1997 s.m.i. Gli interessi sono calcolati ai sensi dell'art.1 della L.26/1/1961, n.29 e s.m.i. Calcolati dal giorno successivo a quelli di scadenza del termine di pagamento della tassa, fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. Successivamente all'iscrizione a ruolo saranno applicati anche gli interessi di cui all'art.30 del D.P.R. n.602/1973”.
°°°
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e della Regione Siciliana che si liquidano in favore di ciascuna parte in euro 350,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa. Messina, 12.01.2026 Il giudice monocratico Antonino
FI
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
FICHERA ANTONINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5637/2024 depositato il 27/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notabartolo ,17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240015165841000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e diritto ric. ricorreva avverso cartella di pagamento n. 29520240015165814/000, e dei ruoli su cui si fonda per un importo pari ad € 312,38 a titolo di omesso pagamento della Tassa automobilistica, oltre che sanzioni ed interessi, relativamente all'anno 2021.
Il ricorrente assume l'illegittimità della cartella di pagamento perché; a) priva dell'atto prodromico;
b) violazione dello statuto del contribuente perché si tratta del primo atto con cui il ricorrente viene a conoscenza della pretesa creditoria e ciò non consente il rispetto del diritto alla difesa;
c) nullita' perché non è indicato l'ammontare degli interessi, e delle spese, né la data dalla quale inizia a decorrere il calcolo degli interessi.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana quale ente impositore ed il concessionario per la riscossione domandando il rigetto del ricorso.
°°°
Il ricorso è infondato.
In materia di tasse automobilistiche della Regione Sicilia non è necessario che la cartella di pagamento sia preceduta dalla comunicazione di un accertamento perché ai sensi della legge regionale n. 16 dell'11 agosto
2015 la Regione Sicilia -quale ente impositore - è autorizzata a procedere direttamente all'iscrizione al ruolo qualora riscontri il mancato pagamento.
Quanto appena osservato palesa l'infondatezza del motivo relativo alla carenza di motivazione. Sotto tale aspetto si rileva inoltre che la cartella contiene indicazione del ruolo e del tributo dovuto soddisfacendo così
l'onere di motivazione.
Infondato è anche il motivo che concerne spese ed interessi perché si tratta di accessori che trovano precisa fonte e disciplina normativa nella legge, richiamata anche nella cartella impugnata nei termini seguenti “Si applicano le sanzioni previste dall'art.13, comma 2, del Dlgs.n.471/1997 s.m.i. Gli interessi sono calcolati ai sensi dell'art.1 della L.26/1/1961, n.29 e s.m.i. Calcolati dal giorno successivo a quelli di scadenza del termine di pagamento della tassa, fino alla data di consegna dei ruoli all'Agente della riscossione. Successivamente all'iscrizione a ruolo saranno applicati anche gli interessi di cui all'art.30 del D.P.R. n.602/1973”.
°°°
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione e della Regione Siciliana che si liquidano in favore di ciascuna parte in euro 350,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa. Messina, 12.01.2026 Il giudice monocratico Antonino
FI