Articolo 3 della Legge 14 aprile 2022, n. 39
Articolo 2Articolo 4
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4 maggio 2022
Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 7.588 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 4 maggio 2022