Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 29/10/2021, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01081/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1081 del 2021, proposto da
Sir S.r.l., Emir S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, IO RR, OM MO, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Dall'Igna, Giorgio Roman, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Thiene, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di ingiunzione ex R.D. 639/1910 per la riscossione coattiva n. 106 prot. Gen. 22628 – rif. 20201/2021 prot. Part. 20060290 emessa dal Comune di Thiene – Settore Sviluppo del territorio ed a firma del Dirigente, avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di € 3.328,08 inerente conguaglio di costo di costruzione, interessi e spese relativi a permesso di costruire 017/07/1 del 09/02/2007, confermato con nota n. prot. Gen. 24515 del 30/07/2020, alla medesima allegata ed a firma dell'Assessore, e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il dott. Alberto Pasi;
Considerata la modesta entità della somma in contestazione e la pluralità dei destinatari dell’ingiunzione;
Considerato altresì che nulla è stato chiarito, a supporto della domanda cautelare, sulla incidenza proporzionale di tale somma rispetto alle capacità economiche dei ricorrenti, del resto nemmeno allegate in ricorso;
Considerato che gli oneri della opposizione ad eventuali atti esecutivi ben possono essere evitati mediante il pagamento con riserva di ripetizione all’esito di questo giudizio, e comunque non costituirebbero per entità un danno grave ed irreparabile tale da giustificare misure cautelari;
Ritenuto pertanto che non è stato dimostrato il necessario presupposto del pericolo nelle more della decisione di merito;
Considerato infine, quanto al “fumus boni juris”, che il ricorso non è stato notificato all’unico controinteressato Casainvest S.r.l., nonostante la sua distinta soggettività giuridica rispetto ai soci qui ricorrenti, che peraltro nemmeno ne esauriscono la compagine sociale (cfr. pag. 3 del ricorso, sub “IN FATTO”).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Respinge la domanda cautelare.
Nulla per le spese di questa fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO