Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 18/02/2026, n. 1012
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'intimazione per violazione art. 50 D.P.R. 602/1973

    L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fondatezza della doglianza e ha emesso provvedimento di sgravio in autotutela, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Nullità dell'intimazione per violazione art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. 546/1992

    L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la fondatezza della doglianza e ha emesso provvedimento di sgravio in autotutela, riducendo la pretesa ai due terzi dell'imposta accertata, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Rigettato
    Illegittimità per duplicazione della pretesa

    La Corte ha ritenuto che non sussistesse duplicazione della pretesa, poiché i due atti di intimazione si riferiscono a diverse fasi della riscossione frazionata in pendenza di giudizio: la prima per un terzo delle imposte dovute dopo la notifica dell'accertamento; la seconda per la quota ulteriore (fino a due terzi) e per le sanzioni, dovute a seguito della sentenza che ha rigettato il ricorso avverso l'atto presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 18/02/2026, n. 1012
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1012
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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