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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2070/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2070 del Ruolo Generale affari contenzioni dell'anno 2025, avente ad oggetto: garanzie a tutela del credito
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Girolamo Santa Croce n.10/C, in proprio e nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore , nato a [...] il [...], C.F. , Per_1 C.F._2 rapp.ta e difesa dall'avv. Ugo Caristo - C.F. , presso il cui studio elett.te C.F._3
domicilia in Napoli alla Via Raffaele Morghen n.181, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. residente in [...] C.F._4
Negri n.20/F - Interno 1;
pagina 1 di 6 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSUONE DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.302025 premesso che : Parte_1
in data 31.07.2023 era stata depositata Sentenza n.3526/2023 - R.G. n.10036/2020, divenuta cosa giudicata, ove il Tribunale di Napoli Nord, I^ Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio così provvedeva: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nato a [...] il Persona_2
23.7.2013, è figlio di nato a [...] il [...]; ordina all'Ufficiale dello Stato CP_1
Civile del Comune di trascrizione dell'atto di nascita di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita del predetto ai sensi del D.P.R.
3.11.2000 n. 396; rigetta la domanda di Persona_2 risarcimento proposta dall'attrice quale genitore esercente la responsabilità sul minore;
Per_1
condanna al pagamento in favore di , a titolo di rimborso pro CP_1 Parte_1 quota per il mantenimento pregresso del figlio, la somma di € 13.214,05; pone a carico di CP_1
l'obbligo di versare a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di
[...] Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 (duecento/00), annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
pone a carico di l'obbligo dicontribuire, nella misura CP_1
del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate;
dispone l'affidamento esclusivo del minore Persona_2
alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa ed esercizio esclusivo della
[...] responsabilità genitoriale da parte di quest'ultima, sia relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione che a quelle di straordinaria amministrazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese di Ctu, come liquidate con CP_1
separato decreto;
-in base al capo d) il Sig. era debitore di euro 13.214,05 a titolo di rimborso pro quota CP_1
per il mantenimento pregresso del figlio minore;
Per_1
- in base al capo e) della su richiamata sentenza, il sig. era debitore di euro 9.522,45 CP_1
ossia di euro 200,00 annualmente ed automaticamente rivalutati in base agli indici Istat-Foi, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (ovvero dal giorno 5 del mese di pagina 2 di 6 novembre 2020 - fino al giorno 05 del mese di maggio 2024) comprensivi di interessi legali per €.
467,79;
- il sig. era pertanto debitore nei confronti della sig.ra in proprio CP_1 Parte_1
e nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore - della Per_1 complessiva somma di €. 22.736,50 (€.13.214,05 rimborso mantenimento pregresso pro-quota –
9.522,45 quota mantenimento e interessi), in virtù della Sentenza n.3526/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord, I^ Sezione Civile e depositata il 31.07.2023 - R.G. n.10036/2020, divenuta cosa giudicata;
Chiedeva:
Ai sensi dell'art. 473 bis n. 36, c. 3, c.p.c. inaudita altera parte, e, in subordine, previa comparizione delle parti, disporre il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento, dei beni mobili, immobili o crediti del debitore in particolare delle somme dovute dalle filiale di CP_2
Napoli I in virtù del rapporto di conto corrente n. 000089489009 , e le somme sul TFR accantonato dal sig. presso con sede in Via Barberini, 68 - 00187 - Roma CF. CP_1 CP_3 P.IVA_1
sino alla concorrenza della somma di euro 22.736,50, oltre interessi legali maturati dalla sentenza al pieno soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 04.04.25 non si costituiva il resistente e all'esito dell'audizione della sola ricorrente il Giudice riservava la causa e,fissata udienza di discussione per il
15.04.2025, assegnava la causa al Collegio per la decisione
La domanda è fondata e va accolta
Occorre premettere che per il mantenimento dei figli di genitori non coniugati, i provvedimenti economici erano disciplinati dall'art. 3, comma 2, l. 219/ 2012 secondo il quale il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, poteva imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esistesse il pericolo che potesse sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare la conservazione o la soddisfazione delle ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice poteva disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, pagina 3 di 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituivano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del c.c.
La legge delega 206/2021 di riforma della giustizia civile ha previsto il riordino della disorganica disciplina delle garanzie a tutela dell'adempimento degli obblighi di mantenimento in materia familiare.
L'art 473-bis. 36 al terzo comma consente al creditore, al quale spetta la corresponsione periodica del contributo, di chiedere al giudice di essere autorizzato a procedere al sequestro di beni mobili, immobili o crediti qualora ritenga che ciò sia necessario ad assicurare che le sue ragioni siano soddisfatte o conservate (prima dell'entrata in vigore di questa norma il sequestro, quale strumento di garanzia delle obbligazioni derivanti dalla crisi familiare era previsto sia dall'art. 156 del c.p.c. che dall'art. 8 Legge
n. 898/1970).
Quanto alla natura del sequestro, trattasi di strumento il cui scopo è quello di indurre il debitore al rispetto delle obbligazioni esistenti a suo carico, svolgendo, dunque, una funzione coercitiva.
A differenza del sequestro conservativo e giudiziario, esso non ha natura cautelare, considerato che presuppone un credito già dichiarato e che richiede, quale suo solo presupposto, l'inadempimento del debitore e non i requisiti del fumus boni iurisi o del periculum in mora.
Questa particolare forma di sequestro svolge una funzione coercitiva, mediante l'imposizione di un vincolo di destinazione su determinati beni e non si converte in pignoramento.
Si tratta, evidentemente, di una disposizione a finalità e funzione sostanzialmente coercitiva nei confronti del debitore, per indurlo ad adempiere ad un provvedimento anche provvisorio che contiene comunque un accertamento del credito alla somministrazione del contributo economico, il quale può trovare attuazione con l'esecuzione forzata a cui dà ingresso la sua efficacia di titolo esecutivo. La concessione della misura non è infatti soltanto una reazione all'inadempimento, come invece voleva l'art 156 c.c., ma ha la prevalente funzione di assicurare al creditore cui spetta la corresponsione di prestazioni periodiche, il soddisfacimento o la conservazione delle sue ragioni in ordine al loro adempimento[. Non si tratta pertanto di una misura cautelare in senso stretto, con ogni conseguenza in ordine al rito applicabile
Circa la competenza, stando al dettato normativo, i provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art 473-bis. 36 c.p.c. sono richiesti al giudice del procedimento in corso “o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 473- bis. 29 c.p.c.”, vale a dire in sede di procedimento per la modifica dei provvedimenti, da proporsi con il procedimento uniforme ex art 473 bis 14 e ss c.p.c.
pagina 4 di 6 Orbene risulta documentato che in base alla sentenza resa da questo tribunale il 21.07.2023 il resistente era obbligato al pagamento in favore di , a titolo di rimborso pro CP_1 Parte_1 quota per il mantenimento pregresso del figlio, la somma di € 13.214,05 e a versare in suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00
(duecento/00), annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
Non è contestato l'inadempimento comprovato anche dagli atti di diffida e messa in mora allegati e permane l'obbligo di corresponsione periodica del mantenimento a carico del resistente in mancanza di elementi di segno contrario
Va disposto pertanto il sequestro delle somme giacenti fino alla concorrenza di euro €. 22.736,50 come richiesto
Segue alla soccombenza la condanna del resistente al pagamento a favore delle ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate secondo il DM 147/22 per lo scaglione di riferimento da 5201,00 a
26.000,00 per i valori minimi per le fasi di studio introduttiva e decisionale con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
PQM
Il tribunale pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così decide: CP_1
Dispone il sequestro delle somme dovute dalle filiale di Napoli I in virtù del rapporto di CP_2
conto corrente n. 000089489009 , e le somme sul TFR accantonato dal sig. presso Controparte_1
con sede in Via Barberini, 68 - 00187 - Roma CF. 97296600584 sino alla concorrenza CP_3
della somma di euro 22.736,50, oltre interessi legali maturati dalla sentenza al pieno soddisfo.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio che liquida in euro 43,00 per spese ed euro 1700,00 per onorario oltre IVA CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge con attribuzione al procuratore Avv.to Ugo Caristo dichiaratosi anticipatario
Così deciso in Aversa il 17.04.2025
Il Presidente est.
Dott. Anna Scognamiglio
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2070 del Ruolo Generale affari contenzioni dell'anno 2025, avente ad oggetto: garanzie a tutela del credito
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via Girolamo Santa Croce n.10/C, in proprio e nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore , nato a [...] il [...], C.F. , Per_1 C.F._2 rapp.ta e difesa dall'avv. Ugo Caristo - C.F. , presso il cui studio elett.te C.F._3
domicilia in Napoli alla Via Raffaele Morghen n.181, in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. residente in [...] C.F._4
Negri n.20/F - Interno 1;
pagina 1 di 6 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSUONE DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.302025 premesso che : Parte_1
in data 31.07.2023 era stata depositata Sentenza n.3526/2023 - R.G. n.10036/2020, divenuta cosa giudicata, ove il Tribunale di Napoli Nord, I^ Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio così provvedeva: accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , nato a [...] il Persona_2
23.7.2013, è figlio di nato a [...] il [...]; ordina all'Ufficiale dello Stato CP_1
Civile del Comune di trascrizione dell'atto di nascita di annotare la presente sentenza in calce all'atto di nascita del predetto ai sensi del D.P.R.
3.11.2000 n. 396; rigetta la domanda di Persona_2 risarcimento proposta dall'attrice quale genitore esercente la responsabilità sul minore;
Per_1
condanna al pagamento in favore di , a titolo di rimborso pro CP_1 Parte_1 quota per il mantenimento pregresso del figlio, la somma di € 13.214,05; pone a carico di CP_1
l'obbligo di versare a favore di , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di
[...] Parte_1 contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00 (duecento/00), annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
pone a carico di l'obbligo dicontribuire, nella misura CP_1
del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, di istruzione e straordinarie per il figlio, purché debitamente documentate;
dispone l'affidamento esclusivo del minore Persona_2
alla madre, con collocazione abitativa presso la stessa ed esercizio esclusivo della
[...] responsabilità genitoriale da parte di quest'ultima, sia relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione che a quelle di straordinaria amministrazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico di le spese di Ctu, come liquidate con CP_1
separato decreto;
-in base al capo d) il Sig. era debitore di euro 13.214,05 a titolo di rimborso pro quota CP_1
per il mantenimento pregresso del figlio minore;
Per_1
- in base al capo e) della su richiamata sentenza, il sig. era debitore di euro 9.522,45 CP_1
ossia di euro 200,00 annualmente ed automaticamente rivalutati in base agli indici Istat-Foi, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda (ovvero dal giorno 5 del mese di pagina 2 di 6 novembre 2020 - fino al giorno 05 del mese di maggio 2024) comprensivi di interessi legali per €.
467,79;
- il sig. era pertanto debitore nei confronti della sig.ra in proprio CP_1 Parte_1
e nella qualità di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore - della Per_1 complessiva somma di €. 22.736,50 (€.13.214,05 rimborso mantenimento pregresso pro-quota –
9.522,45 quota mantenimento e interessi), in virtù della Sentenza n.3526/2023 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord, I^ Sezione Civile e depositata il 31.07.2023 - R.G. n.10036/2020, divenuta cosa giudicata;
Chiedeva:
Ai sensi dell'art. 473 bis n. 36, c. 3, c.p.c. inaudita altera parte, e, in subordine, previa comparizione delle parti, disporre il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento, dei beni mobili, immobili o crediti del debitore in particolare delle somme dovute dalle filiale di CP_2
Napoli I in virtù del rapporto di conto corrente n. 000089489009 , e le somme sul TFR accantonato dal sig. presso con sede in Via Barberini, 68 - 00187 - Roma CF. CP_1 CP_3 P.IVA_1
sino alla concorrenza della somma di euro 22.736,50, oltre interessi legali maturati dalla sentenza al pieno soddisfo, con vittoria di spese, competenze ed onorari con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 04.04.25 non si costituiva il resistente e all'esito dell'audizione della sola ricorrente il Giudice riservava la causa e,fissata udienza di discussione per il
15.04.2025, assegnava la causa al Collegio per la decisione
La domanda è fondata e va accolta
Occorre premettere che per il mantenimento dei figli di genitori non coniugati, i provvedimenti economici erano disciplinati dall'art. 3, comma 2, l. 219/ 2012 secondo il quale il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, poteva imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esistesse il pericolo che potesse sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare la conservazione o la soddisfazione delle ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice poteva disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898; ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, pagina 3 di 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituivano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del c.c.
La legge delega 206/2021 di riforma della giustizia civile ha previsto il riordino della disorganica disciplina delle garanzie a tutela dell'adempimento degli obblighi di mantenimento in materia familiare.
L'art 473-bis. 36 al terzo comma consente al creditore, al quale spetta la corresponsione periodica del contributo, di chiedere al giudice di essere autorizzato a procedere al sequestro di beni mobili, immobili o crediti qualora ritenga che ciò sia necessario ad assicurare che le sue ragioni siano soddisfatte o conservate (prima dell'entrata in vigore di questa norma il sequestro, quale strumento di garanzia delle obbligazioni derivanti dalla crisi familiare era previsto sia dall'art. 156 del c.p.c. che dall'art. 8 Legge
n. 898/1970).
Quanto alla natura del sequestro, trattasi di strumento il cui scopo è quello di indurre il debitore al rispetto delle obbligazioni esistenti a suo carico, svolgendo, dunque, una funzione coercitiva.
A differenza del sequestro conservativo e giudiziario, esso non ha natura cautelare, considerato che presuppone un credito già dichiarato e che richiede, quale suo solo presupposto, l'inadempimento del debitore e non i requisiti del fumus boni iurisi o del periculum in mora.
Questa particolare forma di sequestro svolge una funzione coercitiva, mediante l'imposizione di un vincolo di destinazione su determinati beni e non si converte in pignoramento.
Si tratta, evidentemente, di una disposizione a finalità e funzione sostanzialmente coercitiva nei confronti del debitore, per indurlo ad adempiere ad un provvedimento anche provvisorio che contiene comunque un accertamento del credito alla somministrazione del contributo economico, il quale può trovare attuazione con l'esecuzione forzata a cui dà ingresso la sua efficacia di titolo esecutivo. La concessione della misura non è infatti soltanto una reazione all'inadempimento, come invece voleva l'art 156 c.c., ma ha la prevalente funzione di assicurare al creditore cui spetta la corresponsione di prestazioni periodiche, il soddisfacimento o la conservazione delle sue ragioni in ordine al loro adempimento[. Non si tratta pertanto di una misura cautelare in senso stretto, con ogni conseguenza in ordine al rito applicabile
Circa la competenza, stando al dettato normativo, i provvedimenti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art 473-bis. 36 c.p.c. sono richiesti al giudice del procedimento in corso “o, in mancanza, ai sensi dell'articolo 473- bis. 29 c.p.c.”, vale a dire in sede di procedimento per la modifica dei provvedimenti, da proporsi con il procedimento uniforme ex art 473 bis 14 e ss c.p.c.
pagina 4 di 6 Orbene risulta documentato che in base alla sentenza resa da questo tribunale il 21.07.2023 il resistente era obbligato al pagamento in favore di , a titolo di rimborso pro CP_1 Parte_1 quota per il mantenimento pregresso del figlio, la somma di € 13.214,05 e a versare in suo favore, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 200,00
(duecento/00), annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat-Foi, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
Non è contestato l'inadempimento comprovato anche dagli atti di diffida e messa in mora allegati e permane l'obbligo di corresponsione periodica del mantenimento a carico del resistente in mancanza di elementi di segno contrario
Va disposto pertanto il sequestro delle somme giacenti fino alla concorrenza di euro €. 22.736,50 come richiesto
Segue alla soccombenza la condanna del resistente al pagamento a favore delle ricorrente delle spese del presente giudizio liquidate secondo il DM 147/22 per lo scaglione di riferimento da 5201,00 a
26.000,00 per i valori minimi per le fasi di studio introduttiva e decisionale con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario
PQM
Il tribunale pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
così decide: CP_1
Dispone il sequestro delle somme dovute dalle filiale di Napoli I in virtù del rapporto di CP_2
conto corrente n. 000089489009 , e le somme sul TFR accantonato dal sig. presso Controparte_1
con sede in Via Barberini, 68 - 00187 - Roma CF. 97296600584 sino alla concorrenza CP_3
della somma di euro 22.736,50, oltre interessi legali maturati dalla sentenza al pieno soddisfo.
Condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio che liquida in euro 43,00 per spese ed euro 1700,00 per onorario oltre IVA CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge con attribuzione al procuratore Avv.to Ugo Caristo dichiaratosi anticipatario
Così deciso in Aversa il 17.04.2025
Il Presidente est.
Dott. Anna Scognamiglio
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