Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 2814/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2814 del R.G. per l'anno 2020,
- avente ad oggetto: Indebito previdenziale promossa
Da
, con l'avv. Stefano Commisso Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Pietro Capurso CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2020, parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di accertare e dichiarare che ha il diritto al ripristino e/o alla ricostituzione dell'assegno di cui all'art. 13 della L. n. 118/71 con decorrenza dal 01.01.2018 sul presupposto della ricostituzione del requisito economico necessario a seguito della sospensione del beneficio.
2. Nel costituirsi l chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto CP_1 deducendo che la prestazione è stata revocata in assenza dei requisiti socioeconomici.
3. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento.
Ed invero parte ricorrente deduce e documenta come in caso di sospensione e/o revocazione della prestazione previdenziale per motivi diversi da quello sanitario,
l'istituto preveda, allorquando viene recuperato il requisito economico, la riattivazione della prestazione previo inoltro di richiesta in via amministrativa.
L'Ente Previdenziale detta le seguenti istruzioni: Nel caso di revoca della provvidenza economica per l'assenza del requisito socio-economico e laddove tale condizione si sia perfezionata, ovvero non superi il reddito previsto per la prestazione richiesta, occorrerà presentare telematicamente la domanda di ripristino mediante l'invio del modello AP93, allegando, altresì, il verbale sanitario in corso di validità.
Pertanto, nei casi, revoca e sospensione per assenza del requisito socio-economico, la relativa prestazione assistenziale potrà essere ripristinata con la presentazione dei modelli AP93 e del verbale sanitario con data inferiore a 2 anni rispetto all'istanza di ripristino.
Nel caso di specie l nel 2015 riconosceva al ricorrente il diritto percepire la CP_1 pensione di invalidità (al tempo il requisito economico richiesto ammontava ad €
16.532,10 euro).
In data 21 settembre 2017, a seguito di revisione, l modificava il beneficio CP_1 riconosciuto all'istante da pensione di inabilità' ad assegno mensile (sicchè il requisito economico richiesto da ottobre 2017 per percepire il nuovo beneficio era pari ad €
4.800,38 euro).
Ed infatti nell'anno 2016, poiché il reddito del ricorrente risultava superiore a quello richiesto per erogare l'assegno mensile, il beneficio veniva sospeso per difetto del requisito economico.
Sennonché dal 01/01/2018, il reddito del ricorrente diveniva inferiore ad € 4.800,00 e, conseguentemente, il ricorrente presentava all domanda di riesame/ripristino CP_1 oltre che di ricostituzione.
Stando così le cose, illegittimamente l'istituto ha rigettato la domanda di ripristino della prestazione presentata il 13.07.2019 ““… per il seguente motivo … ricostituzione non lavorabile perché già eliminata”
Il ricorrente produce situazione reddituale per gli anni 2017 e 2018 da cui si evince la sussistenza del requisito reddituale per l'assegno mensile con decorrenza dal gennaio
2018. Come richiesto dall'istituto il ricorrente produce, domanda di ripristino mediante modelli AP93 nonché la sussistenza del verbale sanitario con data non inferiore ai due anni (revisione con modulazione del requisito sanitario del settembre 2017). Pertanto, il ricorrente ha diritto al ripristino della prestazione di cui all'assegno mensile dalla data in cui è nuovamente maturato il requisito socio-economico. D'altro canto, ciò è confermato dall'iter stesso che l ha seguito con riferimento CP_2 alla originaria domanda di invalidità laddove – anche dopo la sospensione della prestazione- nel settembre del 2019 ha sottoposto il ricorrente ad altra revisione sanitaria, non riconoscendo, in tale ultima revisione, la sussistenza del requisito sanitario neanche per l'assegno.
Di talchè, come detto, sussiste il diritto del ricorrente alla percezione della prestazione di cui all'art. 13 L. 118/71 dalla sopravvenienza del requisito reddituale (01.01.2018)
e fino al venir meno del requisito sanitario in data 20/09/2019.
Infine, quanto alla eccepita carenza di domanda amministrativa avanzata dal resistente fondata sulla pronuncia della Corte di Cassazione del 24 agosto 2021, n.
23359, essa è prima di pregio in quanto tale pronuncia fa rifermento al caso in cui l'originaria domanda (al primo esame) sia stata rigetta per difetto del requisito socio- economico e dunque un riesame della stessa domanda, per la Corte, non è ammissibile ma occorre una nuova domanda. Nel nostro caso la domanda originaria di prestazione previdenziale era stata accolta e solo a seguito di successive revisioni è stata modificata.
Dunque, in presenza della rispristino delle situazioni reddituale la prestazione doveva essere rispristinata con l'istanza amministrativa come richiesto dall . CP_3
4. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza avuto riguardo alla natura del giudizio, alla assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
-accoglie la domanda proposta;
-riconosce il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno di cui all'art. 13 della L. n.
118/71 e pertanto al pagamento dei ratei con decorrenza dal 01/01/2018 al
20/09/2029, oltre interessi legali dal dì al soddisfo;
- condanna il resistente al pagamento al pagamento delle spese di lite che CP_1 vengono liquidate nella somma di euro € 650,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'erario in considerazione dell'ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 14/02/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo