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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/01/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2191/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210065837241000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 14 dicembre 2023 Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, lamentando la tardività della sua notificazione, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contestava il ricorso, in particolare perché l'impugnata cartella era stata notificata il 25 ottobre 2023, e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 29 dicembre 2025 a firma del suo difensore la ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta rinunzia al ricorso da parte del difensore della Ricorrente_1, in procura munito del relativo potere, va emessa la relativa declaratoria d'estinzione del processo.
Non si rileva, peraltro, un interesse effettivo di controparte a negare l'accettazione, altrimenti necessaria.
Per disposto di legge le spese processuali vanno poste a carico della rinunziante e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il processo per rinunzia al ricorso e condanna Ricorrente_1 a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese processuali, liquidandole in Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Filippo Pennisi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente e Relatore
CASTORINA RI MARIA, Giudice
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2191/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210065837241000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 14 dicembre 2023 Ricorrente_1 , quale erede di Nominativo_1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso la cartella di pagamento meglio specificata in epigrafe, lamentando la tardività della sua notificazione, con conseguente decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute.
Costituitasi, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione contestava il ricorso, in particolare perché l'impugnata cartella era stata notificata il 25 ottobre 2023, e ne chiedeva il rigetto.
Con memoria depositata il 29 dicembre 2025 a firma del suo difensore la ricorrente dichiarava di rinunziare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'intervenuta rinunzia al ricorso da parte del difensore della Ricorrente_1, in procura munito del relativo potere, va emessa la relativa declaratoria d'estinzione del processo.
Non si rileva, peraltro, un interesse effettivo di controparte a negare l'accettazione, altrimenti necessaria.
Per disposto di legge le spese processuali vanno poste a carico della rinunziante e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della modesta importanza delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, dichiara estinto il processo per rinunzia al ricorso e condanna Ricorrente_1 a rimborsare all'Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese processuali, liquidandole in Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Catania, il 12 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Filippo Pennisi