TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. IG SA, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel R.G. al n° 125/2024 , vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
AC RI che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato presso la propria sede e rappresentato e difeso dell'avv.
EL IE in virtù di delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis comma 6 depositato in data 12.1.2024
, esponendo di avere avuto la revoca del riconoscimento Parte_1 dell'invalidità civile nella misura del 100% e dello status di handicap in condizione di gravità in sede di visita di revisione del 17.11.2022, all'esito della quale non gli erano stati riconosciuti i requisiti medici per ottenere dette prestazioni - esponendo di aver altresì esperito ricorso giudiziale per
1 l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione delle prestazioni e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistenti detti requisiti medico-legali
- ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del possesso dei CP_1 requisiti medico-legali necessari per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali richieste e la conseguente condanna dell' a CP_2 tale riconoscimento e al pagamento di quanto dovuto.
Si costituiva in giudizio l' e contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita mediante la richiesta al CTU nominato nella fase di a.t.p. di rendere chiarimenti in merito all'elaborato peritale depositato, resi con atto scritto depositato telematicamente in data
12.4.2025.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte e lette le note depositate dalle parti, la causa è stata dunque decisa con la presente pronunci.
***
La domanda è infondata.
Il Ctu medico-legale nominato nella fase di a.t.p. (dr. Persona_1
ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un
[...] complesso di infermità che non integrano, nemmeno successivamente alla presentazione del ricorso in opposizione, il requisito medico per ottenere le prestazioni richieste (invalidità civile nella misura del 100% e status di portatore di handicap).
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, e non emergono profili di aggravamento, come chiarito dal consulente nel giudizio di opposizione.
Da un lato, infatti il consulente ha chiaramente esplicitato la valutazione delle patologie con riferimento ai riflessi funzionali delle stesse, apprezzando in sede di esame obiettivo, come specificato nei chiarimenti,
2 l'effettiva incidenza della patologia depressiva – per cui non si evidenziano aggravamenti – e di quella diabetica.
Il ctu ha dunque correttamente esaminato, anche all'esito dei chiarimenti richiesti dal giudice, l'incidenza del quadro patologico, giungendo a escludere il riconoscimento dell'invalidità nella misura del
100% e dello status di portatore di handicap in condizione di gravità, ed anche con riferimento a tale requisito deve condividersi quanto apprezzato, in merito all'insussistenza di patologie tali da costituire minorazioni idonee a giustificare un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, anche argomentando sulla base della gravità delle stesse patologie e sulle conseguenze in termini di necessità assistenziali.
Il ctu ha ben valutato le risultanze della documentazione in atti, e può dunque farsi rinvio a tutte le argomentazioni esposte nell'elaborato peritale svolto nella fase di a.t.p.o. e in quelle meglio specificate nell'atto scritto di chiarimento e integrazione della ctu depositato nel giudizio di opposizione.
In difetto dei prescritti requisiti medico-legali, non essendo emerso né immediatamente rilevabile un aggravamento delle condizioni della ricorrente tale da modificare le conclusioni raggiunte dal CTU, la domanda deve pertanto essere integralmente rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, comprese quelle di Ctu, parte ricorrente può godere del beneficio della irripetibilità di esse, ex art. 152 disp. att.
c.p.c., dal momento che ha dichiarato che i propri redditi familiari per l'anno precedente all'introduzione del ricorso sono entro il limite fissato per ottenere detto beneficio, tanto nella fase di atp che in quella di merito.
Le spese di Ctu, relative alla fase di a.t.p.o., già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda;
3 - spese irripetibili;
- spese di ctu a definitivo carico dell' CP_1
Così deciso in Cassino il 24/06/2025
IL GIUDICE
IG SA
4