CASS
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 31/10/2025, n. 35729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35729 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/04/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35729 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 30/05/2025 Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Benevento del 12 aprile 2018, con la quale SE US era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, del d. Igs. 152 del 2006; fatto commesso in Telese Terme il 29 ottobre 2013. Letta la memoria presentata dall'Avvocato Angelo Leone, difensore di fiducia dell'imputato, il quale, oltre a rimarcare l'ammissibilità del ricorso, ha chiesto la riunione dell'odierno fascicolo processuale a quello ancora da fissare, essendo accaduto che un difensore del ricorrente, avverso la sentenza del 12 aprile 2018, aveva proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, mentre l'altro difensore subentrato aveva correttamente proposto ricorso per cassazione. Evidenziato che la richiesta difensiva della riunione è superata dall'avvenuta trattazione unitaria delle due distinte impugnazioni, peraltro tra loro in larga parte sovrapponibili. Osservato che le censure in punto di responsabilità non risultano meritevoli di accoglimento, in quanto volte a sollecitare una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia esula dal perimetro del giudizio dì legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), a fronte del percorso argomentativo non manifestamente illogico della sentenza impugnata, nella quale il giudice monocratico ha compiuto un'adeguata disamina degli elementi probatori acquisiti, richiamando in particolare sia gli accertamenti compiuti nell'ottobre 2013 dai Carabinieri della Stazione di Telese Terme, sia i verbali di sopralluogo dell'Arpac di Benevento, sia la nota del Comune di Telese Terme del 30 gennaio 2017; da tali elementi è dunque emerso che la ditta US Costruzioni, di cui SE US era legale rappresentante, svolgeva attività di gestione dei rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, essendo l'impresa titolare della sola autorizzazione all'emissione in atmosfera. Considerato che anche la statuizione sulla confisca dell'area e dei rifiuti è immune da censure, essendo stata rimarcata in maniera sintetica ma pertinente la natura illecita dell'attività svolta. Ribadita l'infondatezza, tuttavia non manifesta, delle doglianze sollevate, deve prendersi atto che nel frattempo è maturata la prescrizione del reato contravvenzionale contestato, risalendo la sua commissione al 29 ottobre 2013, per cui, pur tenendo conto dei 574 giorni di sospensione, il termine prescrizionale massimo (pari a 5 anni) risulta maturato il 24 maggio 2020, ossia molto prima dell'odierna decisione. Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato ascritto a US estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35729 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 30/05/2025 Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Benevento del 12 aprile 2018, con la quale SE US era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 6.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2, del d. Igs. 152 del 2006; fatto commesso in Telese Terme il 29 ottobre 2013. Letta la memoria presentata dall'Avvocato Angelo Leone, difensore di fiducia dell'imputato, il quale, oltre a rimarcare l'ammissibilità del ricorso, ha chiesto la riunione dell'odierno fascicolo processuale a quello ancora da fissare, essendo accaduto che un difensore del ricorrente, avverso la sentenza del 12 aprile 2018, aveva proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione, mentre l'altro difensore subentrato aveva correttamente proposto ricorso per cassazione. Evidenziato che la richiesta difensiva della riunione è superata dall'avvenuta trattazione unitaria delle due distinte impugnazioni, peraltro tra loro in larga parte sovrapponibili. Osservato che le censure in punto di responsabilità non risultano meritevoli di accoglimento, in quanto volte a sollecitare una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia esula dal perimetro del giudizio dì legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601), a fronte del percorso argomentativo non manifestamente illogico della sentenza impugnata, nella quale il giudice monocratico ha compiuto un'adeguata disamina degli elementi probatori acquisiti, richiamando in particolare sia gli accertamenti compiuti nell'ottobre 2013 dai Carabinieri della Stazione di Telese Terme, sia i verbali di sopralluogo dell'Arpac di Benevento, sia la nota del Comune di Telese Terme del 30 gennaio 2017; da tali elementi è dunque emerso che la ditta US Costruzioni, di cui SE US era legale rappresentante, svolgeva attività di gestione dei rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, essendo l'impresa titolare della sola autorizzazione all'emissione in atmosfera. Considerato che anche la statuizione sulla confisca dell'area e dei rifiuti è immune da censure, essendo stata rimarcata in maniera sintetica ma pertinente la natura illecita dell'attività svolta. Ribadita l'infondatezza, tuttavia non manifesta, delle doglianze sollevate, deve prendersi atto che nel frattempo è maturata la prescrizione del reato contravvenzionale contestato, risalendo la sua commissione al 29 ottobre 2013, per cui, pur tenendo conto dei 574 giorni di sospensione, il termine prescrizionale massimo (pari a 5 anni) risulta maturato il 24 maggio 2020, ossia molto prima dell'odierna decisione. Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato ascritto a US estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025.