Ordinanza collegiale 6 marzo 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 12/05/2026, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06705/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6705 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Raffaele Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per il riconoscimento
del diritto di accesso in capo al ricorrente e correlativa emanazione dell’ordine di esibizione al Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , della documentazione di cui all’istanza presentata a mezzo PEC il 4 ott 2024 (Inottemperanza e diniego di ostensione di ulteriori documenti nonostante l’accoglimento totale della Commissione di accesso. Atto di significazione e diffida doc.1);
nonché per l’annullamento
della nota n. -OMISSIS-in data 31.10.2025 (doc 2) con la quale è stata illegittimamente rigettata e/o elusa la richiesta di ottemperanza totale (di cui all’appena citata istanza del 4/10 u.s.) in dispregio alla determinazione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (CADA) recante protocollo -OMISSIS-in data 6 maggio 2025;
per la richiesta di contestuale nomina di commissario ad acta stante il perseverante atteggiamento di ostracismo, non oggettivamente fondato, posto in essere dall’USR Campania come si cercherà di dimostrare nelle pagine seguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa ER NI IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 25 novembre 2025 e depositato il 01 dicembre 2025, il ricorrente – funzionario in servizio presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VII - Ambito territoriale di Avellino – premessa la propria intenzione di agire in sede giurisdizionale, a fini risarcitori, in relazione agli eventi legali all’accertamento ispettivo sul luogo di lavoro dell’anno 2024, ha chiesto accertarsi ex art. 116 c.p.a. il proprio diritto all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza inoltrata all’Amministrazione il 25 gennaio 2025, lamentando, in particolare, e pur a fronte delle decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (C.A.D.A.) in proposito intervenute, l’omessa ostensione di un “documento oscurato” (vd. diffida del 4 ottobre 2025), che l’Amministrazione sostiene “non [essere stato] illegittimamente sottratto all’accesso ma, al contrario, debitamente oscurato trattandosi di un unico foglio relativo a dati medico sanitari di terze persone”;
- si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (18 dicembre 2025), successivamente depositando documenti (28 gennaio 2026);
- con ordinanza n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026, questo Tribunale “Premesso che: - dalla invero copiosa documentazione depositata e precedentemente esibita al ricorrente (relazione del 19 febbraio 2024 e relativi allegati, dep. 28 gennaio 2026) non è dato identificare il documento “oscurato” di cui sopra, né si comprende se lo stesso sia stato effettivamente trasmesso al ricorrente (oscurato dei dati ritenuti sensibilissimi) in evasione dell’istanza di accesso o meno”, ordinava all’Amministrazione resistente di fornire chiarimenti in proposito, contestualmente rinviando alla camera di consiglio del 22 aprile 2026;
- in vista della camera di consiglio il ricorrente depositava memorie, mentre l’Amministrazione scolastica non depositava alcunché;
- alla camera di consiglio del 22 aprile 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- oggetto dell’odierno contendere è l’ostensione dei documenti di cui all’istanza presentata dal ricorrente all’Amministrazione scolastica, datrice di lavoro del ricorrente, il 25 gennaio 2025, quanto, in particolare, ad un “documento oscurato” (vd. diffida del 4 ottobre 2025), che l’Amministrazione sostiene “non [essere stato] illegittimamente sottratto all’accesso ma, al contrario, debitamente oscurato trattandosi di un unico foglio relativo a dati medico sanitari di terze persone”;
- a quanto consta in atti, alla base della domanda, l’interesse del ricorrente ad agire in sede giurisdizionale, a fini risarcitori, in relazione agli eventi che hanno condotto all’accertamento ispettivo svoltosi sul luogo di lavoro nell’anno 2024, in ricorso meglio ricostruito e specificato;
Considerato che:
- per come più volte affermato da questo Tribunale, in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa, in questa sede da condividere:
- i) in via generale, il diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità partecipative, costituisce istituto cardine dell’attività amministrativa, assicurandone l’imparzialità e la trasparenza nel perseguimento del pubblico interesse (Cfr., in proposito, Consiglio di Stato n. 9677 del 2023);
- ii) in questo senso, l’art. 22 della l. 241/1990 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, siccome previsto dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge), finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; ed infatti, a norma dell’art. 22 comma 1 lett. b), l. n. 241 del 1990, vengono definiti “interessati” all’accesso i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr., in proposito, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 24 aprile 2012);
- iii) peraltro, e con specifico riferimento al caso di specie, “possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783)” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 26/06/2018) 03/07/2018, n. 7378);
Valutato, pertanto che:
- posti tali principi, non v’è dubbio che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti recati dagli art. 22 e ss. l. 241/1990, essendo la richiesta di ostensione preordinata – come in casi analoghi decisi da altri T.A.R. (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 10382 del 23/05/2024) e dalla sezione (cfr., T.A.R. Napoli, IV sez. nn. 1957 e 1974 del 25/03/2024) - ad ottenere documentazione strumentale alla tutela delle ragioni del ricorrente anche in un eventuale e successivo giudizio, e dovendosi escludere che l’istanza d’accesso tendesse ad un controllo generalizzato dell’attività della P.A;
- peraltro, per come evidenziato nell’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 6 marzo 2026, non vi è prova dell’integrale ostensione degli atti richiesti con l’istanza del 25 gennaio 2025, quanto, in particolare, al documento “oscurato”, che non risulta depositato tra i numerosi documenti agli atti del giudizio (relazione del 19 febbraio 2024 e relativi allegati, dep. 28 gennaio 2026);
- né l’Amministrazione, in proposito, ha dedotto alcunché, pur a seguito della specifica interlocuzione di cui all’ordinanza n.-OMISSIS- del 6 marzo 2026, dianzi citata;
Ritenuto quindi:
- che la domanda di accesso debba trovare accoglimento, con condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti - nella parte in cui non abbia, nelle more, soddisfatto la richiesta ed anche con riferimento al documento oscurato di cui sopra - entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente decisione;
- di dover nominare sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, al fine di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale ed in conformità alla richiesta in questo senso espressa in ricorso, quale Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario dell’Ufficio, il quale assumerà le funzioni, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere e provvederà, entro i successivi trenta giorni, all’esecuzione dell’incarico, con la adozione degli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato; le spese per l’eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell’Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere qui applicata;
Valutato, conclusivamente:
– di dover accogliere il ricorso con condanna dell’Amministrazione all’ostensione nei sensi e nei termini di cui supra , della documentazione richiesta e con nomina del Commissario ad acta nei termini dianzi specificati;
- di dover condannare l’Amministrazione resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza e con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione scolastica resistente di esibire la restante documentazione richiesta, ove nelle more a ciò non abbia ancora provveduto, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
- nomina, per il caso di perdurante inerzia degli intimati enti, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Napoli o di un funzionario da lui delegato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna le Amministrazioni resistenti in solido, alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
ER NI IN, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ER NI IN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.