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Sentenza 16 novembre 2024
Sentenza 16 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/11/2024, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 324/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Nicola Serra n. 96, Parte_1
presso lo Studio dell'Avv. Francesco Castiglione che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Casali del Manco, località Spezzano Piccolo, Via A. Gramsci
n. 151, presso lo studio dell'Avv. Patricia Biagina Polillo che la rappresenta e difende
- resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale - Accertare e dichiarare che il ricorrente
abbia prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Società Veneziano Costruzioni
S.r.l., in p.l.r.p.t.; - accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con
la in p.l.r.p.t., si sia protratto dall'11.09.2021 e fino al 10.03.2022, o Controparte_1
da quella data ritenuta di giustizia, alle dipendenze della società resistente, con adibizione del Sig.
alla mansione di operaio per numero 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e per Parte_1
ulteriori 6 ore al sabato;
- per l'effetto, condannare la in p.l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento di tutti gli emolumenti di lavoro maturati, pari a 18.316,56 €, oltre interessi e
1 rivalutazioni come per legge, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
oltre che al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro intercorrente
dall'11.09.2021 e fino al 10.03.2022 o da e fino alle date ritenute di giustizia;
- con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'erario, essendo il Sig.
[...]
ammesso al patrocinio a spese dello Stato …”. Pt_1
Conclusioni di parte resistente: “… 1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
della in persona del l.r.p.t., per essere legittimata passiva la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte_2
per i motivi di cui in narrativa;
2. Per l'effetto, estromettere dall'odierno Controparte_3
giudizio la società in persona del l.r.p.t.; 3. In ogni caso, rigettare il Controparte_1
ricorso in toto ed in singulis perché assolutamente destituito di fondamento in fatto e in diritto per
le motivazioni esposte in narrativa ed, in ogni caso, non provato;
4. Sempre con vittoria delle spese
e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dall'11.9.2021 al 10.3.2022 con mansioni di operaio semplice;
che tale rapporto di lavoro si era svolto senza regolare assunzione;
che aveva lavorato per 10 ore dal lunedì al venerdì e per 6 ore il sabato;
che aveva ricevuto una retribuzione complessiva di €. 1.400,00; che al termine del rapporto di lavoro non aveva ricevuto il
TFR; che non vi era stato il versamento della contribuzione dovuta. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che non sussisteva la sua legittimazione passiva, atteso che la società era differente dalla Gruppo Veneziano Costruzione s.r.l. e che non aveva mai intrattenuto rapporti di lavoro con il ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 All'esito della prova la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 22.10.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione formulata da parte resistente in via principale non può inquadrarsi nell'ambito del difetto di legittimazione passiva, atteso che la sussistenza della legittimazione medesima va valutata sulla base delle sole affermazioni del ricorrente,
mentre l'effettiva assenza di responsabilità della parte convenuta (affermata da chi agisce in giudizio) costituisce invece valutazione di merito, che determina pronuncia di rigetto
[così, tra le altre, Cass. 8040/2006: “La legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o
legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il
processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui
confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente
violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve
nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto
assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il
convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio,
viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la
"legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè
dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta
eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare
3 costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda
dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa”].
Ancora meno, poi, potrebbe farsi ricorso all'istituto dell'estromissione (chiesta da parte resistente), che è istituto al quale non può riconoscersi carattere generale e che, in ogni caso, non può conseguire all'accertamento della carenza di legittimazione passiva, che rientra tra le condizioni dell'azione, sicché la sua mancanza dovrebbe comportare una pronuncia di inammissibilità dell'azione medesima.
Ciò posto, la prova per testi non ha dato dimostrazione della pretesa azionata in giudizio,
atteso che la teste (la cui testimonianza deve essere sottoposta a più Testimone_1
rigoroso vaglio critico, atteso che ha una figlia dal ricorrente, con cui ha relazione sentimentale) riferisce una conoscenza sostanzialmente saltuaria dei fatti di causa, legata alla circostanza per cui tante volte (genericamente affermate) accompagnava ed andava a prendere il ricorrente sui cantieri;
la teste riferisce delle Testimone_2
circostanze di causa in maniera indiretta, fondamentalmente perché era amica e vicina di casa della compagna del ricorrente ed aveva visto che veniva a Controparte_3
prendere il ricorrente per portarlo al lavoro (in senso, si precisa, non confermato dalla teste , che riferisce che accompagnava il ricorrente al lavoro). Tes_1
Deve anche aggiungersi il margine di incertezza in ordine alla società che effettivamente era datrice di lavoro, occorrendo considerare che il rapporto di lavoro pare essersi svolto principalmente con (come anche da allegazioni documentali di parte Controparte_3
ricorrente, che produce ricevute di pagamento a sua firma) e dovendosi anche evidenziare che la parte ricorrente, anche dopo l'eccezione formulata dalla società resistente, non ha chiesto la chiamata in causa del e non ha allegato e Controparte_2
chiesto conferma istruttoria in ordine a collegamenti societari tra le due società.
In ordine alle affermazioni delle testi, che dichiarano di sapere che la titolare della società
era deve rilevarsi la genericità di tali affermazioni ed evidenziarsi Controparte_4
4 ulteriormente che la parte ricorrente non ha allegato compiutamente la simulazione nella gestione della società e l'attribuzione della gestione effettiva della stessa a CP_3
[...]
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni (anche in ordine all'ammissibilità della condanna al versamento della contribuzione previdenziale,
non essendo stato convenuto l'Istituto previdenziale).
La peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 16.11.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 324/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Nicola Serra n. 96, Parte_1
presso lo Studio dell'Avv. Francesco Castiglione che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Casali del Manco, località Spezzano Piccolo, Via A. Gramsci
n. 151, presso lo studio dell'Avv. Patricia Biagina Polillo che la rappresenta e difende
- resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale - Accertare e dichiarare che il ricorrente
abbia prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della Società Veneziano Costruzioni
S.r.l., in p.l.r.p.t.; - accertare e dichiarare che tale rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con
la in p.l.r.p.t., si sia protratto dall'11.09.2021 e fino al 10.03.2022, o Controparte_1
da quella data ritenuta di giustizia, alle dipendenze della società resistente, con adibizione del Sig.
alla mansione di operaio per numero 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e per Parte_1
ulteriori 6 ore al sabato;
- per l'effetto, condannare la in p.l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento di tutti gli emolumenti di lavoro maturati, pari a 18.316,56 €, oltre interessi e
1 rivalutazioni come per legge, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia,
oltre che al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di lavoro intercorrente
dall'11.09.2021 e fino al 10.03.2022 o da e fino alle date ritenute di giustizia;
- con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'erario, essendo il Sig.
[...]
ammesso al patrocinio a spese dello Stato …”. Pt_1
Conclusioni di parte resistente: “… 1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
della in persona del l.r.p.t., per essere legittimata passiva la società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Controparte_2
per i motivi di cui in narrativa;
2. Per l'effetto, estromettere dall'odierno Controparte_3
giudizio la società in persona del l.r.p.t.; 3. In ogni caso, rigettare il Controparte_1
ricorso in toto ed in singulis perché assolutamente destituito di fondamento in fatto e in diritto per
le motivazioni esposte in narrativa ed, in ogni caso, non provato;
4. Sempre con vittoria delle spese
e competenze di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dall'11.9.2021 al 10.3.2022 con mansioni di operaio semplice;
che tale rapporto di lavoro si era svolto senza regolare assunzione;
che aveva lavorato per 10 ore dal lunedì al venerdì e per 6 ore il sabato;
che aveva ricevuto una retribuzione complessiva di €. 1.400,00; che al termine del rapporto di lavoro non aveva ricevuto il
TFR; che non vi era stato il versamento della contribuzione dovuta. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che non sussisteva la sua legittimazione passiva, atteso che la società era differente dalla Gruppo Veneziano Costruzione s.r.l. e che non aveva mai intrattenuto rapporti di lavoro con il ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
2 All'esito della prova la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 22.10.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'eccezione formulata da parte resistente in via principale non può inquadrarsi nell'ambito del difetto di legittimazione passiva, atteso che la sussistenza della legittimazione medesima va valutata sulla base delle sole affermazioni del ricorrente,
mentre l'effettiva assenza di responsabilità della parte convenuta (affermata da chi agisce in giudizio) costituisce invece valutazione di merito, che determina pronuncia di rigetto
[così, tra le altre, Cass. 8040/2006: “La legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o
legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il
processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui
confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente
violato), in relazione al diritto per cui si agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve
nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto
assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il
convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio,
viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la
"legitimatio ad causam", ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè
dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore.
Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta
eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare
3 costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda
dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa”].
Ancora meno, poi, potrebbe farsi ricorso all'istituto dell'estromissione (chiesta da parte resistente), che è istituto al quale non può riconoscersi carattere generale e che, in ogni caso, non può conseguire all'accertamento della carenza di legittimazione passiva, che rientra tra le condizioni dell'azione, sicché la sua mancanza dovrebbe comportare una pronuncia di inammissibilità dell'azione medesima.
Ciò posto, la prova per testi non ha dato dimostrazione della pretesa azionata in giudizio,
atteso che la teste (la cui testimonianza deve essere sottoposta a più Testimone_1
rigoroso vaglio critico, atteso che ha una figlia dal ricorrente, con cui ha relazione sentimentale) riferisce una conoscenza sostanzialmente saltuaria dei fatti di causa, legata alla circostanza per cui tante volte (genericamente affermate) accompagnava ed andava a prendere il ricorrente sui cantieri;
la teste riferisce delle Testimone_2
circostanze di causa in maniera indiretta, fondamentalmente perché era amica e vicina di casa della compagna del ricorrente ed aveva visto che veniva a Controparte_3
prendere il ricorrente per portarlo al lavoro (in senso, si precisa, non confermato dalla teste , che riferisce che accompagnava il ricorrente al lavoro). Tes_1
Deve anche aggiungersi il margine di incertezza in ordine alla società che effettivamente era datrice di lavoro, occorrendo considerare che il rapporto di lavoro pare essersi svolto principalmente con (come anche da allegazioni documentali di parte Controparte_3
ricorrente, che produce ricevute di pagamento a sua firma) e dovendosi anche evidenziare che la parte ricorrente, anche dopo l'eccezione formulata dalla società resistente, non ha chiesto la chiamata in causa del e non ha allegato e Controparte_2
chiesto conferma istruttoria in ordine a collegamenti societari tra le due società.
In ordine alle affermazioni delle testi, che dichiarano di sapere che la titolare della società
era deve rilevarsi la genericità di tali affermazioni ed evidenziarsi Controparte_4
4 ulteriormente che la parte ricorrente non ha allegato compiutamente la simulazione nella gestione della società e l'attribuzione della gestione effettiva della stessa a CP_3
[...]
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni (anche in ordine all'ammissibilità della condanna al versamento della contribuzione previdenziale,
non essendo stato convenuto l'Istituto previdenziale).
La peculiarità delle questioni affrontate determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 16.11.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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