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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3047 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/03/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] – Passeggiata Rossini n. 19/d
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], entrambi con l'Avvocato Debora Francesca Lambertini del Foro di Milano (c.f.
– , con Studio in Milano – C.F._3 Email_1
Corso Venezia n. 35, presso il quale hanno eletto domicilio telematico.
I quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RS (MI) il 01/11/1994 (il relativo atto risulta trascritto nel Registro di Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1994, Numero 92, Parte II, Serie A, nonché nel Comune di CI (MI),
Anno 1994, N. 100, P. II, S. B), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni,
pagina 1 di 5 separati consensualmente con verbale in data 09/12/2019, omologato dal Tribunale di Milano con decreto del 30/01/2020,
con le seguenti due figlie: nata a [...], in data [...], cittadina italiana, c.f. Controparte_1
e nata a [...], in data [...], cittadina italiana, c.f. C.F._4 Controparte_2
. C.F._5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1- dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in RS (MI), in data 01/11/1994, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Parte_2 medesimo Comune, nonché a quello del Comune di CI (MI) ove l'atto risulta altresì trascritto, di provvedere alla annotazione della emananda sentenza ed ai successivi incombenti di legge;
2- confermi l'assegnazione in godimento ad della ex casa familiare, sita in Parte_1
CI (MI) – Passeggiata Rossini n. 19/d, in comproprietà tra le Parti al 50%, affinché la predetta vi continui a vivere con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
CP_2
3- dia atto che, nell'ambito della generale definizione dei rapporti patrimoniali ed economici di cui alle condizioni qui enumerate, e si obbligano irrevocabilmente a Parte_1 Parte_2 trasferire l'intera nuda proprietà della ex casa familiare, ubicata a CI (MI) – Passeggiata
Rossini n. 19/d e delle annesse pertinenze (A) - in Comune di CI, facente parte del complesso edilizio denominato “Lotto 3” avente accesso pedonale dalla Via Passeggiata Rossini n.
19/D e avente accesso carraio dalla Via Arcangelo Corelli n. 2, e precisamente: appartamento al piano settimo della scala “D”, composto da tre locali, cucina, ripostiglio, balcone e doppi servizi, con annessi cantina e box ad uso autorimessa entrambi al piano terreno, pertinenziali al predetto appartamento;
il tutto risulta censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: - foglio
16, mappale 445, subalterno 131, Via Passeggiata Gioachino Rossini n. 19, piano 7-T, scala D, categoria A/3, classe 5, vani 6,5, rendita euro 671,39 (l'appartamento e l'annessa cantina); - foglio
16, mappale 445, subalterno 75, Via Arcangelo Corelli n. 2, piano T, interno 75, lotto 3, mq. 12, categoria C/6, classe 3, mq. 12, rendita euro 37,18 - il box;
B) in Comune di CI, Via Antonio
Vivaldi n. 31/33 (catastalmente s.n.c.), e precisamente: - box ad uso autorimessa al piano terreno, pertinenziale alla porzione immobiliare sopra descritta alla lettera A), censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 16, mappale 678, subalterno 169, Via Antonio Vivaldi n. SC, piano T, categoria C/6, classe 3, mq. 19, rendita euro 58,88. Confini da Nord in senso orario: appartamento sub. 172, corte comune, appartamento sub. 130, corte comune;
- della cantina: corridoio cantine, cantina interno 66 a parte del sub. 91, passaggio comune, cantina interno 68 a parte del sub. 130: - del box di cui sopra alla lettera A): box interno 74, al sub. 76, corsia di manovra da due lati, locale comune: - del box di cui sopra alla lettera B): box sub. 1678, proprietà al mappale 682, locale tecnico, corsello comune) in favore delle proprie figlie maggiorenni e con Controparte_1 Controparte_2 la riserva di cui infra e con atto da stipularsi entro 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza di divorzio, a rogito del notaio che le Parti nomineranno di comune accordo, con spese, tasse ed oneri pagina 2 di 5 notarili da dividersi al 50%. Pertanto, e si obbligano altresì, in Parte_1 Parte_2 sede del suddetto rogito notarile, a riservare per loro stessi l'usufrutto congiuntivo sulla porzione immobiliare in parola, con reciproco diritto di accrescimento e quindi per effetto di detto diritto l'usufrutto si accrescerà in capo al più longevo tra essi, per consolidarsi con la nuda proprietà solo a morte di entrambi. Il trasferimento patrimoniale immobiliare come regolato nel presente accordo è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
4 - dia ancora atto che e divideranno al 50% le rate del residuo Parte_1 Parte_2 mutuo gravante sulla ex casa familiare ed i premi della relativa assicurazione sino alla completa estinzione del debito con la Banca mutuataria ed alla cancellazione dell'ipoteca iscritta Controparte_3 sul predetto cespite;
5- dia pure atto che continuerà a contribuire al pagamento delle spese condominiali Parte_2 ordinarie attinenti alla ex casa familiare tramite il versamento ad di € 100,00 Parte_1
(cento/00) mensili, mentre le spese condominiali straordinarie relative al medesimo immobile saranno ripartite al 50% tra le Parti;
6- dia altresì atto che verserà ad , in via anticipata entro il giorno 5 Parte_2 Parte_1 di ogni mese e tramite bonifico, un contributo mensile per il mantenimento della figlia CP_2 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, da pagarsi sino alla indipendenza economica della figlia e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
7 – dia ancora atto che pagherà al 100% tutte le spese scolastiche, extrascolastiche e Parte_2 sportive della figlia e continuerà a corrispondere direttamente a l'importo di € 800,00, CP_2 CP_2 quale contributo attinente le ferie. Le spese mediche per la figlia non rimborsate CP_2 dall'assicurazione aziendale di saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno. Tutte Parte_2 le spese relative alla gestione ordinaria delle autovettura in uso alla figlia (assicurazione, CP_2 benzina, tasse annuali, tagliandi, riparazioni) saranno divise tra i genitori al 50% ciascuno;
8- dia altresì atto che le Parti confermano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributi di sorta per il personale mantenimento;
9- dia pure atto che le Parti confermano di aver definito ogni rapporto patrimoniale ed economico diverso da quelli qui indicati e regolamentati, per cui dichiarano di non avere ulteriori pretese l'una dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione;
10- le spese relative al presente procedimento verranno pagate da Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO pagina 3 di 5 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RS (MI) in data
01/11/1994 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Dà atto che le spese della presente procedura saranno pagate da Parte_2
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RS (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di CI (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 9.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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