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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A C.F._1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.29675/2024 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliato in Nola (Na), via Anfiteatro Laterizio n. 15 Parte_1 presso lo studio degli Avv.ti Michela De Risi e Massimo Scala che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma,Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Paola Tortato che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313, Persona_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 30.7.2024 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che all'esito di procedimento di atp con decreto del
1.2.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, riconoscendo in capo alla parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 L.
n.222/1984 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di ottobre 2023; che il decreto di omologa veniva notificato all' l'8.2.2024 mentre in data 12.2.2024 veniva CP_1 trasmesso all' il Modello AP70 ai fini della liquidazione dell'emolumento spettante;
che alla CP_1 data odierna la prestazione riconosciuta non è stata pagata dall' . CP_1
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere disporre:” accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare che il sig. Parte_1 possiede sia i requisiti patologici che socio – economici e che ha diritto al pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità da ottobre 2023 ad oggi per un importo pari ad € 18151,10 CP_ oltre i ratei maturandi, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
3. ordinare all' la costituzione del trattamento previdenziale con l'emissione del relativo titolo di cui all'assegno CP_ ordinario di invalidità (L. 222/84);
4. per l'effetto condannare l' al pagamento degli importi di euro € 18151,10 a fronte del riconoscimento dell'assegno di invalidità da ottobre 2023 ad oggi, oltre i ratei maturandi, interessi legali e la rivalutazione monetaria;
5. condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p. t., domiciliato ut sopra alle spese e competenze di lite con attribuzione separata ai sottoscritti avvocati anticipatari.
6. manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui di seguito, nonché della dichiarazione allegata in produzione”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere concedere un “un rinvio se richiesto da parte CP_1 ricorrente per la verifica effettiva del pagamento, dichiarare cessata la materia del contendere per effetto dell'avvenuta liquidazione in favore del Sig. della prestazione per cui è causa con Pt_1 compensazione delle spese processuali stante il contegno processuale dell' .” CP_1
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per il deposito di documentazione comprovante il pagamento della prestazione di cui in ricorso.
All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa del 1.2.2024 il Tribunale di
Roma sezione lavoro ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del ctu, riconoscendo che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere da ottobre 2023; in data 8.2.2024 è stato notificato all' il decreto di omologa;
in CP_1 data 12.2.2024 è stato inoltrato all' il modello AP 70 al fine della liquidazione della CP_1 prestazione riconosciuta.
L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 18.10.2024 della CP_1 prestazione di cui in ricorso con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 ottobre 2023 al 31 ottobre 2024 (cfr. comunicazione di liquidazione).
In corso di causa l' ha documentato l'avvenuto pagamento della prestazione di cui in ricorso CP_1 con gli arretrati in data 7.11.2024 (cfr. cedolino di novembre 2024).
In conseguenza va dichiarata la cessazione della materia del contendere per definizione del contesto in via amministrativa. CP_ Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 13.1.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi