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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 18/02/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1012/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6040/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia, 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00348 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00348 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00348 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/08/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
In particolare, il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90098251 86/000, per un importo totale di € 32.426,24, fondata sui seguenti avvisi di accertamento:
Avviso di accertamento n. TYX05LA00890/2020 (anno d'imposta 2015);
Avviso di accertamento n. TYX05LA00128/2022 (anno d'imposta 2016);
Avviso di accertamento n. TYX01LA01697/2023 (anno d'imposta 2017).
Contestualmente, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TYXIPPN00348/2025, relativa anch'essa all'avviso di accertamento n. TYX01LA01697/2023 per l'anno 2017.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità dell'intimazione impugnata per violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973, in quanto l'avviso di accertamento presupposto per l'anno 2015 (TYX05LA00890/2020) era stato annullato con sentenza di questa Corte n. 2965/2022, depositata il 13/12/2022.
Nullità della medesima intimazione per violazione dell'art. 68, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 546/1992, poiché per l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 (TYX05LA00128/2022) era stato richiesto il pagamento dell'intero importo e non della frazione dovuta in pendenza di giudizio;
Illegittimità per duplicazione della pretesa relativa all'anno 2017, richiesta sia con l'intimazione dell'Agente della RI sia con quella dell'Agenzia delle Entrate (n. TYXIPPN00348/2025), notificata a soli tre giorni di distanza.
Il ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina la quale, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere. L'Ufficio ha rappresentato di aver proceduto, in autotutela, all'annullamento dell'iscrizione a ruolo per l'anno 201) ed al parziale annullamento per l'anno 2016, riducendo la pretesa ai due terzi dell'imposta accertata in seguito alla sentenza di primo grado n. 4526/07/2024 che aveva respinto il ricorso del contribuente. Nel merito, per la parte residua della controversia, l'Ufficio ha contestato l'eccezione di duplicazione della pretesa per l'anno 2017, sostenendo la piena legittimità del proprio operato. Ha chiarito che i due atti di intimazione si riferiscono a diverse fasi della riscossione frazionata in pendenza di giudizio: la prima intimazione per un terzo delle imposte dovute a seguito della notifica dell'accertamento; la seconda per la quota ulteriore (fino a due terzi) e per le sanzioni, dovute a seguito della sentenza n. 4123/06/24 che ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'atto presupposto. L'Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per la parte non oggetto di sgravio. All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, occorre dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai primi due motivi di ricorso. L'Agenzia delle Entrate, infatti, nelle proprie controdeduzioni, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze del ricorrente concernenti la pretesa per l'anno d'imposta 2015 e la misura della pretesa per l'anno 2016. Come documentato in atti, l'Ufficio ha provveduto ad emettere i relativi provvedimenti di sgravio in autotutela (doc. 3 e 5), annullando integralmente l'iscrizione a ruolo derivante dall'avviso di accertamento n. TYX05LA00890/2020 e riducendo quella derivante dall'avviso n. TYX05LA00128/2022.
Tale comportamento, tenuto dall'Amministrazione finanziaria successivamente alla proposizione del ricorso, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito su tali punti. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere per le pretese relative agli anni 2015 e 2016 contenute nell'intimazione di pagamento n. 29520259009825186000.
Residua, invece, la questione relativa alla presunta duplicazione della richiesta di pagamento per l'anno d'imposta 2017, oggetto di entrambi gli atti di intimazione impugnati. Tale motivo è infondato.
La normativa tributaria prevede un meccanismo di "riscossione frazionata in pendenza di giudizio" che consente all'Amministrazione di riscuotere una parte del tributo accertato anche prima della definitività dell'accertamento. In particolare:
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo la notifica dell'atto di accertamento, le imposte corrispondenti agli imponibili accertati ma non ancora definitivi sono iscritte a ruolo a titolo provvisorio per un terzo.
Successivamente, l'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso, il tributo deve essere pagato per i due terzi.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente seguito tale procedura. L'intimazione n.
29520259009825186000, per la parte relativa all'anno 2017, ha richiesto il pagamento della frazione di un terzo delle imposte, iscritta a ruolo in via provvisoria dopo la notifica dell'avviso di accertamento n.
TYX01LA01697/2023. Successivamente, a seguito della sentenza n. 4123/06/24 di questa Corte, che ha rigettato il ricorso del sig. Ricorrente_1 avverso il predetto accertamento, l'Ufficio ha emesso la seconda intimazione (n. TYXIPPN00348/2025) per liquidare gli importi ulteriormente dovuti fino alla concorrenza dei due terzi delle imposte e delle sanzioni, in applicazione del combinato disposto degli artt. 29 del D.L. 78/2010
e 68 del D.Lgs. 546/92.
Come chiarito dall'Ufficio nelle proprie difese e come si evince dal testo dell'atto impugnato (doc. 8 -
II_Atto_impungato.pdf), gli importi richiesti con la seconda intimazione sono calcolati "al netto di quanto eventualmente già versato o affidato all'Agente della RI". Non sussiste, pertanto, alcuna duplicazione della pretesa, trattandosi di due atti distinti e sequenziali che danno attuazione alle diverse fasi della riscossione frazionata. Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato in relazione a tale motivo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla cessazione della materia del contendere su una parte rilevante della pretesa a seguito dell'intervento in autotutela dell'Ufficio (che denota la fondatezza originaria del ricorso su tali punti) e dal rigetto nel merito della restante parte, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese contenute nell'intimazione di pagamento n. 29520259009825186000 per gli anni d'imposta 2015 e 2016.
Rigetta il ricorso per la parte restante.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Presidente Relatore
NI NT
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VALENTINI NICOLO', Presidente e Relatore
RANDAZZO VINCENZA MARIA LUCIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6040/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia, 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259009825186000 IRPEF-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00348 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00348 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TYXIPPN00348 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/08/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato gli atti in epigrafe indicati.
In particolare, il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento n. 295 2025 90098251 86/000, per un importo totale di € 32.426,24, fondata sui seguenti avvisi di accertamento:
Avviso di accertamento n. TYX05LA00890/2020 (anno d'imposta 2015);
Avviso di accertamento n. TYX05LA00128/2022 (anno d'imposta 2016);
Avviso di accertamento n. TYX01LA01697/2023 (anno d'imposta 2017).
Contestualmente, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TYXIPPN00348/2025, relativa anch'essa all'avviso di accertamento n. TYX01LA01697/2023 per l'anno 2017.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha dedotto i seguenti motivi:
Nullità dell'intimazione impugnata per violazione dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973, in quanto l'avviso di accertamento presupposto per l'anno 2015 (TYX05LA00890/2020) era stato annullato con sentenza di questa Corte n. 2965/2022, depositata il 13/12/2022.
Nullità della medesima intimazione per violazione dell'art. 68, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 546/1992, poiché per l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 (TYX05LA00128/2022) era stato richiesto il pagamento dell'intero importo e non della frazione dovuta in pendenza di giudizio;
Illegittimità per duplicazione della pretesa relativa all'anno 2017, richiesta sia con l'intimazione dell'Agente della RI sia con quella dell'Agenzia delle Entrate (n. TYXIPPN00348/2025), notificata a soli tre giorni di distanza.
Il ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Messina la quale, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere. L'Ufficio ha rappresentato di aver proceduto, in autotutela, all'annullamento dell'iscrizione a ruolo per l'anno 201) ed al parziale annullamento per l'anno 2016, riducendo la pretesa ai due terzi dell'imposta accertata in seguito alla sentenza di primo grado n. 4526/07/2024 che aveva respinto il ricorso del contribuente. Nel merito, per la parte residua della controversia, l'Ufficio ha contestato l'eccezione di duplicazione della pretesa per l'anno 2017, sostenendo la piena legittimità del proprio operato. Ha chiarito che i due atti di intimazione si riferiscono a diverse fasi della riscossione frazionata in pendenza di giudizio: la prima intimazione per un terzo delle imposte dovute a seguito della notifica dell'accertamento; la seconda per la quota ulteriore (fino a due terzi) e per le sanzioni, dovute a seguito della sentenza n. 4123/06/24 che ha rigettato il ricorso del contribuente avverso l'atto presupposto. L'Ufficio ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per la parte non oggetto di sgravio. All'udienza pubblica del 27 gennaio 2026 le parti si sono riportate ai rispettivi atti e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, occorre dare atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ai primi due motivi di ricorso. L'Agenzia delle Entrate, infatti, nelle proprie controdeduzioni, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze del ricorrente concernenti la pretesa per l'anno d'imposta 2015 e la misura della pretesa per l'anno 2016. Come documentato in atti, l'Ufficio ha provveduto ad emettere i relativi provvedimenti di sgravio in autotutela (doc. 3 e 5), annullando integralmente l'iscrizione a ruolo derivante dall'avviso di accertamento n. TYX05LA00890/2020 e riducendo quella derivante dall'avviso n. TYX05LA00128/2022.
Tale comportamento, tenuto dall'Amministrazione finanziaria successivamente alla proposizione del ricorso, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito su tali punti. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere per le pretese relative agli anni 2015 e 2016 contenute nell'intimazione di pagamento n. 29520259009825186000.
Residua, invece, la questione relativa alla presunta duplicazione della richiesta di pagamento per l'anno d'imposta 2017, oggetto di entrambi gli atti di intimazione impugnati. Tale motivo è infondato.
La normativa tributaria prevede un meccanismo di "riscossione frazionata in pendenza di giudizio" che consente all'Amministrazione di riscuotere una parte del tributo accertato anche prima della definitività dell'accertamento. In particolare:
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo la notifica dell'atto di accertamento, le imposte corrispondenti agli imponibili accertati ma non ancora definitivi sono iscritte a ruolo a titolo provvisorio per un terzo.
Successivamente, l'art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che respinge il ricorso, il tributo deve essere pagato per i due terzi.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha correttamente seguito tale procedura. L'intimazione n.
29520259009825186000, per la parte relativa all'anno 2017, ha richiesto il pagamento della frazione di un terzo delle imposte, iscritta a ruolo in via provvisoria dopo la notifica dell'avviso di accertamento n.
TYX01LA01697/2023. Successivamente, a seguito della sentenza n. 4123/06/24 di questa Corte, che ha rigettato il ricorso del sig. Ricorrente_1 avverso il predetto accertamento, l'Ufficio ha emesso la seconda intimazione (n. TYXIPPN00348/2025) per liquidare gli importi ulteriormente dovuti fino alla concorrenza dei due terzi delle imposte e delle sanzioni, in applicazione del combinato disposto degli artt. 29 del D.L. 78/2010
e 68 del D.Lgs. 546/92.
Come chiarito dall'Ufficio nelle proprie difese e come si evince dal testo dell'atto impugnato (doc. 8 -
II_Atto_impungato.pdf), gli importi richiesti con la seconda intimazione sono calcolati "al netto di quanto eventualmente già versato o affidato all'Agente della RI". Non sussiste, pertanto, alcuna duplicazione della pretesa, trattandosi di due atti distinti e sequenziali che danno attuazione alle diverse fasi della riscossione frazionata. Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato in relazione a tale motivo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla cessazione della materia del contendere su una parte rilevante della pretesa a seguito dell'intervento in autotutela dell'Ufficio (che denota la fondatezza originaria del ricorso su tali punti) e dal rigetto nel merito della restante parte, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, Sezione 14, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alle pretese contenute nell'intimazione di pagamento n. 29520259009825186000 per gli anni d'imposta 2015 e 2016.
Rigetta il ricorso per la parte restante.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Presidente Relatore
NI NT