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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 137/2024 R.G.,
PROMOSSA DA rappr. e dif. dall'avv. BALSAMO ROSARIO giusta procura in atti telematici Parte_1
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.MARINELLI VINCENZA MARINA , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/01/2024 il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230002633784000 con cui l' reclamava il pagamento della CP_1
complessiva somma di euro € 1.142,35 a titolo di omessi versamenti contributivi IVS fissi entro il minimale periodo 10/2021 - 12/2021.
A fondamento della domanda di annullamento e/o inefficacia della pretesa creditoria il ricorrente esponeva di avere presentato domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi per l'anno 2021 e tale istanza era stata accolta dall' . CP_1
Pagina 1 Costituendosi in giudizio l' evidenziava che l'avviso di addebito impugnato era stato emesso CP_1
a seguito della revoca del precedente provvedimento di esonero contributivo stante l'accertata irregolarità contributiva del ricorrente nei confronti della , come risultante dal DURC Parte_2
prodotto al fascicolo processuale emesso l'08/05/2022 ed afferente l'omesso pagamento dei contributi dovuti fino all'anno precedente.
Autorizzato il deposito di note scritte, in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
* * * * * * * * *
Passando al merito della controversia è opportuno premettere che nei giudizi instaurati ex art. 24, comma V, del D.lgv. 46/99, con riferimento all'art. 442 e seg. cpc, assumendo l'opponente la posizione sostanziale di convenuto, dovrebbe essere l'attore, in senso sostanziale (in questo caso l'opposto ), a doversi considerare gravato dall'onere della prova circa la fondatezza, l'esistenza CP_1
e l'entità del presunto diritto di credito.
Sennonchè tale regola di carattere generale non trova applicazione nei casi, come quello a mano, di preteso recupero di contributi previdenziali.
Ed invero in tale materia il principio generale è rappresentato dall'obbligo contributivo ex lege, rispetto al quale il diritto allo sgravio si pone come deroga legata alla sussistenza di determinati presupposti di fatto.
In aderenza a tale principio l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la fruizione dell'esonero contributivo non può che incombere sull'opponente che aveva inteso avvalersene non versando per l'intero i contributi dovuti.
Nel caso in questione le argomentazioni e deduzioni istruttorie fornite dal ricorrente non appaiono idonee a dimostrate la sussistenza della regolarità contributiva, prevista quale requisito per accedere e mantenere il beneficio dell'esonero contributivo.
In particolare si osserva che il ricorrente ha prodotto in giudizio un documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) riguardante una società a responsabilità limitata unipersonale, segnatamente la M.M. SRL UNIPERSONALE, mentre l'avviso di addebito riguarda l'obbligo contributivo dovuto dalla persona fisica del ricorrente quale esercente l'attività di libero professionista iscritto alla Pt_2
.
[...]
Poco pertinenti appaiono le argomentazioni esposte dal ricorrente in ordine alla riferibilità del beneficio alla società dalla stesso costituita atteso che la norma di riferimento (art. 1 commi 20 e 22 bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178) riguarda esclusivamente l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni
Pagina 2 previdenziali dell ( e dai professionisti iscritti agli Controparte_1 CP_1
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
A ciò va aggiunto che, a fronte della specifica contestazione posta a fondamento del provvedimento di revoca, il ricorrente non ha documentato l'integrale pagamento dei contributi previdenziali alla cassa edile per le annualità scadute alla data di concessione del beneficio. CP_ Da ciò consegue che la revoca dell'esonero contributivo da parte dell' da cui è derivato l'avviso di addebito impugnato, è pienamente legittima.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
rigetta l'opposizione;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell' nella misura che CP_1
liquida in euro 1500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 23/01/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
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