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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2782/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2782/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 9:50 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. METERANGELO MARCO, il quale si riporta al ricorso, Parte_1
chiedendo l'integrale accoglimento.
Per presente personalmente, l'avv. DI FRANCESCO ALFREDO, il Controparte_1
quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che, respinta ogni contraria istanza, siano accolte le conclusioni già rassegnate. In particolare osserva che occorre disporsi il mutamento del rito, da cognizione sommaria a rito ordinario in quanto i fatti non sono acclarati ed anche al fine di ammettersi la prova per testi a mezzo di e Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
per poter dimostrare che il cane AD di nome appartenente alla signora Per_1 Parte_3
era stato preso in custodia dalla signora nata in [...] il [...] ed Parte_2 all'epoca residente a [...] e che il giorno 12.8.2016 il cane si trovava nella casa della signora e non presso il Dog Village. Sottolinea che nel Parte_2 giudizio di primo grado l'associazione si è ritrovata senza procuratori difensori, in quanto quelli che erano stati nominati hanno rinunciato al mandato e non hanno svolto attività senza avvisare la cliente della necessità di nominare un nuovo procuratore. In relazione alla memoria di controparte giudica come gravissima ed offensiva l'affermazione secondo cui la documentazione prodotta dalla signora sarebbe apocrifa riservandosi di tutelare i propri diritti in sede penale e civile. CP_1
pagina 1 di 7 Infine, ai sensi dell'art 89 c.p.c. chiede che sia cancellata l'espressione ingiuriosa e sconveniente
“L'odierna resistente ha avuto la faccia tosta di negare l'esistenza del giudizio pregresso”, con condanna al risarcimento del danno.
È presente altresì il Gop dott. Emilio Bernardi.
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. METERANGELO Parte_1 C.F._1
MARCO elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I N.188 65015 MONTESILVANO, presso il difensore avv. METERANGELO MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2 FRANCESCO ALFREDO elettivamente domiciliata in PIAZZA F. D'ANGELOSANTE n 6, 65127 PESCARA, presso il difensore avv. DI FRANCESCO ALFREDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.9.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
legale rappresentante dell , Controparte_1 TR
evidenziando che, con sentenza n.119/24 pubblicata il 23.1.2024 nella causa civile n. 639/19 RG. promossa da e da , il Tribunale civile di Pescara aveva Parte_1 Parte_4 condannato l' a versare, all'odierna ricorrente la somma di TR
€35.767,01, oltre interessi legali e spese processuali, liquidate in favore del difensore, a titolo di risarcimento per le lesioni subite in occasione dell'aggressione da lei subita in data 12.8.2016, da parte di un cane sfuggito al controllo dell' . TR
2. Con comparsa depositata 27.11.2024 si è costituita eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda, evidenziando che la ricorrente non aveva sottoscritto la convenzione di negoziazione assistita.
Ha inoltre contestato nel merito la fondatezza del ricorso, evidenziando che i provvedimenti emessi nella causa civile n. 639/19RG (sentenza parziale e sentenza definitiva) erano stati assunti nei confronti pagina 3 di 7 dell'associazione Dog Village e della signora e che i due i procuratori, nominati Parte_3 dall'associazione, avevano rinunciato al mandato, senza avvisare la parte assistita dell'obbligo di nominare un nuovo procuratore.
L'associazione, che si era trovata senza difesa, non aveva potuto neppure impugnare le sentenze.
Escludeva comunque la sussistenza di una sua personale responsabilità e chiedeva il mutamento del rito e l'ammissione delle prove articolate.
3. Con ordinanza in data 22.12.2024 accertato che i) la responsabilità dell' TR
in relazione alle lesioni subite dalla ricorrente , è stata
[...] Parte_1
accertata con due sentenze divenute irrevocabili (la prima sull'an e la seconda n. 119/2024 pronunciata sul quantum); ii) che non viene contestato, nel presente giudizio, che la resistente CP_1 sia la Presidente dell' ; iii) che delle obbligazioni assunte
[...] TR dall'associazione rispondono, ex art. 38 cc, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, la causa era stata rinviata per la decisione all'udienza del 9.5.2025, successivamente posticipata al 16.5.2025.
4. In relazione alla richiesta di cancellazione della frase “L'odierna resistente ha avuto la faccia tosta di negare l'esistenza del giudizio pregresso”, riportata dal difensore della ricorrente nella comparsa conclusionale e ritenuta offensiva dalla resistente, come dedotto nel precedente verbale, va evidenziato che, effettivamente, a pag. 3 della comparsa di costituzione, la resistente aveva negato che l'associazione fosse stata convenuta in altro precedente giudizio, menzionato dalla ricorrente. Trattasi di circostanza non vera, come risulta dalla documentazione depositata nel presente giudizio dalla ricorrente e di cui la resistente aveva avuto piena conoscenza.
Non sussistono quindi i presupposti per disporre la cancellazione della frase che, per quanto irrispettosa, può ritenersi comunque rientrante nella dialettica processuale.
******
5. Sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente risulta assolto l'onere di invitare controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del DL 132 del 2014 (cfr da doc.6 a doc. 17a).
Va quindi rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente.
A. Sulla responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta
La responsabilità, personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività concretamente svolta per conto di essa.
pagina 4 di 7 Conseguentemente, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dell'onere di provare la concreta attività svolta da chi agisce nel nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova concernente la sola carica rivestita dal soggetto all'interno dell'ente (cfr Cassazione Sez. 6 – 5
Ordinanza n. 1489 del 2019 e Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36470 del 13/12/2022).
B. Sul ruolo svolto da nella veste di Presidente e legale Controparte_1
rappresentante dell' , TR
b.1 Dalla documentazione depositata dalla ricorrente (cfr. doc. 5) risulta che CP_1
in data 5.5.2016 e nella veste di Presidente e legale rappresentante dell'
[...] [...]
, aveva sottoscritto con la Parte_5 [...]
un contratto di comodato e di affidamento della struttura di proprietà comunale CP_3
denominata Dog Village, sita in Montesilvano, via Aldo Moro 1.
L'associazione Dog Village si era obbligata a gestire la struttura ed a custodire gli animali ivi ospitati
(art. 3) esonerando il Comune da ogni danno cagionato a terzi, derivanti dalla gestione della struttura
(art. 7).
L'art. 9 della convenzione consentiva all' di ospitare, presso la struttura, anche cani e gatti CP_2
non di proprietà del Comune di Montesilvano.
b.2 Nell'atto di costituzione depositato nel giudizio iscritto al n. 639/2019, la convenuta
[...]
si era costituita confermando che il cane della sig.ra TR Parte_6
, che aveva aggredito la ricorrente, era stato affidato dalla alla struttura gestita
[...] Pt_3 dall'associazione ed era fuggito, in data 12/08/2016, sottraendosi alla TR
sorveglianza del personale addetto.
Sulla base dell'istruttoria svolta nel giudizio iscritto al n. 639/2019, con sentenza non definitiva n.
41/2023 pubblicata il 21.1.2023 e divenuta irrevocabile, era stata accertata la responsabilità della
, in relazione alle lesioni subite dalla ricorrente TR
, a seguito dell'aggressione di un cane sfuggito, in data 12.8.2016, al controllo Parte_1 dell' . TR
Risultando coperta da giudicato la circostanza che, al momento dell'aggressione, il cane si fosse sottratto alla vigilanza del personale in forza all'associazione di volontariato DOG VILLAGE, non è consentito alla resistente provare, nel presente giudizio, che il giorno 12.8.2016 il cane non si trovava nel canile DOG VILLAGE, ma nella casa della signora nata in [...] il Parte_2
12.06.1982 e residente a [...], che lo aveva preso in custodia.
L'oggetto del presente giudizio, come precisato al punto A. è infatti limitato all'accertamento dell'attività concretamente svolta dalla resistente, in nome e nell'interesse dell'associazione.
pagina 5 di 7 b.3 Con la sottoscrizione del Contratto di Affidamento sopra indicato, datato 5.5.2016,
[...] nella veste di Presidente e legale rappresentante dell' Controparte_1 [...]
, si era assunta l'obbligo di custodire gli Parte_5
animali da affezione ricoverati presso la struttura sita in Montesilvano, via Aldo Moro (cfr art 3 della convenzione), esonerando il Comune da ogni danno cagionato a terzi, derivanti dalla gestione della struttura (art. 7).
Nel giudizio iscritto al n. 639/2019, con sentenza n. 41/2023 pubblicata il 21.1.2023, divenuta irrevocabile, è stata accertata la responsabilità della , in TR
relazione alle lesioni subite dalla ricorrente , a seguito dell'aggressione di un Parte_1
cane sfuggito, in data 12.8.2016, al controllo dell' . TR
All'esito della perizia, disposta al fine di accertare l'entità delle lesioni subite da Parte_1
e dal figlio minore della medesima, era stata emessa sentenza definitiva n. 119/2024
[...]
pubblicata il 23.1.2024, divenuta anch'essa irrevocabile, che aveva escluso l'esistenza di danni subiti dal minore.
Con sentenza definitiva n. 119/2024 l' era stata TR
condannata al risarcimento dei danni subiti da , quantificati in € 35.767,01, Parte_1
maggiorati di interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal
27.9.2016 al deposito della sentenza (23.1.2024) e di interessi legali dal 23.1.2024 al saldo.
L' era stata inoltre condannata alla rifusione delle spese TR
di lite, liquidate in € 9.748,48 per onorari ed €. 265,26 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. Spese da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
L' era stata condannata a versare a TR Parte_1
una percentuale pari all'80% delle spese di CTU, liquidate nel totale € 3.057,93 oltre 4%
[...] ed IVA sull'importo degli onorari.
b.4 Accertata la responsabilità personale e solidale della resistente Controparte_1
Presidente e legale rappresentante dell' Parte_5
che, con la sottoscrizione del contratto allegato dalla ricorrente (cfr doc.5) operando in
[...]
nome e per conto dell' , si era obbligata a custodire gli animali da affezione ricoverati CP_2
presso la struttura denominata DOG VILLAGE, esonerando il da ogni danno cagionato a terzi, CP_4
derivanti dalla gestione della struttura (art. 7), la resistente va condannata a versare alla ricorrente la somma di € 35.767,01 maggiorata di interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 27.9.2016 (data di presumibile consolidazione dei postumi) al deposito della sentenza (23.1.2024) e di interessi legali dal 23.1.2024 al saldo.
pagina 6 di 7 Va inoltre condannata a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, sostenute nel giudizio iscritto al n.
639/2019 liquidate con sentenza n. 119/2024 pubblicata il 23.1.2024, in € 9.748,48 per onorari ed €.
265,26 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del difensore, nonché a versare alla ricorrente le spese di CTU, così come liquidate nella sentenza n. 119/2024 pubblicata il 23.1.2024.
C. Sulle spese
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore della controversia.
Spese parametrate al minimo considerata la linearità e la natura documentale della controversia, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 2782/2024 in accoglimento del ricorso,
NN la resistente a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 35.767,01 maggiorata di interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal
27.9.2016 al deposito della sentenza (23.1.2024) e di interessi legali dal 23.1.2024 al saldo.
NN la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite sostenute nel giudizio iscritto al n. 639/2019 liquidate in € 9.748,48 per onorari ed €. 265,26 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
NN la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di CTU, così come liquidate nella sentenza n.
119/2024 pubblicata il 23.1.2024.
NN la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 3.809,00 per onorari, importi maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 16 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2782/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 maggio 2025 ad ore 9:50 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. METERANGELO MARCO, il quale si riporta al ricorso, Parte_1
chiedendo l'integrale accoglimento.
Per presente personalmente, l'avv. DI FRANCESCO ALFREDO, il Controparte_1
quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede che, respinta ogni contraria istanza, siano accolte le conclusioni già rassegnate. In particolare osserva che occorre disporsi il mutamento del rito, da cognizione sommaria a rito ordinario in quanto i fatti non sono acclarati ed anche al fine di ammettersi la prova per testi a mezzo di e Parte_2 Testimone_1 Testimone_2
per poter dimostrare che il cane AD di nome appartenente alla signora Per_1 Parte_3
era stato preso in custodia dalla signora nata in [...] il [...] ed Parte_2 all'epoca residente a [...] e che il giorno 12.8.2016 il cane si trovava nella casa della signora e non presso il Dog Village. Sottolinea che nel Parte_2 giudizio di primo grado l'associazione si è ritrovata senza procuratori difensori, in quanto quelli che erano stati nominati hanno rinunciato al mandato e non hanno svolto attività senza avvisare la cliente della necessità di nominare un nuovo procuratore. In relazione alla memoria di controparte giudica come gravissima ed offensiva l'affermazione secondo cui la documentazione prodotta dalla signora sarebbe apocrifa riservandosi di tutelare i propri diritti in sede penale e civile. CP_1
pagina 1 di 7 Infine, ai sensi dell'art 89 c.p.c. chiede che sia cancellata l'espressione ingiuriosa e sconveniente
“L'odierna resistente ha avuto la faccia tosta di negare l'esistenza del giudizio pregresso”, con condanna al risarcimento del danno.
È presente altresì il Gop dott. Emilio Bernardi.
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2782/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. METERANGELO Parte_1 C.F._1
MARCO elettivamente domiciliata in CORSO UMBERTO I N.188 65015 MONTESILVANO, presso il difensore avv. METERANGELO MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2 FRANCESCO ALFREDO elettivamente domiciliata in PIAZZA F. D'ANGELOSANTE n 6, 65127 PESCARA, presso il difensore avv. DI FRANCESCO ALFREDO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 25.9.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
legale rappresentante dell , Controparte_1 TR
evidenziando che, con sentenza n.119/24 pubblicata il 23.1.2024 nella causa civile n. 639/19 RG. promossa da e da , il Tribunale civile di Pescara aveva Parte_1 Parte_4 condannato l' a versare, all'odierna ricorrente la somma di TR
€35.767,01, oltre interessi legali e spese processuali, liquidate in favore del difensore, a titolo di risarcimento per le lesioni subite in occasione dell'aggressione da lei subita in data 12.8.2016, da parte di un cane sfuggito al controllo dell' . TR
2. Con comparsa depositata 27.11.2024 si è costituita eccependo Controparte_1
l'improcedibilità della domanda, evidenziando che la ricorrente non aveva sottoscritto la convenzione di negoziazione assistita.
Ha inoltre contestato nel merito la fondatezza del ricorso, evidenziando che i provvedimenti emessi nella causa civile n. 639/19RG (sentenza parziale e sentenza definitiva) erano stati assunti nei confronti pagina 3 di 7 dell'associazione Dog Village e della signora e che i due i procuratori, nominati Parte_3 dall'associazione, avevano rinunciato al mandato, senza avvisare la parte assistita dell'obbligo di nominare un nuovo procuratore.
L'associazione, che si era trovata senza difesa, non aveva potuto neppure impugnare le sentenze.
Escludeva comunque la sussistenza di una sua personale responsabilità e chiedeva il mutamento del rito e l'ammissione delle prove articolate.
3. Con ordinanza in data 22.12.2024 accertato che i) la responsabilità dell' TR
in relazione alle lesioni subite dalla ricorrente , è stata
[...] Parte_1
accertata con due sentenze divenute irrevocabili (la prima sull'an e la seconda n. 119/2024 pronunciata sul quantum); ii) che non viene contestato, nel presente giudizio, che la resistente CP_1 sia la Presidente dell' ; iii) che delle obbligazioni assunte
[...] TR dall'associazione rispondono, ex art. 38 cc, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, la causa era stata rinviata per la decisione all'udienza del 9.5.2025, successivamente posticipata al 16.5.2025.
4. In relazione alla richiesta di cancellazione della frase “L'odierna resistente ha avuto la faccia tosta di negare l'esistenza del giudizio pregresso”, riportata dal difensore della ricorrente nella comparsa conclusionale e ritenuta offensiva dalla resistente, come dedotto nel precedente verbale, va evidenziato che, effettivamente, a pag. 3 della comparsa di costituzione, la resistente aveva negato che l'associazione fosse stata convenuta in altro precedente giudizio, menzionato dalla ricorrente. Trattasi di circostanza non vera, come risulta dalla documentazione depositata nel presente giudizio dalla ricorrente e di cui la resistente aveva avuto piena conoscenza.
Non sussistono quindi i presupposti per disporre la cancellazione della frase che, per quanto irrispettosa, può ritenersi comunque rientrante nella dialettica processuale.
******
5. Sulla base della documentazione depositata dalla ricorrente risulta assolto l'onere di invitare controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 del DL 132 del 2014 (cfr da doc.6 a doc. 17a).
Va quindi rigettata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente.
A. Sulla responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta
La responsabilità, personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività concretamente svolta per conto di essa.
pagina 4 di 7 Conseguentemente, chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dell'onere di provare la concreta attività svolta da chi agisce nel nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova concernente la sola carica rivestita dal soggetto all'interno dell'ente (cfr Cassazione Sez. 6 – 5
Ordinanza n. 1489 del 2019 e Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 36470 del 13/12/2022).
B. Sul ruolo svolto da nella veste di Presidente e legale Controparte_1
rappresentante dell' , TR
b.1 Dalla documentazione depositata dalla ricorrente (cfr. doc. 5) risulta che CP_1
in data 5.5.2016 e nella veste di Presidente e legale rappresentante dell'
[...] [...]
, aveva sottoscritto con la Parte_5 [...]
un contratto di comodato e di affidamento della struttura di proprietà comunale CP_3
denominata Dog Village, sita in Montesilvano, via Aldo Moro 1.
L'associazione Dog Village si era obbligata a gestire la struttura ed a custodire gli animali ivi ospitati
(art. 3) esonerando il Comune da ogni danno cagionato a terzi, derivanti dalla gestione della struttura
(art. 7).
L'art. 9 della convenzione consentiva all' di ospitare, presso la struttura, anche cani e gatti CP_2
non di proprietà del Comune di Montesilvano.
b.2 Nell'atto di costituzione depositato nel giudizio iscritto al n. 639/2019, la convenuta
[...]
si era costituita confermando che il cane della sig.ra TR Parte_6
, che aveva aggredito la ricorrente, era stato affidato dalla alla struttura gestita
[...] Pt_3 dall'associazione ed era fuggito, in data 12/08/2016, sottraendosi alla TR
sorveglianza del personale addetto.
Sulla base dell'istruttoria svolta nel giudizio iscritto al n. 639/2019, con sentenza non definitiva n.
41/2023 pubblicata il 21.1.2023 e divenuta irrevocabile, era stata accertata la responsabilità della
, in relazione alle lesioni subite dalla ricorrente TR
, a seguito dell'aggressione di un cane sfuggito, in data 12.8.2016, al controllo Parte_1 dell' . TR
Risultando coperta da giudicato la circostanza che, al momento dell'aggressione, il cane si fosse sottratto alla vigilanza del personale in forza all'associazione di volontariato DOG VILLAGE, non è consentito alla resistente provare, nel presente giudizio, che il giorno 12.8.2016 il cane non si trovava nel canile DOG VILLAGE, ma nella casa della signora nata in [...] il Parte_2
12.06.1982 e residente a [...], che lo aveva preso in custodia.
L'oggetto del presente giudizio, come precisato al punto A. è infatti limitato all'accertamento dell'attività concretamente svolta dalla resistente, in nome e nell'interesse dell'associazione.
pagina 5 di 7 b.3 Con la sottoscrizione del Contratto di Affidamento sopra indicato, datato 5.5.2016,
[...] nella veste di Presidente e legale rappresentante dell' Controparte_1 [...]
, si era assunta l'obbligo di custodire gli Parte_5
animali da affezione ricoverati presso la struttura sita in Montesilvano, via Aldo Moro (cfr art 3 della convenzione), esonerando il Comune da ogni danno cagionato a terzi, derivanti dalla gestione della struttura (art. 7).
Nel giudizio iscritto al n. 639/2019, con sentenza n. 41/2023 pubblicata il 21.1.2023, divenuta irrevocabile, è stata accertata la responsabilità della , in TR
relazione alle lesioni subite dalla ricorrente , a seguito dell'aggressione di un Parte_1
cane sfuggito, in data 12.8.2016, al controllo dell' . TR
All'esito della perizia, disposta al fine di accertare l'entità delle lesioni subite da Parte_1
e dal figlio minore della medesima, era stata emessa sentenza definitiva n. 119/2024
[...]
pubblicata il 23.1.2024, divenuta anch'essa irrevocabile, che aveva escluso l'esistenza di danni subiti dal minore.
Con sentenza definitiva n. 119/2024 l' era stata TR
condannata al risarcimento dei danni subiti da , quantificati in € 35.767,01, Parte_1
maggiorati di interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal
27.9.2016 al deposito della sentenza (23.1.2024) e di interessi legali dal 23.1.2024 al saldo.
L' era stata inoltre condannata alla rifusione delle spese TR
di lite, liquidate in € 9.748,48 per onorari ed €. 265,26 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge. Spese da distrarsi in favore del difensore, antistatario.
L' era stata condannata a versare a TR Parte_1
una percentuale pari all'80% delle spese di CTU, liquidate nel totale € 3.057,93 oltre 4%
[...] ed IVA sull'importo degli onorari.
b.4 Accertata la responsabilità personale e solidale della resistente Controparte_1
Presidente e legale rappresentante dell' Parte_5
che, con la sottoscrizione del contratto allegato dalla ricorrente (cfr doc.5) operando in
[...]
nome e per conto dell' , si era obbligata a custodire gli animali da affezione ricoverati CP_2
presso la struttura denominata DOG VILLAGE, esonerando il da ogni danno cagionato a terzi, CP_4
derivanti dalla gestione della struttura (art. 7), la resistente va condannata a versare alla ricorrente la somma di € 35.767,01 maggiorata di interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 27.9.2016 (data di presumibile consolidazione dei postumi) al deposito della sentenza (23.1.2024) e di interessi legali dal 23.1.2024 al saldo.
pagina 6 di 7 Va inoltre condannata a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, sostenute nel giudizio iscritto al n.
639/2019 liquidate con sentenza n. 119/2024 pubblicata il 23.1.2024, in € 9.748,48 per onorari ed €.
265,26 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del difensore, nonché a versare alla ricorrente le spese di CTU, così come liquidate nella sentenza n. 119/2024 pubblicata il 23.1.2024.
C. Sulle spese
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo, considerato il valore della controversia.
Spese parametrate al minimo considerata la linearità e la natura documentale della controversia, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 2782/2024 in accoglimento del ricorso,
NN la resistente a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 35.767,01 maggiorata di interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal
27.9.2016 al deposito della sentenza (23.1.2024) e di interessi legali dal 23.1.2024 al saldo.
NN la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite sostenute nel giudizio iscritto al n. 639/2019 liquidate in € 9.748,48 per onorari ed €. 265,26 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del difensore.
NN la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di CTU, così come liquidate nella sentenza n.
119/2024 pubblicata il 23.1.2024.
NN la resistente a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 3.809,00 per onorari, importi maggiorati di spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 16 maggio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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