Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2025, proposto dalla Società Irpina Distribuzione Gas – S.I.Di.Gas - S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (RA) e la Cassa Servizi Energetici e Ambientali (Csea), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Salerno Energia Vendite S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Di Giandomenico, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Sienergia S.r.l., non costituita in giudizio;
MI Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Mottola, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione 4 marzo 2025 n. 72/2025/S/gas (la “Delibera 72”, notificata a AS il 5 marzo 2025, avente ad oggetto “Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di fatturazione e pagamento del bonus sociale gas”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi, ove occorrer possa:
- l’art. 24 della deliberazione n. 138/04, l’art. dall’art. 12 del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale”, approvato con deliberazione n. 108/2006, la deliberazione n. 737/2022/R/gas, l’art. 10 dell’Allegato A ala deliberazione n. 63/2021/R/Com, nell’ipotesi in cui gli stessi dovessero essere interpretati come fonte di un obbligo per il distributore di procedere alla fatturazione del servizio di vettoriamento sempre con cadenza mensile, indipendentemente dall’effettivo rimborso delle relative componenti negative da parte di EA;
- l’art. 13 co. 7 del “Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali” approvato dall’Autorità, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con la deliberazione 28 aprile 2017, 297/2017/A, nell’ipotesi in cui lo stesso dovesse essere esteso anche al rimborso dei Bonus Gas Ordinari e/o Integrativi;
- la Determinazione DSAI/5/2024/GAS del 1° marzo 2024 di avvio del procedimento;
- la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Salerno Energia Vendite S.p.A., di RA, di Csea e di MI Energia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. ED GI US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione 360/2023/E/gas, notificata in data 7 agosto 2023, l’RA concludeva il procedimento di trattazione del reclamo presentato da MI Energia s.p.a. (di seguito anche MI) avverso la Società Irpina Distribuzione Gas – S.I.Di.Gas - S.p.A. (poi solo “AS”), impresa operante nel mercato della distribuzione del gas naturale nell’ambito del territorio della Regione Campania, accogliendolo e prescrivendo a quest’ultima:
(i) di erogare a MI, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, la somma dovuta a titolo di bonus sociale gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di euro 307.145,46 (IVA compresa), debito riconosciuto dalla stessa AS;
(ii) di fatturare mensilmente a favore di MI il bonus sociale gas, con pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura stessa.
2. Successivamente, con nota del 5 settembre 2023, MI informava l’Autorità dell’inottemperanza ad entrambe le citate prescrizioni da parte di AS, la quale, con nota acquisita con prot. Autorità 56145 del 6 settembre 2023, confermava l’inadempimento, avanzando però la tesi dell’impossibilità all’adempimento, atteso il blocco imposto da EA e in considerazione dell’apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale n. 3/2023 presso il Tribunale di Avellino con decreto depositato in cancelleria il 12 luglio 2023.
3. AS impugnava la deliberazione 360/2023/E/gas innanzi a questo T.A.R. che, con sentenza n. 3815 del 2024, accoglieva in parte il ricorso avversario.
Specificamente, questo T.A.R., accogliendo il primo motivo di gravame, riteneva che l’impugnata delibera n. 360/2023 fosse illegittima soltanto limitatamente alla parte in cui ingiungeva il pagamento di somme in favore di MI, in quanto, essendo riferibili a fatti precedenti alla procedura concorsuale cui era soggetta AS, le stesse avrebbero dovuto seguire la disciplina concordataria.
Tale sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato tanto da MI (R.G. n. 2496/2025), nella parte in cui accoglieva il primo motivo di ricorso di AS, quanto da AS (R.G. n. 2678/2025), nella parte in cui, invece, rigettava i restanti mezzi.
4. Nelle more di detto giudizio, con nota del 1° dicembre 2023 MI contestava a AS la mancata fatturazione delle componenti negative del bonus sociale gas per il periodo successivo ad aprile 2023, oltre al persistente mancato pagamento delle fatture per il bonus gas sociale precedentemente emesse, circostanze ammesse da AS nella successiva nota del 29 dicembre 2023.
Emergeva segnatamente la circostanza per cui tanto la tardiva fatturazione (prima) quanto l’interruzione della fatturazione del bonus sociale gas (poi), nonché il mancato pagamento di tali fatture costituissero una condotta generalizzata di AS, ossia una condotta tenuta nei confronti di tutti gli utenti della distribuzione allacciati alle sue reti.
Sicché, con determinazione DSAI/5/2024/gas l’Autorità avviava nei confronti di AS un procedimento sanzionatorio contestandole di:
a) non aver fatturato il bonus sociale gas ai propri utenti nel rispetto del termine prescritto dalla regolazione, in violazione dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (di seguito CRDG), dell’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nonché della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii);
b) non aver provveduto al pagamento delle fatture relative al bonus sociale gas di cui alla precedente lettera a), in violazione dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG, nonché della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (i); segnatamente (con esclusione dell’importo di 75.664,45 euro di cui alla fattura n. 624/2022, oggetto di compensazione), il residuo importo di -307.145,46 euro, riconosciuto dalla stessa AS, non risultava ancora liquidato a MI.
In data 2 agosto 2024, il Responsabile del procedimento comunicava le risultanze istruttorie alla società interessata, ai commissari giudiziali della procedura di concordato e alle società partecipanti al presente procedimento.
5. A conclusione di tale attività, con la Deliberazione 4 marzo 2025 n. 72/2025/S/gas, notificata a AS il 5 marzo 2025, l’Autorità procedeva:
a) all’archiviazione della violazione della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (i) e dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG relativamente al mancato pagamento nei confronti degli DD allacciati alle proprie reti delle partite afferenti al bonus sociale gas maturate in data antecedente alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023;
b) all’accertamento:
1) per il periodo precedente alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023 e nella specie per l’anno 2022, della responsabilità della società per la tardiva fatturazione del bonus sociale gas in violazione dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nei confronti di MI in ragione di quanto emerso con la deliberazione 360/2023/E/gas e nei confronti di tutti gli altri DD allacciati alle proprie reti in ragione di quanto ammesso dalla stessa AS;
2) per il periodo successivo alla presentazione della domanda di concordato del 28 febbraio 2023, la responsabilità della società per la mancata fatturazione e il mancato pagamento nei confronti degli DD allacciati alle proprie reti delle partite afferenti al bonus sociale gas in violazione dell’articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 CRDG, dell’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii) nonché dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG.
Per gli accertati illeciti l’Autorità irrogava, dunque, nei confronti della interessata, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, sanzioni amministrative pecuniarie nella misura complessiva di 475.000 (quattrocentosettantacinquemila), di cui:
a) euro 100.000 per la violazione di cui sopra, sub b. 1);
b) euro 375.000 per la violazione di cui sopra, sub. b. 2).
6. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, notificato il 2 maggio 2025 e corredato da istanza cautelare, per mezzo del quale AS chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento della sopra citata Deliberazione n. 72 del 2025, affidandosi ai seguenti due motivi:
I . Violazione e falsa applicazione della L.n. 481/1995. Violazione dell’art. 73 RTDG approvata con deliberazione n. 737/2022/R/Gas e dell’art. 12 della CRDG. Violazione delle deliberazioni ARERA n. 138/2004, n. 148/2022/R/GAS, n. 296/2022/R/GAS, n. 462/2022/COM, 297/2023/R/COM e dell’art. 10 dell’Allegato A alla delibera 63/2021/R/com. Violazione della Circolare EA 39/2023/Gas. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento dal fine, illogicità e contraddittorietà con i precedenti;
II. In subordine, sulla illegittimità della sanzione irrogata: Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 14 novembre 1995 n. 481 e dell’art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; violazione della deliberazione n. 598/2023/E/com del 19 dicembre 2023. Violazione del principio di proporzionalità. Manifesta illogicità, irragionevolezza e abnormità della sanzione comminata. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e sviamento dal fine.
7. Resistevano in giudizio l’RA e EA, per mezzo della Difesa erariale, nonché la controinteressata Salerno Energia Vendite S.p.A. (SEV), tutte deducendo l’infondatezza del complessivo gravame. SEV, inoltre, eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di non ripetibilità del processo, essendosi il T.A.R. già precedentemente pronunciato sulla res controversa con la sentenza n. 3815/2024.
Si costituiva, infine, seppur con atto di mera forma, la controinteressata MI Energia S.p.A.
8. Alla camera di consiglio del 28.5.2025 il Tribunale disponeva l’abbinamento al merito della domanda di sospensiva a seguito di specifica richiesta della parte ricorrente.
9. In prossimità della trattazione nel merito la ricorrente insisteva per l’accoglimento delle proprie tesi.
Le resistenti, dal canto loro, depositavano in giudizio la sopravvenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 8125 del 20.10.2025, la quale, definendo le impugnazioni proposte avverso la decisone di questo T.A.R. n. 3815/2024:
- accoglieva l’appello di cui al R.G. n. 2496/2025 di MI;
- respingeva l’appello di cui al R.G. n. 2678/2025 di AS;
- per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respingeva integralmente il ricorso di primo grado.
E, in forza di tale dictum , con le memorie ex art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. la controinteressata SEV insisteva nell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per violazione del ne bis idem , anche nella sua variante di violazione del principio di intangibilità del giudicato, e, comunque, l’infondatezza; di converso l’RA, poggiando sui medesimi esiti, insisteva nel rigetto delle doglianze.
10. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione.
11. Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover disaminare il primo motivo di ricorso, il cui oggetto attiene espressamente l’accertamento da parte dell’Autorità nei confronti della ricorrente dei fatti illeciti enucleati ut supra con le lettere sub b. 1) e sub b. 2); si procederà, poi, con la trattazione del secondo motivo, posto in via subordinata e incentrato sul diverso tema della quantificazione della sanzione.
In relazione alla trattazione del primo motivo verrà esaminata la sopra citata eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata SEV nelle proprie memorie.
12. Ciò posto, il primo mezzo deduce l’illegittimità della Delibera 72, in quanto avrebbe imputato a AS violazioni del tutto insussistenti. Il ritardo nella fatturazione e nel pagamento dei bonus gas sociali accertato dall’Autorità nel corso del procedimento sarebbe dovuto esclusivamente al blocco nel rimborso delle componenti in questione immotivatamente disposto da EA.
Si configurerebbe, in particolare, l’illegittimità della normativa regolamentare richiamata in Delibera, nell’ipotesi in cui la stessa dovesse essere interpretata come fonte di un obbligo per il distributore di procedere alla fatturazione del servizio di vettoriamento sempre con cadenza mensile, indipendentemente dall’effettivo rimborso delle relative componenti negative da parte di EA, perché in tal modo si determinerebbe un’imposizione in carico al distributore medesimo di aiuti di Stato che dovrebbero, invece, essere sostenuti dal bilancio pubblico.
Illegittimo sarebbe, infine, l’art. 13, comma 7 del Regolamento EA, nell’ipotesi in cui lo stesso dovesse essere esteso anche al rimborso dei Bonus Gas Integrativi per i motivi evidenziati da RA nella Nota del 9 maggio 2023.
13. Con riferimento a tale doglianza che è iscrivibile l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di non ripetibilità del processo ( ne bis in idem ), sviluppata da SEV in via generale nella memoria del 26.5.2025, nonché per violazione del principio di intangibilità del giudicato di cui alla sopravvenuta sentenza della Seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 8125 del 2025, così come enucleato nelle memorie del 12 e 17 gennaio 2026.
13.1 Specificamente, a detta di SEV, la gravata Delibera 72 avrebbe accertato la responsabilità di AS circa l’obbligo “ di pagamento del bonus gas maturato post concordato e all’obbligo di fatturazione del bonus sociale gas ai propri utenti nel rispetto del termine prescritto dalla regolazione (sia ante che post concordato) ”.
Sennonché nel presente gravame, AS avrebbe contestato questi assunti - in particolare nel primo motivo in analisi-, riproducendo argomenti e doglianze già oggetto del sindacato di questo T.A.R. con la sentenza n. 3815/2024 e, da ultimo, del Consiglio di Stato con la sentenza n. 8125 del 2025, e attinenti essenzialmente: (i) al quadro regolatorio di riferimento del bonus sociale gas, (ii) all’obbligo di fatturazione, (iii) al relativo obbligo di pagamento, nonché (iv) al rapporto tra AS e EA (la rilevanza del mancato rimborso da parte di EA delle componenti negative di fatturazione, la rilevanza della situazione finanziaria di AS e l’illegittimità del blocco dei pagamenti da parte di EA con riguardo alle somme relative al bonus gas).
13.2. Da qui l’inammissibilità del gravame per violazione del principio di non ripetibilità del processo ( ne bis in idem ) nonché del principio di intangibilità del giudicato, sfavorevole alla ricorrente, formatosi con riguardo ai suddetti profili di fatto e di diritto in ragione della mancata proposizione da parte di AS di alcun ulteriore gravame.
Circostanza, quest’ultima, confermata dalla stessa AS in udienza con apposita dichiarazione a verbale, nella quale è stato precisato, a conferma di quanto enunciato da SEV nella memoria del 12 gennaio 2026, che la ricorrente abbia impugnato la sentenza del Consiglio di Stato per motivi di giurisdizione dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione soltanto limitatamente alla parte in cui è stato accolto il ricorso di MI (capo 12), lasciando così definitivamente cadere in giudicato la parte di sentenza in cui, confermando il dictum di questo primo giudice, è stata accertata la sussistenza dell’obbligo in capo a AS di fatturazione e di pagamento nei confronti degli DD.
14. Ebbene, per le ragioni che sono di seguiti esposte, la sopra esposta articolata eccezione è meritevole di accoglimento, sicché il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di ne bis in idem , ove riferito al rapporto sostanziale/processuale con la controinteressata MI, e di intangibilità del giudicato con riguardo alle altre parti del processo.
15. Il Collegio, seguendo il solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorda che:
- “ il principio del "ne bis in idem", ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in applicazione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, è applicabile anche al processo amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39, comma 1, c.p.a., perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 marzo 2024, n. 2721);
- “ tale regola trova applicazione anche nel processo amministrativo sul presupposto dell’identità nei due giudizi delle parti in causa e degli elementi identificativi dell’azione proposta e, quindi, sul presupposto che nei suddetti giudizi sia chiesto l’annullamento degli stessi provvedimenti o, al più, di provvedimenti diversi ma legati da uno stretto vincolo di consequenzialità in quanto inerenti ad un medesimo rapporto, sulla base di identici motivi di impugnazione (Cons. St., sez. III, 19 settembre 2022, n. 8077; id., sez. VI, 22 febbraio 2022, n. 1262; id., sez. V, 10 maggio 2021, n. 3618; id., sez. III, 21 dicembre 2015, n. 5806; id., sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3158). Per costante giurisprudenza del giudice di appello (Cons. St., sez. III, 19 settembre 2022, n. 8077; id., sez. V, 17 settembre 2018, n. 5422; id., sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 12) ai fini dell’operatività di detto principio, ciò che rileva, per la riunione ovvero l’improcedibilità del secondo ricorso, è la mera proposizione del ricorso giurisdizionale, non anche la definizione dello stesso con pronuncia passata in giudicato ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2022, n. 9790).
16. Applicando detti canoni ermeneutici al caso di specie emerge, ad avviso del Collegio, la sussistenza una ragione di inammissibilità del primo motivo alla luce della interconnessione tra la Delibera 360 e la successiva Delibera 72 con riferimento alla posizione della controinteressata MI Energia.
La Delibera 72, invero, si pone quale atto strettamente consequenziale rispetto alla presupposta Delibera 360, atteso che:
- il procedimento sanzionatorio ha tratto origine dalla segnalazione da parte di MI del 1° dicembre 2023 dell’inottemperanza di AS alle prescrizioni di cui alla delibera 360, dando luogo così nei suoi confronti alla tardiva fatturazione del bonus sociale gas fino ai primi mesi del 2023, all’interruzione della stessa fatturazione per il periodo successivo e, infine, al mancato pagamento delle fatture per un importo pari a 307.145, 46 euro;
- al termine del relativo procedimento, l’Autorità ha proceduto all’accertamento della violazione da parte di AS della Delibera 360 nei confronti di MI per tutte le voci oggetto della suddetta segnalazione, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.
Tali profili, ad avviso del Collegio, enunciano il chiaro nesso di consequenzialità tra la Delibera 360 e la gravata Delibera 72 con riguardo alle condotte riferibili al rapporto sostanziale e processuale tra AS e MI, così come accertato dall’RA.
Sicché l’inammissibilità in parte qua del primo motivo di ricorso per violazione del principio del ne bis in idem , nella parte in cui diretta a sollecitare nuovamente questo Tribunale a una “rimeditazione” sui profili di fatto e di diritto già oggetto di giudizio con la sentenza n. 3815/2024 e successivamente confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 8125/2025.
17. Sussiste, nondimeno, una ragione di inammissibilità del motivo in analisi anche con riferimento ai profili di fatto e di diritto presupposti all’accertamento delle violazioni poste in essere dalla ricorrente per violazione del sopravvenuto giudicato del Consiglio di Stato n. 8125/2025 e valevole nei confronti di tutte le ulteriori parti del presente giudizio.
17.1. Occorre, a tal fine, ricordare i principi di diritto esposti dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 9 aprile 2021, chiamata a pronunciarsi in ordine all’incidenza del giudicato civile di rigetto, per intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, di una domanda di risarcimento (per equivalente) dei danni da perdita della proprietà sul suolo per effetto dell’occupazione illegittima e della trasformazione irreversibile del bene da parte della pubblica amministrazione, in applicazione dell’istituto (ormai superato) di creazione giurisprudenziale della cd. occupazione acquisitiva, precluda l’esercizio di un’azione di risarcimento in forma specifica diretta alla restituzione dell’ eadem res previa rimessione in pristino, introdotta dinanzi al T.A.R.
In particolare, in punto di giudicato esplicito e implicito l’Adunanza Plenaria ha coniato i seguenti canoni ermeneutici:
- “ il giudicato sostanziale (art. 2909 Cod. civ.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 Cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia finale, spiegando, quindi, la sua autorità non solo sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere con la domanda giudiziale (cd. giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della statuizione finale (cd. giudicato implicito) ”;
- “ l’accertamento su una questione di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria e il motivo portante della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente inter partes, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo (v., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. lav., 9 dicembre 2016, n. 25269; Cass, civ., Sez. 3, 23 ottobre 1995, n. 10999, per cui, «[q]ualora due giudizi tra le stesse parti vertano sul medesimo negozio o rapporto giuridico, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica ovvero la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che incida su un punto fondamentale di entrambe le cause ed abbia costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude l’esame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui l’altro giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo od il petitum del primo») ”;
- “ l’autorità di cosa giudicata copre l’accertamento, oltre che del singolo effetto dedotto come petitum (mediato), anche del rapporto complesso dedotto come causa petendi, sia esso di natura reale o di natura obbligatoria, dal quale l’effetto trae origine” .
17.2. Tali principi sono stati di recente confermati dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici del Consiglio di Stato, a tenore della quale:
- “ anche nel giudizio amministrativo, in virtù del rinvio esterno contenuto nell'art. 39 comma 1, cod. proc. amm., si applica, infatti, il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. che, per esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia (Cons. Stato, Sez. III, 7 novembre 2018 n. 6281; Cons. Stato sez. V 23 marzo 2015 n. 1558)”;
- “il divieto di giudicare due volte sulla medesima regiudicanda si traduce quindi nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, e cioè di formulare tutte le domande necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi del citato art. 2909 cod. civ.”;
- “conseguentemente, in applicazione del divieto in questione è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dal citato art. 2909 cod. civ. (si veda ex multis Consiglio di Stato sez. V 23 marzo 2015 n. 1558 cit. e giurisprudenza ivi richiamata) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 258).
18. Calando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, il giudicato formatosi in rapporto alla Delibera 360/2023 con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8125 del 2025 risulta essere ostativo a una rimeditazione nel presente giudizio dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto relativi all’obbligo di fatturazione, all’obbligo di pagamento in capo a AS, nonché alla configurazione dei rapporti tra AS e EA, costituendo queste “ le premesse necessarie” e “il fondamento logico-giuridico” della sanzione gravata.
18.1. E’ pacifico, infatti, che sussiste una coincidenza sul piano soggettivo tra le parti del presente giudizio e quelle di cui al giudizio relativo concernente la Delibera 360, ossia RA, EA, AS, MI e SEV, in qualità di interveniente ad opponendum .
18.2. Al contempo, sul piano oggettivo la sentenza del Consiglio di Stato si è già pronunciata esplicitamente su tutti i profili, fattuali e giuridici, che hanno connotato la condotta illecita intrapresa da AS in relazione alla disciplina sul bonus gas sociale.
Nello specifico:
(a) sulla qualificazione del quadro regolatorio e, in particolare, sul meccanismo di funzionamento del bonus sociale e l’insussistenza di alcuna titolarità degli stessi in capo al venditore e ai distributori, con il seguente passaggio: “ il trasferimento dei benefici sociali in esame avvenga mediante meccanismi di compensazione tra i soggetti appartenenti alla filiera del gas (distributore e venditore) non determina l’insorgenza di autonome posizioni in capo ai citati intermediari, i quali rimangono un mero “tramite”, attraverso il quale quell’aiuto economico arriva (rectius deve arrivare) a chi è - ed è sempre stato - l’unico beneficiario, ossia il cliente finale possessore di determinati requisiti predeterminati dalla legge. Il meccanismo in forza del quale “Il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall’impresa di distribuzione. Il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell’impresa di distribuzione. Nella fattura inviata al cliente domestico il venditore è tenuto a dare separata evidenza della suddetta componente tariffaria compensativa, ponendola in detrazione dei corrispettivi fissi per l’uso della rete.” (cfr. art. 11.1 dell’Allegato A alla delibera ARERA del 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R) costituisce una mera modalità operativa di erogazione del bonus. Gli aiuti economici oggetto del presente giudizio non vengono, infatti, trasferiti direttamente dallo Stato centrale al cliente finale, ma, per evidenti ragioni di semplificazione amministrativa, sfruttano la struttura interna che caratterizza la filiera del gas, composta, appunto da EA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali), dal distributore, dal venditore e dal cliente finale. In considerazione del fatto che non vi sono rapporti diretti tra i soggetti a monte e i soggetti a valle di tale sistema (EA e cliente) - così come tra EA ed i venditori - le prescrizioni regolatorie attuative delle norme primarie prevedono - secondo la normativa applicabile ratione temporis sopra richiamata (art. 11.1 dell’Allegato A alla Delibera ARERA del 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R) - che: 1. il distributore anticipi i bonus al venditore; 2. il venditore, successivamente (“… nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell’impresa di distribuzione …”) eroghi i bonus al cliente finale; 3. il distributore rendiconti periodicamente a EA i bonus fatturati ed erogati ai venditori e ne chieda il rimborso (cfr. art. 11.2 dell’Allegato A alla Delibera ARERA del 23 febbraio 2021 n. 63/2021/R: “Il venditore tiene separata evidenza contabile delle compensazioni ricevute dalle imprese di distribuzione e trasferite ai clienti finali”) ”; per poi concludere “ Come condivisibilmente chiarito dall’ARERA nella parte motiva della gravata delibera n. 360/2023 (cfr. pag. 12 - punti 74-77), i benefici economici che il legislatore ha stanziato per i clienti finali mediante le erogazioni de quibus sono sottoposti a un vincolo di destinazione legale che ne identifica quali beneficiari non i distributori (i.e. AS) o gli utenti della distribuzione (i.e. MI o altri DD), bensì, in via esclusiva, i consumatori finali (rectius particolari categorie di utenti energetici in condizioni di disagio economico e/o di pericolo di vita) ”;
(b) con riferimento all’obbligo di fatturazione, con la seguente stauizione: “ non esiste alcuna disposizione in virtù della quale, in caso di mancato rimborso da parte di EA al distributore (AS), quest’ultimo sia autorizzato ad interrompere l’erogazione dei bonus in favore degli DD (come MI) ” e, ancora, “ sul piano giuridico le vicende di un rapporto bilaterale (EA - distributore [i.e. AS]) non possono spiegare efficacia alcuna rispetto ad altro distinto rapporto (distributore - venditore [i.e. MI]). Inoltre, il rimborso da parte di EA al distributore (AS) costituisce la conseguenza della preventiva erogazione dei bonus agli DD (MI) e non il presupposto per il versamento agli DD di bonus successivamente maturati dai clienti finali. L’osservanza delle tempistiche di anticipazione a carico dei distributori (come AS) - ulteriormente confermate dall’art. 12.4.2 del CRDG in tema di “Tempistica di emissione delle fatture ” (secondo cui: “Le fatture sono emesse dall’Impresa di distribuzione su base mensile e con cadenza di norma mensile. Le fatture di cui alle lettere d) ed e) di cui al paragrafo 12.2., qualora non emesse per le singole prestazioni richieste e/o eseguite, saranno relative ai corrispettivi delle prestazioni tecniche richieste e/o eseguite nel periodo di competenza”) e dal richiamato art. 12.4.4 del CRDG - non è sospensivamente condizionata al preventivo rimborso, da parte di EA, di precedenti erogazioni effettuate dall’impresa di distribuzione (…) Ne consegue che l’eventuale blocco dei rimborsi da parte di EA in favore del distributore AS non esime, in alcun modo, la stessa AS dalla regolare erogazione dei bonus in favore degli DD come MI ”;
(c) sull’obbligo di liquidazione e sui rapporti con EA e con gli DD, con le seguenti statuizioni: “ il distributore (i.e. AS) deve tempestivamente liquidare i bonus ai venditori (DD), salvo, poi, regolare i propri rapporti con la EA, eventualmente agendo in giudizio nei suoi confronti, problematiche cui l’DD resta estranea. Ne discende che i due rapporti (distributore / EA da un lato e distributore / DD dall’altro) restano autonomi. I rapporti tra EA e distributore (AS) e l’eventuale blocco dei rimborsi da parte di EA verso il distributore (AS) - si ribadisce - non possono assumere rilevanza nei rapporti con gli DD (MI). In altri termini se si condividesse l’assunto di AS secondo cui i distributori dovrebbero versare i bonus esclusivamente dopo aver ricevuto il rimborso di precedenti partite da EA, i venditori (come MI) sarebbero attualmente costretti ad un’anticipazione finanziaria macroscopica totalmente dipendente dalla definizione di questioni ad essi estranee ed invece esclusivamente interne ai rapporti tra i distributori (AS) e EA, il che evidentemente non sarebbe ammissibile; inoltre, i venditori resterebbero soggetti sine die ad una crescente anticipazione finanziaria e si farebbero illegittimamente gravare sugli stessi venditori e in ultima analisi sugli utenti finali vicende attinenti ai rapporti (distributore - EA) ad essi estranei e si legittimerebbe la perdurante violazione dell’interesse pubblico sotteso - come visto - al riconoscimento, agli utenti finali, dei benefici sociali previsti dal legislatore. Ed ancora si rimetterebbero le tempistiche delle erogazioni dei benefici sociali all’arbitrio dei singoli distributori (come AS), i quali potrebbero decidere di non fatturarli mensilmente e, dunque, potenzialmente, di rinviare, sine die, la contabilizzazione dei bonus, in tal modo impedendo una immediata e costante erogazione, da parte dei venditori come MI, degli aiuti agli utenti finali, in aperto contrasto con la lettera delle prescrizioni che regolano la materia de qua e persino con l’interpretazione teleologica della legge istitutiva dei bonus. Pertanto, le società di distribuzione come AS devono fatturare mensilmente le partite positive, ma anche procedere alla fatturazione delle componenti negative ”;
(d) sull’obbligo di pagamento, ancora, con i seguenti enunciati: “ non esiste alcuna disposizione in virtù della quale, in caso di mancato rimborso da parte di EA al distributore (AS), quest’ultimo sia autorizzato ad interrompere l’erogazione dei bonus in favore degli DD (come MI). In nessun caso il quadro regolatorio subordina l’anticipazione cui i distributori (AS) sono obbligati nei confronti degli DD (MI) al preventivo rimborso da parte di EA di erogazioni asseritamente effettuate in precedenza” ; “il rimborso da parte di EA al distributore (AS) costituisce la conseguenza della preventiva erogazione dei bonus agli DD (MI) e non il presupposto per il versamento agli DD di bonus successivamente maturati dai clienti finali ”;
(e) sulla irrilevanza del rimedio della compensazione, affermando che “ la vicenda della compensazione disposta da EA di cui discute AS (cfr. pag. 12 dell’atto di appello) costituisce una questione attinente ai rapporti interni tra il distributore AS e EA” .
19. Tutte le suddette statuizioni, costituenti il corpus motivazionale costituivo del giudicato esplicito della sentenza n. 8125 del 2025, comportano nei confronti delle parti del presente giudizio il sorgere del conseguente divieto processuale in capo a questo T.A.R. di rimeditazione sulle questioni di diritto e di fatto riproposti da AS nel primo motivo di ricorso, quali:
- l’illegittimità della normativa regolamentare tra cui l’art. 12 del CRDG, con riferimento all’obbligo di fatturazione e di liquidazione del bonus gas sociale nei confronti degli DD;
- l’illegittimità dell’art. 13, comma 7 del Regolamento EA, sempre con riferimento all’obbligo di fatturazione di componenti negative;
- il rapporto tra AS e gli DD.
In definitiva, anche per le ragioni sopra esposte il primo motivo risulta inammissibile per violazione del giudicato.
20. Il Collegio, inoltre, per ragioni di completezza, ritiene che le ragioni sopra esposte nei paragrafi 18 e 19, così come esplicate compiutamente dal Consiglio di Stato, conducono alla chiara infondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto:
(a) è pacifico che AS abbia fatturato, secondo le tempistiche del Codice, unicamente le componenti positive a carico degli utenti della distribuzione, laddove l’Autorità, con le ultime modifiche apportate al CRDG ha chiarito che il medesimo termine di fatturazione di 30 giorni richiede anche la fattura delle componenti negative delle fatture. In questo modo, come già chiarito dal Consiglio di Stato, AS ha tenuto un comportamento idoneo a cagionare un danno agli utenti della distribuzione;
(b) il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza dell’Autorità nell’applicare la regolazione vigente con riguardo al bonus gas sociale, nonché nella determinazione dei rapporti con la EA, il venditore e gli DD, e nella mancata attribuzione del presunto blocco dei rimborsi di EA;
(c) non hanno rilievo le asserite difficoltà finanziare né emerge una causa di “forza maggiore” stante la pacifica imputabilità della stessa alla condotta di AS, in ragione della mancata osservanza delle prescrizioni in tema di bonus gas sociale;
(d) non ha rilevanza, infine, l’art. 13, comma 7 del Regolamento EA, stante la sua inconferenza rispetto al potere sanzionatorio esercitato da RA.
Da qui anche l’infondatezza del motivo.
21. Muovendo, infine, al secondo motivo di ricorso, AS contesta la Delibera 72 sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni pecuniarie irrogate sotto il profilo della proporzionalità e della mancata rilevazione di molteplici circostanze attenuanti.
22. Sennonché il motivo è destituito di fondamento.
23. Seguendo le indicazioni poste dal Consiglio di Stato in tema di determinazione dell’importo della sanzione ammnistrativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2591 del 2025), l’RA:
(a) ha motivato analiticamente in ordine alla gravità delle violazioni commesse da AS, sia per il periodo temporale di riferimento (2022, 2023 e 2024) che per il numero elevato di DD coinvolti;
(b) ha correttamente ritenuto irrilevante il profilo della compensazione con EA ai fini del giudizio di proporzionalità, atteso che, per il periodo successivo all’istanza di concordato, AS ha soltanto restituito al sistema somme a questa non spettanti;
(c) ha, comunque, riconosciuto un regime di favore nei confronti di AS per mezzo dell’istituto del cumulo giuridico con riferimento alla mancata fatturazione e al mancato pagamento, considerate una condotta unitaria;
(d) ha legittimamente rilevato l’impossibilità di condurre il cambio di management e la regolarizzazione della propria attività nella circostanza attenuante della “ condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati ” di cui all’art. 33 del Regolamento Sanzioni, profilandosi queste condotte quali meri adempimenti della regolazione e dirette a ristabilire le condizioni di mercato;
(e) ha correttamente ritenuto non integrata la circostanza attenuante della cooperazione efficace in sede istruttoria di cui all’art. 33, comma 2, lett. b) del Regolamento Sanzioni, essendo le condotte, come già detto poc’anzi, già oggetto di accertamento nella Delibera 360;
(f) ha, infine, legittimamente escluso la sussistenza delle condizioni del ravvedimento operoso di cui all’art. 35 del Regolamento Sanzioni per aver attenuato o eliminato le conseguenze della violazione; AS, invero, ha sì disposto il recupero della fatturazione/pagamento delle poste maturate dal 1° marzo 2023 in poi, ma tale adempimento, oltre che essere tardivo, non risulta essere pienamente satisfattivo, non avendo la società corrisposto agli DD gli interessi sulle somme pecuniarie pagate tardivamente.
24. Da qui l’infondatezza anche del secondo motivo in analisi.
25. Tirando le fila, il ricorso in analisi è in parte inammissibile e per la restante infondato.
La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per la restante parte, lo respinge in quanto infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON VI, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
ED GI US, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED GI US | ON VI |
IL SEGRETARIO