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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6232/2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.5.2025 da 1) Parte_1
Nato a Rho (MI) il 23.06.1984 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mattia Antonio Barbera e l'Avv. Dimitri Barbera presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Sanremo (IM) il 19.05.1986 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sofia Gurrera presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in Monte Cremasco (CR) il 31.10.2020 (anno 2020 atto n. 3 reg. parte 1 serie) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.05.2025, integrato in data 7.7.2025 e contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I. L'autovettura Chevrolet LO (targa DJ158WG) rimane di proprietà di Parte_1
mentre l'autovettura Hyundai i30 (targa FA531SN) è stata intestata a
[...] Parte_2
a ottobre 2024 ai fini della separazione e divorzio, con bollo e assicurazione già
[...] pagati da fino a ottobre 2025, a titolo di elemento facente parte della Parte_1 corresponsione in unica soluzione ai sensi della L. 898/1975, art. 5, c.8; II. Gli immobili cointestati - foglio 218, mappale 20, subalterno 4, Strada Frugarolo di Spinetta Marengo n. 33, piano T-1, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita euro 464,81; altresì identificato a Catasto Terreni come ente urbano di are 4.97, Catasto Terreni del Comune di Alessandria (AL) e foglio 218, mappale 19, seminativo di 4°, di metri quadrati 5.363 (cinquemilatrecentosessantatré), redditi dominicale euro 19,39 e agrario euro 18,00 - saranno trasferiti alla signora , la quale si impegna a convenire a Parte_2 rogito notarile, entro 6 (sei) mesi dal deposito della odierna domanda;
III. Le spese relative all'atto notarile di rogito per il trasferimento dell'immobile suddetto saranno assolte dal sig. il quale avrà diritto unilaterale a scegliere il notaio Parte_1 da incaricare;
IV. Il sig. in aggiunta, rinuncia ad un valore pari a € 3.240,00 corrispondente alle rate Pt_1 del mutuo sull'immobile suddetto già da lui versate (per 11 mensilità: da giugno 2024 a aprile 2025) e rinuncia altresì all'ammontare anticipato per l'acquisto, già versato, di € 16.730,00 comprensivo di: anticipo per immobile, spese agenzia immobiliare e provvigioni, spese notarili, spese istruttoria banca ed altre voci;
V. Il mutuo bancario residuo per tale immobile acceso presso Banca CREDEM contratto stipulato in data 06/06/2024, n. 208/08369569, rimarrà cointestato per massimo i prossimi 5 (cinque) anni tra gli ex coniugi, con obbligo di ottemperare alle rate da parte della sig.ra
[...]
in via esclusiva, a partire dal deposito dell'odierna domanda giudiziale;
Parte_2
VI. Il sig. oltre quanto già versato e rinunciato, si impegna a Parte_1 corrispondere alla sig.ra la somma, specificamente finalizzata a offrire Parte_2 un sostegno per il pagamento del mutuo, per un ammontare totale di € 7.350,00, da versarsi in due rate di pari misura corrisposte la prima in concomitanza al deposito dell'odierna domanda di separazione e divorzio cumulativa e la seconda al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo in caso di divorzio tra le parti, tali corresponsioni saranno da intendersi ai sensi dell'art. 5, c.8, della L. 898/1975. Qualora, invece, per qualunque ragione imputabile alla sig.ra , non dovesse avvenire lo Parte_2 scioglimento del matrimonio con le modalità concordate, le somme già corrisposte in favore della sig.ra dovranno essere restituite al sig. Parte_2 Pt_1
VII. Per effetto della disposizione precedente, la sig.ra avrà cura di corrispondere Parte_2 mensilmente le rate alla banca, direttamente dal proprio conto e, qualora fosse inadempiente e da ciò dovesse sorgere un pregiudizio economico o di altra natura verso il sig. lo Pt_1 stesso potrà rivalersi direttamente sulla sig.ra per il risarcimento del danno Parte_2 subito;
VIII. Resta inteso che, qualora a causa dell'inadempimento della signora Parte_2 rispetto all'obbligo di accollo e pagamento del mutuo il signor Parte_1 dovesse risultare segnalato nei sistemi di informazione creditizia (CRIF o similari), egli avrà diritto a una penale, a titolo di risarcimento forfettario, quantificata sin d'ora in euro 10.000,00 (da intendersi quale clausola penale); IX. Oltre a quanto stabilito supra riconosce altresì ulteriori somme alla Parte_1 signora ed in particolare: Parte_2
A. € 1.800,00 per la porta dell'immobile cointestato, che le parti dichiarano essere già state corrisposte;
B. € 1.500,00 per il già avvenuto trapasso del veicolo Hyundai i30 (tg: FA531SN), relativa stipula di polizza assicurativa per un anno e bollo auto, che le parti dichiarano esser già state corrisposte;
C. € 4.000,00 per restituzione prestiti precedenti da versarsi al momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
D. € 10.000,00 da versarsi al momento del deposito della domanda di separazione e divorzio cumulativa. Solo in caso di divorzio tra le parti, tali corresponsioni saranno da intendersi ai sensi dell'art. 5, c.8, della L. 898/1975. Qualora, invece, per qualunque ragione imputabile alla sig.ra
[...]
, non dovesse avvenire lo scioglimento del matrimonio con le modalità concordate, Parte_2 le somme già corrisposte in favore della sig.ra dovranno essere restituite al sig. Parte_2
Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Monte Cremasco (CR) in data 31.10.2020
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monte Cremasco (CR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG