TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai SInori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1118/2025 R.G. promosso con ricorso in data 16 maggio 2025 da parte di:
nata a [...] (fe) il 17/10/1990 e residente in [...]
Punta n.31 cf C.F._1
e nato a [...] (fe) il 27/10/1989 e residente in [...]località Porto Garibaldi Parte_2
Via Giovane Italia n. 21 cf C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Desiato del Foro di Ferrara ( ), C.F._3
presso lo studio della quale in Comacchio (fe) Via Riva di Mezzo n.6/b sono elettivamente domiciliati, come da mandato inserito nella busta telematica contenente il ricorso congiunto.
Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni/notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; rilevato che al P.M. il procedimento è stato comunicato e che ciò malgrado lo stesso non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 maggio
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 abitativa prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
2) Il padre terrà la figlia presso la propria abitazione due fine settimane, alternati, al mese, dal venerdì pomeriggio o dal sabato mattina, in base ai turni di lavoro, fino alla domenica sera. Egli potrà vedere la figlia anche durante la settimana, sulla base dei suoi turni di lavoro, concordando preventivamente gli orari con la SI.ra , senza formalità e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi Parte_1
della bambina. Non vengono fissati orari e/o giorni di visita infrasettimanali, in quanto i SIg.ri
[...]
e ritengono che la frequentazione del padre con la figlia continui ad essere Pt_1 Parte_2
il più possibile quotidiana.
Il padre potrà tenere con sé la figlia due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive;
cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando con la madre il giorno di Natale e di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali, alternati il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
3) Il SI. verserà alla SI.ra un contributo per il mantenimento della Parte_2 Parte_1
Per_ figlia minore pari ad Euro 200 (duecento/00) mensili rivalutabili Istat entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico su C/C che sarà indicato dalla SI.ra . Gli assegni Parte_1
Per_ familiari o cd assegno unico universale per la figlia minore sarà percepito dalla SI.ra
[...]
. Pt_1
4) Sulla base del Protocollo del Tribunale di Ferrara in materia di famiglia, si precisa che i ricorrenti parteciperanno al 50% delle seguenti spese mediche, senza preventivo accordo e da documentare: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Le seguenti spese mediche saranno dovute sempre al 50% ma richiedono il comune preventivo accordo e vanno documentate: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. I ricorrenti parteciperanno al
50% delle seguenti spese scolastiche, senza preventivo accordo ma da documentare: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado in istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico. Le seguenti spese scolastiche dovranno essere effettuate al 50& con preventivo accordo fra i genitori e su presentazione di preventivi/fatture e ricevute fiscali giustificative: tasse scolastiche per corsi universitari e istituti privati, corsi di specializzazione, gite private con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria.
Sono inoltre spese extrascolastiche da documentare ma che non richiedono preventivo accordo e da dividere al 50%: tempo prolungato, mensa scolastica, attività artistiche e sportive fino ad un tetto massimo di spesa di euro 400 all'anno per ciascun figlio.
5) I ricorrenti sono ciascuno economicamente indipendente. Il SI. è esclusivo Parte_2 proprietario dell'abitazione in cui risiede, gravata da mutuo e non è proprietario di altri beni immobili e/o partecipazioni a quote sociali e/o altre fonti di reddito oltre al proprio stipendio di lavoratore dipendente. La SI.ra non ha intestate proprietà immobiliari e/o non è proprietaria di Parte_1
quote sociali e/o altre fonti di reddito oltre al proprio lavoro di dipendente part time.
6) Omissis.
7) Le spese legali sono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 giugno 2025.
In data 26 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha concluso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile, in data 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai SInori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1118/2025 R.G. promosso con ricorso in data 16 maggio 2025 da parte di:
nata a [...] (fe) il 17/10/1990 e residente in [...]
Punta n.31 cf C.F._1
e nato a [...] (fe) il 27/10/1989 e residente in [...]località Porto Garibaldi Parte_2
Via Giovane Italia n. 21 cf C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Desiato del Foro di Ferrara ( ), C.F._3
presso lo studio della quale in Comacchio (fe) Via Riva di Mezzo n.6/b sono elettivamente domiciliati, come da mandato inserito nella busta telematica contenente il ricorso congiunto.
Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni/notificazioni di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; rilevato che al P.M. il procedimento è stato comunicato e che ciò malgrado lo stesso non ha rassegnato conclusioni;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 maggio
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 abitativa prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
2) Il padre terrà la figlia presso la propria abitazione due fine settimane, alternati, al mese, dal venerdì pomeriggio o dal sabato mattina, in base ai turni di lavoro, fino alla domenica sera. Egli potrà vedere la figlia anche durante la settimana, sulla base dei suoi turni di lavoro, concordando preventivamente gli orari con la SI.ra , senza formalità e nel rispetto degli impegni scolastici e ricreativi Parte_1
della bambina. Non vengono fissati orari e/o giorni di visita infrasettimanali, in quanto i SIg.ri
[...]
e ritengono che la frequentazione del padre con la figlia continui ad essere Pt_1 Parte_2
il più possibile quotidiana.
Il padre potrà tenere con sé la figlia due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive;
cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando con la madre il giorno di Natale e di Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali, alternati il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
3) Il SI. verserà alla SI.ra un contributo per il mantenimento della Parte_2 Parte_1
Per_ figlia minore pari ad Euro 200 (duecento/00) mensili rivalutabili Istat entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, mediante bonifico su C/C che sarà indicato dalla SI.ra . Gli assegni Parte_1
Per_ familiari o cd assegno unico universale per la figlia minore sarà percepito dalla SI.ra
[...]
. Pt_1
4) Sulla base del Protocollo del Tribunale di Ferrara in materia di famiglia, si precisa che i ricorrenti parteciperanno al 50% delle seguenti spese mediche, senza preventivo accordo e da documentare: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Le seguenti spese mediche saranno dovute sempre al 50% ma richiedono il comune preventivo accordo e vanno documentate: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. I ricorrenti parteciperanno al
50% delle seguenti spese scolastiche, senza preventivo accordo ma da documentare: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado in istituti pubblici, libri di testo, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico. Le seguenti spese scolastiche dovranno essere effettuate al 50& con preventivo accordo fra i genitori e su presentazione di preventivi/fatture e ricevute fiscali giustificative: tasse scolastiche per corsi universitari e istituti privati, corsi di specializzazione, gite private con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria.
Sono inoltre spese extrascolastiche da documentare ma che non richiedono preventivo accordo e da dividere al 50%: tempo prolungato, mensa scolastica, attività artistiche e sportive fino ad un tetto massimo di spesa di euro 400 all'anno per ciascun figlio.
5) I ricorrenti sono ciascuno economicamente indipendente. Il SI. è esclusivo Parte_2 proprietario dell'abitazione in cui risiede, gravata da mutuo e non è proprietario di altri beni immobili e/o partecipazioni a quote sociali e/o altre fonti di reddito oltre al proprio stipendio di lavoratore dipendente. La SI.ra non ha intestate proprietà immobiliari e/o non è proprietaria di Parte_1
quote sociali e/o altre fonti di reddito oltre al proprio lavoro di dipendente part time.
6) Omissis.
7) Le spese legali sono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 giugno 2025.
In data 26 maggio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso non ha concluso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di ConSIlio della Sezione Unica Civile, in data 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri