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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2025
N. R.G. 977/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 70/2024 del Tribunale di CC, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 13.03.2024 promossa da:
con l'avv. NADIA PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in Pt_1
Milano, via Savarè n.1, presso l'ufficio legale dell'ente contro con l'avv. STEFANIA SADUN, presso il cui Studio in Milano, Controparte_1
Via L. Tolstoj n. 41, è elettivamente domiciliata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, riformare parzialmente la sentenza n. 70/2024 pronunciata e pubblicata in data 13/03/2024, non notificata, resa nel procedimento n. 413/2021 R.G.L. come corretta a seguito
Pagina 1 dell'accoglimento il 3/5/24 dell'istanza di correzione e per l'effetto accertare i seguenti debiti di ei confronti dell' Controparte_1 Pt_1
- la somma corrispondente alla contribuzione previdenziale dovuta per la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo (due domeniche al mese nel periodo oggetto di accertamento), prestato esclusivamente dal personale addetto al punto vendita di CC, via Della Pergola;
- l'addebito a titolo di contribuzione previdenziale calcolato sui canoni di locazione degli appartamenti messi a disposizione ai lavoratori dalla società ricorrente da ritenersi imponibili secondo i periodi gli importi di cui al verbale ispettivo;
- la somma corrispondente alla contribuzione previdenziale calcolata sul maggiore orario svolto con riferimento ai lavoratori , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
, , , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...]
secondo i periodi gli importi di cui al verbale ispettivo;
Per_8
- sanzioni per evasione ed interessi riferibili alle predette voci;
condannando in ogni caso il ricorrente al pagamento dei relativi importi o, comunque, al pagamento di quei diversi, maggiori o minori importi che risulteranno dovuti.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto da Parte_2
e dunque confermare integralmente la sentenza n. 70/2024 del Tribunale di CC pubblicata in data 13/03/2024, come corretta in data 03/05/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n.70/2024, il Tribunale di CC, in funzione di giudice del lavoro, ha parzialmente accolto le domande di la quale agiva per l'annullamento Controparte_1
dell'Avviso di Addebito n 36820210000239615000 notificatole il 28.09.2021, emesso a seguito di un accertamento ispettivo congiunto dell' e dell'Ispettorato del Lavoro presso Pt_1 il punto vendita di CC (via della Pergola n. 46), sfociato con l'emissione di un verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018014923 del 12/06/2019.
Il Tribunale, ha accertato la sussistenza dei debiti della società nei confronti dell' Pt_1
limitatamente ai seguenti importi:
Pagina 2 - la somma corrispondente alla contribuzione previdenziale dovuta per la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo (due domeniche al mese nel periodo oggetto di accertamento), prestato esclusivamente dal personale addetto al punto vendita di CC, via Della Pergola;
- € 1.309,46, a titolo di contribuzione previdenziale calcolata sull'imponibile riferito alla messa a disposizione di alloggi da parte del datore di lavoro e sulla base del criterio della rendita catastale;
- la somma corrispondente alla contribuzione previdenziale calcolata sul maggiore orario svolto con riferimento ai lavoratori (come accertato al punto c) del Parte_3
verbale unico di accertamento, ma solo fino al 11.2.2016) e (come accertato al Per_9
punto c) del verbale unico di accertamento);
- le sanzioni per evasione ed interessi riferibili alle predette voci.
Per il resto, ha annullato l'avviso di addebito opposto, compensando tra le parti le spese processuali.
aveva contestato alla società: il mancato adeguamento dell'imponibile contributivo alla Pt_1
maggiorazione per i turni di lavoro svolti durante le giornate festive nella misura di due giornate festive al mese;
l'omesso inserimento in busta paga degli importi di retribuzione imponibile derivanti dalla disponibilità degli appartamenti concessi in alloggio ai lavoratori nel periodo 2015-2019; l'omissione della registrazione delle ore di lavoro svolto, in tutto od in parte, retribuite senza emissione di alcun regolare documento.
La società opponendosi all'AVA, ha lamentato la sussistenza di vizi procedurali relativi all'attività ispettiva: nello specifico, aveva contestato l'indicazione nel primo verbale di
[...]
quale preposto o gerente, essendo invece un semplice commesso;
la mancata Per_1
consegna del verbale di primo accesso al legale rappresentante;
la mancanza di firma nella prima pagina delle dichiarazioni asseritamente rese dal legale rappresentante;
Parte_4 il difetto di motivazione del verbale di accertamento ed in particolare l'indicazione generica delle dichiarazioni dei lavoratori tra le fonti di prova, senza specificazione dei soggetti dichiaranti;
la mancanza di motivazione dei conteggi e la motivazione apparente delle contestazioni.
Nel merito ha lamentato l'infondatezza delle contestazioni, domandando l'accertamento della nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito impugnato, per l'insussistenza degli addebiti, in ogni caso chiedendo accertarsi l'erroneità dei conteggi svolti nel verbale unico di accertamento.
Pagina 3 L' si è costituita in giudizio, producendo il verbale di dichiarazione sottoscritto dal Pt_1
legale rappresentante della società.
Il Giudice di prime cure riteneva fondato il primo titolo di addebito, relativo alla maggiorazione retributiva per il lavoro festivo, nel periodo oggetto di accertamento, ma solo per il personale addetto al negozio di CC, via Della Pergola.
Riteneva invece solo parzialmente fondata la pretesa dell' di assoggettare a Pt_1
contribuzione previdenziale le somme corrispondenti ai canoni di locazione che la società si era accollata per porre a disposizione di alcuni lavoratori due appartamenti. Il Giudice, infatti, riteneva non corretto il criterio applicato dall' per il relativo addebito contributivo e Pt_1
riteneva che il criterio corretto fosse quello della rendita catastale e che tale importo non potesse essere maggiorato con riferimento all'ammontare del canone effettivamente corrisposto da qualificarsi come spesa inerente.
Con riferimento al terzo titolo di addebito, il Giudice rilevava che il maggiore orario di lavoro svolto dai lavoratori , e fosse stato Parte_3 Per_9 Persona_8
dedotto sulla base delle segnalazioni fatte dagli stessi (in particolare, le prime due lavoratrici avevano anche reso testimonianza nell'odierno giudizio); per ciascuno dei lavoratori, il
Giudice individuava i periodi di maggiore contribuzione e le ore svolte. Per gli altri lavoratori, invece, il Giudice di prime cure riteneva che non ci fossero sufficienti elementi di prova idonei a corroborare l'accertamento ispettivo.
Infine, il Giudice disponeva che, sui debiti contributivi accertati, andassero corrisposti dalla società opponente gli interessi e le sanzioni previste per l'ipotesi di evasione contributiva.
In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso in opposizione, il Giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese processuali fra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza sostenendo di avere correttamente calcolato l'ammontare dei contributi dovuti a fronte dell'utilizzo da parte dei lavoratori degli appartamenti messi a loro disposizione dal datore di lavoro.
Nello specifico, l'Istituto previdenziale ha evidenziato che in sede ispettiva era stato accertato che la società aveva messo a disposizione degli appartamenti per alcuni lavoratori ( come provato dalle copie dei contratti di locazione e dall'elenco dei dipendenti alloggiati nel 2019, trasmessi dallo studio del consulente . Ha riferito di aver calcolato l'addebito sulla Per_10
base della documentazione fornita dalla società, assoggettando a contribuzione previdenziale i
Pagina 4 canoni di locazione degli appartamenti messi a disposizione ai lavoratori dall'appellata, e che questa si era interamente accollata, secondo i periodi e gli importi riferiti dal datore.
Ha precisato che il canone di locazione era stato addebitato in proporzione ai mesi di permanenza ed al numero di ospitanti, e ha contestato la decisione del Giudice di prime cure di ritenere imponibile soltanto il valore della sola rendita catastale anziché quello del canone.
Secondo la tesi del gravame costituirebbe reddito (e base imponibile contributiva) “qualunque somma ricevuta dal lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che le stesse somme vengano corrisposte dal datore di lavoro, purché tali somme vengano percepite in relazione al rapporto di lavoro”; di conseguenza, l'Istituto previdenziale Ha sostenuto che il canone d'affitto che si accollava il datore di lavoro rappresentasse una spesa inerente
(principio di inerenza).
Con il secondo motivo ha lamentato che erroneamente il primo giudice aveva escluso gli addebiti di omissione parziale e/o totale della contribuzione sulle ore di lavoro effettivamente svolte, ma non denunciate, in relazione ai lavoratori , , Persona_11 Persona_12
, , , , Persona_13 Per_14 Persona_15 Persona_6 [...]
E per i rispettivi periodi di riferimento ritenendo fondati Per_7 Persona_8
soltanto gli addebiti per e e ha chiesto la conferma dell'addebito Parte_3 Per_9
contributivo per tutti i lavoratori indicati. ha indicato a prova del maggior orario di Pt_1
lavoro svolto la mail inviata dallo studio del consulente del lavoro, che conteneva un elenco di nominativi (fra i quali vi erano tutti i lavoratori menzionati, ad eccezione di Persona_8
dei dipendenti per i quali era stato, dal mese di febbraio 2019, variato l'orario di lavoro sostenendo che la mail rappresentava l'esito di un'interlocuzione con il commercialista, al quale gli Ispettori avevano evidenziato l'incompatibilità tra l'orario di apertura del negozio e le ore regolarizzate, indicante come erano stati regolarizzati i lavoratori solo dal mese di febbraio 2019 in poi. Dunque, secondo la tesi di parte appellante, la società aveva comunicato agli Ispettori il maggiore e verosimile orario lavorativo dei dipendenti di cui all'addebito così da limitare l'addebito a tale data.
Ha anche rilevato che dalla consultazione dei LUL prodotti dalla società, emergeva che tutti i lavoratori erano stati regolarizzati “per sole 3 ore al giorno e mai di domenica o nei festivi ancorché il negozio era aperto”, e ha sottolineato che l'orario denunciato era incompatibile con la copertura delle esigenze dell'esercizio commerciale, pertanto era stato variato.
Con riferimento a inoltre, eccepita la propria estraneità alla Persona_8 Pt_1
conciliazione sinadacale- ha contestato la decisione del primo giudice di escludere l'addebito
Pagina 5 a seguito del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal lavoratore e ha evidenziato che
Con il predetto lavoratore aveva dichiarato a di aver da sempre svolto attività a tempo pieno per 10-11 ore al giorno dal lunedì alla domenica usufruendo di un giorno di riposo da ottobre
Ha anche contestato la mancata escussione del sig. come teste, ed ha insistito Persona_8
nella richiesta istruttoria.
Con memoria difensiva del 21/11/2024, la si è costituita in appello. CP_1
Sul primo motivo, eccependo la sussistenza della propria buona fede, ha evidenziato di aver contestato il criterio sostenuto dall' per calcolare la contribuzione, ma non la necessità Pt_1 dell'imposizione sul compenso in natura;
precisamente, ha rilevato che l'Istituto CP_1
previdenziale aveva utilizzato come base imponibile il canone di affitto dell'appartamento suddiviso per tutti gli occupanti, quando invece avrebbe a suo avviso dovuto applicare il criterio di cui all'art. 51 comma 4 lett c) TUIR, ossia la rendita catastale.
Ha anche eccepito l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dall' in quanto Pt_1
tardivamente proposta
Sul secondo motivo l'appellata ha difeso la sentenza ribadendo che l' non aveva dato Pt_1 prova dell'omissione parziale o totale delle ore di lavoro asseritamente attuata dalla società.
In particolare, in merito ai 7 lavoratori dell'elenco, la ha evidenziato che erano CP_1
stati individuati nella mail inviata dallo studio del consulente del lavoro agli ispettori il
20/02/2019, al fine di informarli delle variazioni dell'orario lavorativo di alcuni dipendenti a partire dalla menzionata data, e che tramite detta mail non era intervenuta una c.d. regolarizzazione ex post (come asseriva l' ). Pt_1
Infine, in merito alla posizione di (uno dei denuncianti da cui aveva preso via Persona_8
l'accertamento), la società ha rilevato che il predetto era stato ammesso come teste dal tribunale ma non si era presentato all'udienza fissata per l'istruttoria, per questo moytivo non era stato sentito. Il Giudice di prime cure aveva poi rigettato l'addebito che lo riguardava, sulla base del verbale di conciliazione sindacale prodotto, in cui il lavoratore riconosceva di aver lavorato dal 2013 per 18 ore a settimana, smentendo il maggior orario di lavoro accertato dagli Ispettori.
A tal proposito, l'appellata ha poi eccepito la tardività delle contestazioni di non avendo Pt_1 in alcun modo l' previdenziale svolto rilievi né sulla regolarità contributiva delle Pt_2
somme corrisposte al lavoratore da parte della società, né sul verbale di conciliazione prodotto.
Pagina 6 Sulle “ISTANZE ISTRUTTORIE”, la società appellata si è opposta alla riapertura della fase istruttoria richiesta dall' , adducendo ragioni di economia processuale, ha anche eccepito Pt_1
che sarebbe a suo avviso incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., dal momento che Per_8
sarebbe chiamato a deporre a proprio favore e che la Cassazione riteneva sussistente il divieto.
Solo per il caso in cui venisse ammessa la prova testimoniale richiesta dall'appellante,
l'appellata ha domandato di essere anch'essa ammessa alla prova testimoniale con il teste
[...]
Per_1
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calve alla presente sentenza.
*****
Preliminarmente deve darsi atto che ha impugnato la sentenza chiedendone la parziale Pt_1
riforma e lamentando:
1.Il mancato assoggettamento a contribuzione nel periodo gennaio 2025- febbraio 2019 dei canoni di locazione degli appartamenti messi a disposizione dei lavoratori senza alcun onere a carico degli stessi, avendo il tribunale ritenuto imponibile solo la somma corrispondente alla rendita catastale degli stessi.
2. L'omissione contributiva sulle ore effettivamente svolte e non denunciate dai lavoratori, avendo il primo giudice ritenuto non assolto l'onere di prova a carico dell'ente relativamente al maggior orario svolto dai lavoratori elencati nel verbale di accertamento.
La sentenza impugnata è invece divenuta definitiva relativamente alla posizione del lavoratore e agli addebiti a titolo di maggiorazione contributiva per il lavoro festivo (due Parte_5
domeniche al mese) sia per il personale non addetto al punto vendita di CC via Della
Pergola ( non ha fatto appello principale), sia, in mancanza di appello incidentale, Pt_1
relativamente alla condanna della appellata al pagamento delle maggiorazioni contributive sul lavoro festivo prestato nel punto vendita di CC.
L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
L'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'alloggio dato in uso ai lavoratori trova la disciplina ratione tempore applicabile nell'art 51 TUIR, DPR 22.12.1997 n. 917- che prevede al comma 4 ai fini della determinazione del reddito imponibile:
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.
Pagina 7 La Corte di Cassazione, con interpretazione a cui il Collegio ritiene di aderire, ha precisato “
Nella retribuzione imponibile a fini previdenziali, a norma della l. 30 aprile 1969 n. 153, nel testo vigente fino al 31 dicembre 1997 ed oggi sostituito dal d.lg. 2 settembre 1997 n. 314, devono essere comprese tutte le erogazioni (in denaro o in natura) provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazione nella costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma. Ne consegue che le cosiddette differenze di canone, corrisposte al lavoratore in base alla contrattazione collettiva per sollevarlo parzialmente dagli oneri della locazione dell'immobile messogli a disposizione a fini abitativi dal datore di lavoro, sono da ricomprendere nel suddetto concetto limitatamente al periodo temporale non travalicante la data del 31 dicembre 1997, mentre, per il periodo successivo, ai sensi dell'art. 6 del d.lg. n.
314 del 1997, i contributi debbono essere corrisposti sulla differenza tra la rendita catastale, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, ivi comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e il canone corrisposto. ( Cass 22739/2010)
In applicazione del criterio dettato dalla Suprema Corte non è condivisibile la tesi del gravame secondo cui il canone di affitto eccedente la rendita catastale che il datore di lavoro si accolla rappresenti una “spesa inerente” al fabbricato.
Quanto alla contribuzione relativa alle ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle denunciate, il
Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa dell' solo per i lavoratori e Pt_1 Pt_3 Pt_6
[..
. sostiene invece di avere assolto all'onere a proprio carico anche per gli altri lavoratori Pt_1
indicati a verbale (tutti regolarizzati per tre ore al giorno e mai di domenica o festivi) e indica quali mezzi di prova:
A9) la mail della consulente del lavoro della società (doc 8 ) in data 20.02.2019 del Pt_1
seguente tenore
Buongiorno, come d'accordi di seguito le indico i dipendenti per i quali è stato, dal mese di febbraio, variato l'orario di lavoro:
Sig. time (40 ore) Persona_16
Sig. > part time 75% (30 ore) Persona_17
Sig. => part time 75% (30 ore) Persona_18
Sig. => part time 75% (30 ore) Persona_4
Sig. > part time 75% (30 ore) Persona_5
Pagina 8 Sig. > part time 75% (30 ore) Persona_6
Sig. > full time (40 ore) Persona_7
b) le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante interrogato dagli Parte_4
ispettori il 20.2.2019 : “Riferisco inoltre che diversi lavoratori hanno prestato attività lavorativa in più come da lista fornita dallo studio del consulente in data odierna. Con riguardo alla lavoratrice ha lavorato per un certo numero di mesi per un numero di Pt_7
ore in più rispetto a quanto previsto dal contratto ed è stata ospitata in uno dei nostri appartamenti in affitto. Con riguardo alla lavoratrice dichiaro che ha Parte_3 svolto un numero di ore in più rispetto a quelle previste dal contratto almeno sino all'agosto del 2016. La signora svolgeva attività di commessa. Faccio presente che con Pt_3 [...]
è stato sottoscritto un accordo sindacale di € 2.000,00 per le ore di lavoro in più; per Per_8
quanto concerne credo abbia svolto più di due ore di lavoro al giorno in Parte_3
eccedenza a quanto previsto dal contratto.
Dell'accordo con sono fornite copie” (Doc.9) Persona_8
La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado nel ritenere che i mezzi di prova in esame non consentano di ritenere assolto l'onere probatorio a carico di , dalla mail e Pt_1
dalla dichiarazione sopra riportate non si può dedurre l'orario effettivo svolto da ciascun lavoratore dalla data di assunzione all'accertamento. Va inoltre evidenziato che gli ispettori verbalizzanti ben avrebbero potuto interrogare i lavoratori interessati riguardo l'orario di lavoro effettivo prestato nel periodo.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 nonché del DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria,
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Pagina 9 Respinge l'appello e conferma la sentenza del tribunale di CC n 70/2024;
Condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese di lite che liquida in complessivi €
3500,00 oltre oneri di lege e 15% spese generali forfettarie;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 19/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 10
N. R.G. 977/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 70/2024 del Tribunale di CC, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa TROVO', pubblicata il 13.03.2024 promossa da:
con l'avv. NADIA PEREGO e l'avv. ROBERTO MAIO, elettivamente domiciliato in Pt_1
Milano, via Savarè n.1, presso l'ufficio legale dell'ente contro con l'avv. STEFANIA SADUN, presso il cui Studio in Milano, Controparte_1
Via L. Tolstoj n. 41, è elettivamente domiciliata
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, riformare parzialmente la sentenza n. 70/2024 pronunciata e pubblicata in data 13/03/2024, non notificata, resa nel procedimento n. 413/2021 R.G.L. come corretta a seguito
Pagina 1 dell'accoglimento il 3/5/24 dell'istanza di correzione e per l'effetto accertare i seguenti debiti di ei confronti dell' Controparte_1 Pt_1
- la somma corrispondente alla contribuzione previdenziale dovuta per la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo (due domeniche al mese nel periodo oggetto di accertamento), prestato esclusivamente dal personale addetto al punto vendita di CC, via Della Pergola;
- l'addebito a titolo di contribuzione previdenziale calcolato sui canoni di locazione degli appartamenti messi a disposizione ai lavoratori dalla società ricorrente da ritenersi imponibili secondo i periodi gli importi di cui al verbale ispettivo;
- la somma corrispondente alla contribuzione previdenziale calcolata sul maggiore orario svolto con riferimento ai lavoratori , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
, , , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 [...]
secondo i periodi gli importi di cui al verbale ispettivo;
Per_8
- sanzioni per evasione ed interessi riferibili alle predette voci;
condannando in ogni caso il ricorrente al pagamento dei relativi importi o, comunque, al pagamento di quei diversi, maggiori o minori importi che risulteranno dovuti.
Per la PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa:
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare, poiché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto da Parte_2
e dunque confermare integralmente la sentenza n. 70/2024 del Tribunale di CC pubblicata in data 13/03/2024, come corretta in data 03/05/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con sentenza n.70/2024, il Tribunale di CC, in funzione di giudice del lavoro, ha parzialmente accolto le domande di la quale agiva per l'annullamento Controparte_1
dell'Avviso di Addebito n 36820210000239615000 notificatole il 28.09.2021, emesso a seguito di un accertamento ispettivo congiunto dell' e dell'Ispettorato del Lavoro presso Pt_1 il punto vendita di CC (via della Pergola n. 46), sfociato con l'emissione di un verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018014923 del 12/06/2019.
Il Tribunale, ha accertato la sussistenza dei debiti della società nei confronti dell' Pt_1
limitatamente ai seguenti importi:
Pagina 2 - la somma corrispondente alla contribuzione previdenziale dovuta per la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo (due domeniche al mese nel periodo oggetto di accertamento), prestato esclusivamente dal personale addetto al punto vendita di CC, via Della Pergola;
- € 1.309,46, a titolo di contribuzione previdenziale calcolata sull'imponibile riferito alla messa a disposizione di alloggi da parte del datore di lavoro e sulla base del criterio della rendita catastale;
- la somma corrispondente alla contribuzione previdenziale calcolata sul maggiore orario svolto con riferimento ai lavoratori (come accertato al punto c) del Parte_3
verbale unico di accertamento, ma solo fino al 11.2.2016) e (come accertato al Per_9
punto c) del verbale unico di accertamento);
- le sanzioni per evasione ed interessi riferibili alle predette voci.
Per il resto, ha annullato l'avviso di addebito opposto, compensando tra le parti le spese processuali.
aveva contestato alla società: il mancato adeguamento dell'imponibile contributivo alla Pt_1
maggiorazione per i turni di lavoro svolti durante le giornate festive nella misura di due giornate festive al mese;
l'omesso inserimento in busta paga degli importi di retribuzione imponibile derivanti dalla disponibilità degli appartamenti concessi in alloggio ai lavoratori nel periodo 2015-2019; l'omissione della registrazione delle ore di lavoro svolto, in tutto od in parte, retribuite senza emissione di alcun regolare documento.
La società opponendosi all'AVA, ha lamentato la sussistenza di vizi procedurali relativi all'attività ispettiva: nello specifico, aveva contestato l'indicazione nel primo verbale di
[...]
quale preposto o gerente, essendo invece un semplice commesso;
la mancata Per_1
consegna del verbale di primo accesso al legale rappresentante;
la mancanza di firma nella prima pagina delle dichiarazioni asseritamente rese dal legale rappresentante;
Parte_4 il difetto di motivazione del verbale di accertamento ed in particolare l'indicazione generica delle dichiarazioni dei lavoratori tra le fonti di prova, senza specificazione dei soggetti dichiaranti;
la mancanza di motivazione dei conteggi e la motivazione apparente delle contestazioni.
Nel merito ha lamentato l'infondatezza delle contestazioni, domandando l'accertamento della nullità e/o annullabilità dell'avviso di addebito impugnato, per l'insussistenza degli addebiti, in ogni caso chiedendo accertarsi l'erroneità dei conteggi svolti nel verbale unico di accertamento.
Pagina 3 L' si è costituita in giudizio, producendo il verbale di dichiarazione sottoscritto dal Pt_1
legale rappresentante della società.
Il Giudice di prime cure riteneva fondato il primo titolo di addebito, relativo alla maggiorazione retributiva per il lavoro festivo, nel periodo oggetto di accertamento, ma solo per il personale addetto al negozio di CC, via Della Pergola.
Riteneva invece solo parzialmente fondata la pretesa dell' di assoggettare a Pt_1
contribuzione previdenziale le somme corrispondenti ai canoni di locazione che la società si era accollata per porre a disposizione di alcuni lavoratori due appartamenti. Il Giudice, infatti, riteneva non corretto il criterio applicato dall' per il relativo addebito contributivo e Pt_1
riteneva che il criterio corretto fosse quello della rendita catastale e che tale importo non potesse essere maggiorato con riferimento all'ammontare del canone effettivamente corrisposto da qualificarsi come spesa inerente.
Con riferimento al terzo titolo di addebito, il Giudice rilevava che il maggiore orario di lavoro svolto dai lavoratori , e fosse stato Parte_3 Per_9 Persona_8
dedotto sulla base delle segnalazioni fatte dagli stessi (in particolare, le prime due lavoratrici avevano anche reso testimonianza nell'odierno giudizio); per ciascuno dei lavoratori, il
Giudice individuava i periodi di maggiore contribuzione e le ore svolte. Per gli altri lavoratori, invece, il Giudice di prime cure riteneva che non ci fossero sufficienti elementi di prova idonei a corroborare l'accertamento ispettivo.
Infine, il Giudice disponeva che, sui debiti contributivi accertati, andassero corrisposti dalla società opponente gli interessi e le sanzioni previste per l'ipotesi di evasione contributiva.
In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso in opposizione, il Giudice di prime cure disponeva la compensazione delle spese processuali fra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Pt_1
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza sostenendo di avere correttamente calcolato l'ammontare dei contributi dovuti a fronte dell'utilizzo da parte dei lavoratori degli appartamenti messi a loro disposizione dal datore di lavoro.
Nello specifico, l'Istituto previdenziale ha evidenziato che in sede ispettiva era stato accertato che la società aveva messo a disposizione degli appartamenti per alcuni lavoratori ( come provato dalle copie dei contratti di locazione e dall'elenco dei dipendenti alloggiati nel 2019, trasmessi dallo studio del consulente . Ha riferito di aver calcolato l'addebito sulla Per_10
base della documentazione fornita dalla società, assoggettando a contribuzione previdenziale i
Pagina 4 canoni di locazione degli appartamenti messi a disposizione ai lavoratori dall'appellata, e che questa si era interamente accollata, secondo i periodi e gli importi riferiti dal datore.
Ha precisato che il canone di locazione era stato addebitato in proporzione ai mesi di permanenza ed al numero di ospitanti, e ha contestato la decisione del Giudice di prime cure di ritenere imponibile soltanto il valore della sola rendita catastale anziché quello del canone.
Secondo la tesi del gravame costituirebbe reddito (e base imponibile contributiva) “qualunque somma ricevuta dal lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che le stesse somme vengano corrisposte dal datore di lavoro, purché tali somme vengano percepite in relazione al rapporto di lavoro”; di conseguenza, l'Istituto previdenziale Ha sostenuto che il canone d'affitto che si accollava il datore di lavoro rappresentasse una spesa inerente
(principio di inerenza).
Con il secondo motivo ha lamentato che erroneamente il primo giudice aveva escluso gli addebiti di omissione parziale e/o totale della contribuzione sulle ore di lavoro effettivamente svolte, ma non denunciate, in relazione ai lavoratori , , Persona_11 Persona_12
, , , , Persona_13 Per_14 Persona_15 Persona_6 [...]
E per i rispettivi periodi di riferimento ritenendo fondati Per_7 Persona_8
soltanto gli addebiti per e e ha chiesto la conferma dell'addebito Parte_3 Per_9
contributivo per tutti i lavoratori indicati. ha indicato a prova del maggior orario di Pt_1
lavoro svolto la mail inviata dallo studio del consulente del lavoro, che conteneva un elenco di nominativi (fra i quali vi erano tutti i lavoratori menzionati, ad eccezione di Persona_8
dei dipendenti per i quali era stato, dal mese di febbraio 2019, variato l'orario di lavoro sostenendo che la mail rappresentava l'esito di un'interlocuzione con il commercialista, al quale gli Ispettori avevano evidenziato l'incompatibilità tra l'orario di apertura del negozio e le ore regolarizzate, indicante come erano stati regolarizzati i lavoratori solo dal mese di febbraio 2019 in poi. Dunque, secondo la tesi di parte appellante, la società aveva comunicato agli Ispettori il maggiore e verosimile orario lavorativo dei dipendenti di cui all'addebito così da limitare l'addebito a tale data.
Ha anche rilevato che dalla consultazione dei LUL prodotti dalla società, emergeva che tutti i lavoratori erano stati regolarizzati “per sole 3 ore al giorno e mai di domenica o nei festivi ancorché il negozio era aperto”, e ha sottolineato che l'orario denunciato era incompatibile con la copertura delle esigenze dell'esercizio commerciale, pertanto era stato variato.
Con riferimento a inoltre, eccepita la propria estraneità alla Persona_8 Pt_1
conciliazione sinadacale- ha contestato la decisione del primo giudice di escludere l'addebito
Pagina 5 a seguito del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto dal lavoratore e ha evidenziato che
Con il predetto lavoratore aveva dichiarato a di aver da sempre svolto attività a tempo pieno per 10-11 ore al giorno dal lunedì alla domenica usufruendo di un giorno di riposo da ottobre
Ha anche contestato la mancata escussione del sig. come teste, ed ha insistito Persona_8
nella richiesta istruttoria.
Con memoria difensiva del 21/11/2024, la si è costituita in appello. CP_1
Sul primo motivo, eccependo la sussistenza della propria buona fede, ha evidenziato di aver contestato il criterio sostenuto dall' per calcolare la contribuzione, ma non la necessità Pt_1 dell'imposizione sul compenso in natura;
precisamente, ha rilevato che l'Istituto CP_1
previdenziale aveva utilizzato come base imponibile il canone di affitto dell'appartamento suddiviso per tutti gli occupanti, quando invece avrebbe a suo avviso dovuto applicare il criterio di cui all'art. 51 comma 4 lett c) TUIR, ossia la rendita catastale.
Ha anche eccepito l'inammissibilità dell'eccezione sollevata dall' in quanto Pt_1
tardivamente proposta
Sul secondo motivo l'appellata ha difeso la sentenza ribadendo che l' non aveva dato Pt_1 prova dell'omissione parziale o totale delle ore di lavoro asseritamente attuata dalla società.
In particolare, in merito ai 7 lavoratori dell'elenco, la ha evidenziato che erano CP_1
stati individuati nella mail inviata dallo studio del consulente del lavoro agli ispettori il
20/02/2019, al fine di informarli delle variazioni dell'orario lavorativo di alcuni dipendenti a partire dalla menzionata data, e che tramite detta mail non era intervenuta una c.d. regolarizzazione ex post (come asseriva l' ). Pt_1
Infine, in merito alla posizione di (uno dei denuncianti da cui aveva preso via Persona_8
l'accertamento), la società ha rilevato che il predetto era stato ammesso come teste dal tribunale ma non si era presentato all'udienza fissata per l'istruttoria, per questo moytivo non era stato sentito. Il Giudice di prime cure aveva poi rigettato l'addebito che lo riguardava, sulla base del verbale di conciliazione sindacale prodotto, in cui il lavoratore riconosceva di aver lavorato dal 2013 per 18 ore a settimana, smentendo il maggior orario di lavoro accertato dagli Ispettori.
A tal proposito, l'appellata ha poi eccepito la tardività delle contestazioni di non avendo Pt_1 in alcun modo l' previdenziale svolto rilievi né sulla regolarità contributiva delle Pt_2
somme corrisposte al lavoratore da parte della società, né sul verbale di conciliazione prodotto.
Pagina 6 Sulle “ISTANZE ISTRUTTORIE”, la società appellata si è opposta alla riapertura della fase istruttoria richiesta dall' , adducendo ragioni di economia processuale, ha anche eccepito Pt_1
che sarebbe a suo avviso incapace di testimoniare ex art. 246 c.p.c., dal momento che Per_8
sarebbe chiamato a deporre a proprio favore e che la Cassazione riteneva sussistente il divieto.
Solo per il caso in cui venisse ammessa la prova testimoniale richiesta dall'appellante,
l'appellata ha domandato di essere anch'essa ammessa alla prova testimoniale con il teste
[...]
Per_1
All'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della discussione dei difensori, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calve alla presente sentenza.
*****
Preliminarmente deve darsi atto che ha impugnato la sentenza chiedendone la parziale Pt_1
riforma e lamentando:
1.Il mancato assoggettamento a contribuzione nel periodo gennaio 2025- febbraio 2019 dei canoni di locazione degli appartamenti messi a disposizione dei lavoratori senza alcun onere a carico degli stessi, avendo il tribunale ritenuto imponibile solo la somma corrispondente alla rendita catastale degli stessi.
2. L'omissione contributiva sulle ore effettivamente svolte e non denunciate dai lavoratori, avendo il primo giudice ritenuto non assolto l'onere di prova a carico dell'ente relativamente al maggior orario svolto dai lavoratori elencati nel verbale di accertamento.
La sentenza impugnata è invece divenuta definitiva relativamente alla posizione del lavoratore e agli addebiti a titolo di maggiorazione contributiva per il lavoro festivo (due Parte_5
domeniche al mese) sia per il personale non addetto al punto vendita di CC via Della
Pergola ( non ha fatto appello principale), sia, in mancanza di appello incidentale, Pt_1
relativamente alla condanna della appellata al pagamento delle maggiorazioni contributive sul lavoro festivo prestato nel punto vendita di CC.
L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
L'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'alloggio dato in uso ai lavoratori trova la disciplina ratione tempore applicabile nell'art 51 TUIR, DPR 22.12.1997 n. 917- che prevede al comma 4 ai fini della determinazione del reddito imponibile:
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso.
Pagina 7 La Corte di Cassazione, con interpretazione a cui il Collegio ritiene di aderire, ha precisato “
Nella retribuzione imponibile a fini previdenziali, a norma della l. 30 aprile 1969 n. 153, nel testo vigente fino al 31 dicembre 1997 ed oggi sostituito dal d.lg. 2 settembre 1997 n. 314, devono essere comprese tutte le erogazioni (in denaro o in natura) provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazione nella costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma. Ne consegue che le cosiddette differenze di canone, corrisposte al lavoratore in base alla contrattazione collettiva per sollevarlo parzialmente dagli oneri della locazione dell'immobile messogli a disposizione a fini abitativi dal datore di lavoro, sono da ricomprendere nel suddetto concetto limitatamente al periodo temporale non travalicante la data del 31 dicembre 1997, mentre, per il periodo successivo, ai sensi dell'art. 6 del d.lg. n.
314 del 1997, i contributi debbono essere corrisposti sulla differenza tra la rendita catastale, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, ivi comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e il canone corrisposto. ( Cass 22739/2010)
In applicazione del criterio dettato dalla Suprema Corte non è condivisibile la tesi del gravame secondo cui il canone di affitto eccedente la rendita catastale che il datore di lavoro si accolla rappresenti una “spesa inerente” al fabbricato.
Quanto alla contribuzione relativa alle ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle denunciate, il
Tribunale ha ritenuto fondata la pretesa dell' solo per i lavoratori e Pt_1 Pt_3 Pt_6
[..
. sostiene invece di avere assolto all'onere a proprio carico anche per gli altri lavoratori Pt_1
indicati a verbale (tutti regolarizzati per tre ore al giorno e mai di domenica o festivi) e indica quali mezzi di prova:
A9) la mail della consulente del lavoro della società (doc 8 ) in data 20.02.2019 del Pt_1
seguente tenore
Buongiorno, come d'accordi di seguito le indico i dipendenti per i quali è stato, dal mese di febbraio, variato l'orario di lavoro:
Sig. time (40 ore) Persona_16
Sig. > part time 75% (30 ore) Persona_17
Sig. => part time 75% (30 ore) Persona_18
Sig. => part time 75% (30 ore) Persona_4
Sig. > part time 75% (30 ore) Persona_5
Pagina 8 Sig. > part time 75% (30 ore) Persona_6
Sig. > full time (40 ore) Persona_7
b) le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante interrogato dagli Parte_4
ispettori il 20.2.2019 : “Riferisco inoltre che diversi lavoratori hanno prestato attività lavorativa in più come da lista fornita dallo studio del consulente in data odierna. Con riguardo alla lavoratrice ha lavorato per un certo numero di mesi per un numero di Pt_7
ore in più rispetto a quanto previsto dal contratto ed è stata ospitata in uno dei nostri appartamenti in affitto. Con riguardo alla lavoratrice dichiaro che ha Parte_3 svolto un numero di ore in più rispetto a quelle previste dal contratto almeno sino all'agosto del 2016. La signora svolgeva attività di commessa. Faccio presente che con Pt_3 [...]
è stato sottoscritto un accordo sindacale di € 2.000,00 per le ore di lavoro in più; per Per_8
quanto concerne credo abbia svolto più di due ore di lavoro al giorno in Parte_3
eccedenza a quanto previsto dal contratto.
Dell'accordo con sono fornite copie” (Doc.9) Persona_8
La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado nel ritenere che i mezzi di prova in esame non consentano di ritenere assolto l'onere probatorio a carico di , dalla mail e Pt_1
dalla dichiarazione sopra riportate non si può dedurre l'orario effettivo svolto da ciascun lavoratore dalla data di assunzione all'accertamento. Va inoltre evidenziato che gli ispettori verbalizzanti ben avrebbero potuto interrogare i lavoratori interessati riguardo l'orario di lavoro effettivo prestato nel periodo.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza. Esse vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55 nonché del DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria,
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Pagina 9 Respinge l'appello e conferma la sentenza del tribunale di CC n 70/2024;
Condanna l'appellante a rimborsare a controparte le spese di lite che liquida in complessivi €
3500,00 oltre oneri di lege e 15% spese generali forfettarie;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 19/03/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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