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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/04/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2278/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to DE LUCA GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE - contumace
OGGETTO: opposizione ex art. 170 del dpr n. 115/2002 – art. 15 del d.l. n. 150/2011 in opposizione a revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato in materia civile;
CONCLUSIONI: come da note ex 281 sexies e 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente per l'udienza del 14 aprile 2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Esaminato il ricorso, depositato il 7.05.2024 ex artt. 15 D. lgs. n. 150/2011, 170 D.P.R. n. 115/2002
e 281 decies c.p.c., con cui ha chiesto che il Tribunale adìto Parte_1
annullasse il decreto del Tribunale di Foggia, emesso in data 18/04/2024, di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposto in favore della stessa (n. 6 del 22/03/2023) e rigetto dell'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. Giuseppe De Luca e, per l'effetto, procedesse alla liquidazione del compenso del difensore per l'attività esercitata nei confronti della patrocinata nell'ambito del giudizio ex art. 316, 337bis e 337 ter c.c. iscritto al n. RG 1362/2023; rilevato che il decreto impugnato ha disposto la revoca del beneficio con la motivazione che “alla stregua della documentazione versata in atti da parte ricorrente non risulta documentata
l'iscrizione dell'avv. Giuseppe De Luca negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo
(art. 80 TU n. 115/2002)”; dato atto che la ricorrente ha proposto opposizione al predetto decreto, deducendo che, in mancanza di documentazione dell'iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, il Collegio avrebbe potuto richiedere un'integrazione documentale e che, in ogni caso, avrebbe potuto evincere autonomamente le informazioni necessarie ai fini di una corretta decisione, trattandosi di un elenco pubblico accessibile a tutti;
dato atto che parte opposta non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia;
rilevato che, con ordinanza del 15.10.2024, il Giudice, letti gli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha fissato, per la discussione della causa, l'udienza del 14.04.2025, assegnando termine perentorio fino tale data, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché termine fino a dieci giorni prima di tale data per il deposito di memorie di discussione e riservando, all'esito, la causa in decisione;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato note scritte in data 7.04.2025; ritenuto, nel merito, che l'opposizione vada rigettata, atteso che, ai sensi dell'art. 83 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, comma 3-bis. “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, e perciò, al fine di consentire al giudice di provvedere, l'istante avrebbe dovuto articolare la domanda, completa di tutta la documentazione necessaria, comprensiva dell'iscrizione all'Albo speciale per il gratuito patrocinio per tutta la durata del procedimento;
ritenuto che
il comma 3 bis, che trova la sua ratio nell'esigenza di controllare e prevedere la spesa pubblica, non ammette alcuna cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi, con conseguente impossibilità per il difensore della parte beneficiata di produrre ulteriore documentazione a fase del processo già definita;
ritenuto, quindi, in tale contesto normativo, che, laddove il difensore non depositi tempestivamente, unitamente alla domanda di liquidazione del compenso, tutta la documentazione a tal fine necessaria, venendo in gioco diritti disponibili, tale comportamento debba essere inteso quale carenza dell'onere probatorio sullo stesso incombente;
rilevato che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'Albo speciale di cui all'art. 81 d.P.R. 115/02 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso, anche se l'ammissione al patrocinio medesimo sia avvenuta prima della vigenza del citato testo unico, purché dopo l'entrata in vigore della l. 134/01, in quanto l'art. 17 bis di quest'ultima, pur essendosi limitato ad istituire il predetto albo speciale, ha comportato in modo implicito, ma inequivocabile, la necessità dell'iscrizione ad esso quale condizione per l'assunzione della difesa fiduciaria di chi è stato ammesso a tale patrocinio”
(Cassazione penale , sez. I , 11/05/2004 , n. 25105); ritenuto che nessuna integrazione postuma sia ammissibile allorquando manchi completamente – e non sia semplicemente da completare - la documentazione utile a vagliare la fondatezza e meritevolezza del beneficio, non potendo il Giudice, per ragioni di economia processuale, supplire alle carenze e alle dimenticanze dell'istante in sede di richiesta di liquidazione, essendo suo preciso onere formulare una richiesta specifica e corredata dagli elementi a sostegno della stessa;
rilevato che, nel caso in esame, la mancata totale produzione dell'iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente, al termine dell'espletamento del suo mandato, ha precluso al Tribunale la possibilità di esaminare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, con ciò condividendosi pienamente quanto rilevato dal Collegio con il provvedimento impugnato;
ritenuto che
la domanda deve, conseguentemente, essere rigettata;
considerato che
, stante la contumacia del resistente e la soccombenza della ricorrente, nulla va disposto in ordine alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, in data 18/04/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2278/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to DE LUCA GIUSEPPE;
