Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
ORDINANZA EX ART 127 ter c.p.c.
NELLA CAUSA n. r.g. 145/2025
Il Presidente all'esito della scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c., fissato al 7.03.2025; premesso che l'accertamento tecnico ex art. 696 c.p.c. esige l'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o condizioni di cose che, nel tempo necessario per l'introduzione e lo svolgimento del giudizio di merito con l'espletamento in quella sede di una consulenza tecnica, potrebbero modificarsi, deteriorarsi o disperdersi;
premesso che l'accertamento tecnico ex art. 696bis c.p.c. non ha funzione cautelare ma principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria;
prescinde quindi dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; alla base dell'istituto è l'assunto per cui la conoscenza anticipata del futuro probabile esito della causa di merito, sulla scorta degli accertamenti del CTU preventivo, sia tale da dissuadere le parti dall'instaurarla o dal coltivarla;
conseguentemente, la verifica demandata al consulente può essere estesa, oltre che alla determinazione dei crediti, anche all'accertamento della loro esistenza e consistenza, laddove tuttavia detto accertamento presuppone indagini di natura tecnica per le quali il giudice necessita dell'ausilio di un esperto;
ritenuto che
nel caso di specie il ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 696bis c.p.c.; ritenuto tuttavia che non ne ricorrano i presupposti, atteso che -a prescindere dall'an debeatur che non è contestato- il quantum implica meri calcoli basati su documentazione in atti in relazione ai quali il contrasto tra le parti attiene ai criteri;
in particolare, mentre parte convenuta ha spiegato che la sua assicurazione ha determinato il danno risarcibile tenendo conto soltanto del costo del gas per consumo effettivo del mese di dicembre 2023 (il perito incaricato da prendeva a riferimento il valore di 17383, pari Controparte_1 all'effettivo consumo di gas relativo al mese di dicembre, determinato dalla differenza tra
30215 (mc di gas letti al 31/12/2023) e 12832 (mc di gas letti al 30/11/2023). Da tale consumo effettivo, il perito detraeva il consumo della ricorrente relativo alla mensilità di dicembre dell'anno 2022, pari a 2428 mc, ottenendo 14955 mc, che, moltiplicati per il prezzo del gas nel Mercato Tutelato 2024 relativo al mese di dicembre 2023 ammontante ad € 0,38 / mc, comportava un importo di maggior consumo pari ad € 5.680,00) parte ricorrente propone una diversa modalità di calcolo che, sostanzialmente, parte dalla fattura abnorme del febbraio
2024 e comprende oltre al costo per il consumo anche i costi annessi ugualmente fatturati;
quindi, la soluzione del contrasto non esige il supporto tecnico, ma presuppone la valutazione
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ritenuto che
le spese di lite siano da compensare integralmente considerata la natura del giudizio e la peculiarità della fattispecie;
PQM
Respinge il ricorso proposto da ex art. 696bis c.p.c. Parte_1
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite
Si comunichi alle parti ed al CTU.
Cuneo, 07/03/2025
Il Presidente
dott. Roberta Bonaudi
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