Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 140. (Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)
Dopo l' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , e' inserito il seguente:
"Art. 116-bis - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell' articolo 389 del codice penale .
Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)
Dopo l' articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , e' inserito il seguente:
"Art. 116-bis - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti e' punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell' articolo 389 del codice penale .
Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/1998, n. 876Provvedimento: composta dal: Camera di consiglio Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 13.2.1998 Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA Dott. Renato Luigi Calabrese Consigliere N.876 Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. Sandro Occhionero Consigliere N.17.940/97 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal P.G. della Repubblica presso la C.A. di Catania contro la sentenza del Pretore di Ragusa, sez. dist. di Comiso, del 21.3.1997, pronunciata nei confronti di PR SE, nato a [...] il [...]. Sentita la relazione del consigliere Sandro Occhionero e lette le conclusioni del p.m. per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; rilevato che SE PR è stato …Leggi di più...
- configurabilità·
- esclusione·
- ipotesi autonoma di reato·
- circostanza aggravante·
- assegno bancario·
- titoli di credito·
- emissione senza i requisiti prescritti