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE - contumace
OGGETTO: opposizione ex art. 170 del dpr n. 115/2002 – art. 15 del d.l. n. 150/2011 in opposizione a revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato in materia civile;
CONCLUSIONI: come da note ex 281 sexies e 127 ter c.p.c. depositate da parte ricorrente per l'udienza del 14 aprile 2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Esaminato il ricorso, depositato il 7.05.2024 ex artt. 15 D. lgs. n. 150/2011, 170 D.P.R. n. 115/2002
e 281 decies c.p.c., con cui ha chiesto che il Tribunale adìto Parte_1
annullasse il decreto del Tribunale di Foggia, emesso in data 18/04/2024, di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato disposto in favore della stessa (n. 6 del 22/03/2023) e rigetto dell'istanza di liquidazione avanzata dall'avv. Giuseppe De Luca e, per l'effetto, procedesse alla liquidazione del compenso del difensore per l'attività esercitata nei confronti della patrocinata nell'ambito del giudizio ex art. 316, 337bis e 337 ter c.c. iscritto al n. RG 1362/2023; rilevato che il decreto impugnato ha disposto la revoca del beneficio con la motivazione che “alla stregua della documentazione versata in atti da parte ricorrente non risulta documentata
l'iscrizione dell'avv. Giuseppe De Luca negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo
(art. 80 TU n. 115/2002)”; dato atto che la ricorrente ha proposto opposizione al predetto decreto, deducendo che, in mancanza di documentazione dell'iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, il Collegio avrebbe potuto richiedere un'integrazione documentale e che, in ogni caso, avrebbe potuto evincere autonomamente le informazioni necessarie ai fini di una corretta decisione, trattandosi di un elenco pubblico accessibile a tutti;
dato atto che parte opposta non si è costituita e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia;
rilevato che, con ordinanza del 15.10.2024, il Giudice, letti gli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter c.p.c., ha fissato, per la discussione della causa, l'udienza del 14.04.2025, assegnando termine perentorio fino tale data, per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché termine fino a dieci giorni prima di tale data per il deposito di memorie di discussione e riservando, all'esito, la causa in decisione;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato note scritte in data 7.04.2025; ritenuto, nel merito, che l'opposizione vada rigettata, atteso che, ai sensi dell'art. 83 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del
2002, comma 3-bis. “il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, e perciò, al fine di consentire al giudice di provvedere, l'istante avrebbe dovuto articolare la domanda, completa di tutta la documentazione necessaria, comprensiva dell'iscrizione all'Albo speciale per il gratuito patrocinio per tutta la durata del procedimento;
ritenuto che
il comma 3 bis, che trova la sua ratio nell'esigenza di controllare e prevedere la spesa pubblica, non ammette alcuna cesura tra la conclusione del giudizio e il provvedimento giudiziale che liquida i compensi, con conseguente impossibilità per il difensore della parte beneficiata di produrre ulteriore documentazione a fase del processo già definita;
ritenuto, quindi, in tale contesto normativo, che, laddove il difensore non depositi tempestivamente, unitamente alla domanda di liquidazione del compenso, tutta la documentazione a tal fine necessaria, venendo in gioco diritti disponibili, tale comportamento debba essere inteso quale carenza dell'onere probatorio sullo stesso incombente;
rilevato che “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'iscrizione del difensore nell'Albo speciale di cui all'art. 81 d.P.R. 115/02 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) costituisce presupposto necessario per l'assunzione dell'incarico e per la conseguente liquidazione del compenso, anche se l'ammissione al patrocinio medesimo sia avvenuta prima della vigenza del citato testo unico, purché dopo l'entrata in vigore della l. 134/01, in quanto l'art. 17 bis di quest'ultima, pur essendosi limitato ad istituire il predetto albo speciale, ha comportato in modo implicito, ma inequivocabile, la necessità dell'iscrizione ad esso quale condizione per l'assunzione della difesa fiduciaria di chi è stato ammesso a tale patrocinio”
(Cassazione penale , sez. I , 11/05/2004 , n. 25105); ritenuto che nessuna integrazione postuma sia ammissibile allorquando manchi completamente – e non sia semplicemente da completare - la documentazione utile a vagliare la fondatezza e meritevolezza del beneficio, non potendo il Giudice, per ragioni di economia processuale, supplire alle carenze e alle dimenticanze dell'istante in sede di richiesta di liquidazione, essendo suo preciso onere formulare una richiesta specifica e corredata dagli elementi a sostegno della stessa;
rilevato che, nel caso in esame, la mancata totale produzione dell'iscrizione del difensore negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente, al termine dell'espletamento del suo mandato, ha precluso al Tribunale la possibilità di esaminare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, con ciò condividendosi pienamente quanto rilevato dal Collegio con il provvedimento impugnato;
ritenuto che
la domanda deve, conseguentemente, essere rigettata;
considerato che
, stante la contumacia del resistente e la soccombenza della ricorrente, nulla va disposto in ordine alle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'interposta opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia, in data 18/04/2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura