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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa CA Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 1695/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. VALENTINI GIULIA
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'abogado BONICOLI ALESSIO e dall'avv. DOMENICO PAVONE
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 15 ottobre 2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale. I difensori chiedevano concedersi rinvio al fine di depositare l'accordo. All'udienza del 24 novembre 2025
i difensori depositavano l'accordo e precisavano in maniera congiunta le conclusioni.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Le parti hanno concordato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nel senso che: ” 1. Il figlio minore sarà affidato Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso l'abitazione materna sita in Montecompatri (RM) Via Casale Campanella 175; 2. Il sig. compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche Controparte_1
e sportive del figlio, potrà tenere con sé quando lo desidera, previo accordo Per_1
con la madre. In tutti i casi, il padre avrà diritto ad esercitare la frequentazione secondo le seguenti modalità; durante la settimana ogni martedì e giovedì dall'uscita di scuola del minore ove il padre si recherà personalmente a prenderlo e fino alle ore 20.00 quando lo stesso lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
durante il fine settimana compatibilmente agli orari di lavoro a settimane alterne dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 18.00, quando il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna. Al riguardo si precisa che il minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna nella giornata di Per_1
sua spettanza (venerdì sera alternati) solamente a partire dal momento in cui il
Sig. assicurerà una stanza adibita esclusivamente per il minore presso la CP_1
propria residenza e una connessione internet funzionante, così da garantire al figlioletto un ambiente confortevole e personale dove poter pernottare e, a titolo esemplificativo, svolgere con facilità i compiti scolastici;
durante le festività natalizie il figlio minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre con la madre, e la giornata del 25 dicembre a partire dalle ore 11.00 con il padre, che riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna alle ore 22.00 del 25
pagina 2 di 5 dicembre, e, rispettando i medesimi orari, la giornata del 31 dicembre con la madre e quella del 1° gennaio con il padre, ad anni alterni;
vacanze pasquali il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì di Pasquetta con il padre, il tutto ad anni alterni;
festività infrasettimanali Ad anni alterni con ogni genitore tutte le festività infrasettimanali (come a titolo esemplificativo ma non esaustivo il 25 aprile ed il primo maggio); 3 vacanze estive il figlio minore, come sempre fatto, frequenterà un centro estivo – la cui spesa verrà sostenuta nelle quote spettanti a ciascun genitore secondo quanto previsto per le spese straordinarie – dalla chiusura della scuola a giungo e sino alla fine del mese di luglio, mentre per il mese di agosto il minore starà, in modo alternato per tutto il mese, una settimana con la madre ed una con il padre. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Nel giorno della Festa del Papà e nel giorno del compleanno del Sig. , CP_1
indipendentemente dal calendario di visite ordinario, il minore trascorrerà la giornata con il padre nonché analogamente trascorrerà con la sig.ra Per_1
il giorno della Festa della Mamma e del di lei compleanno. I genitori si Parte_1
impegnano, inoltre, a trascorrere entrambi il compleanno del figlio con lo stesso, secondo le modalità o l'organizzazione che saranno di volta in volta concordate dalle parti tenendo conto della volontà del minore e, in mancanza, Per_1
trascorrerà la ricorrenza ad anni alterni con ciascun genitore.
3. Le parti riconoscono che i periodi sopra indicati saranno in ogni caso flessibili in considerazione delle esigenze lavorative e dell'interesse del figlio. Così, nel caso in cui in uno dei weekend di spettanza uno dei genitori sia assente, concorderà il recupero nel primo weekend utile.
4. Le parti si obbligano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Mantenimento del figlio minore Il sig. corrisponderà a mezzo bonifico CP_1
alla sig.ra , a titolo di mantenimento per il figlio minore, l'assegno Parte_1 mensile di € 500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di novembre 2025
pagina 3 di 5 (compreso). Il Sig. corrisponderà inoltre, a partire dal mese di novembre CP_1
2025 (compreso), l'importo pari ad € 600,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile sito in Montecompatri (RM) Via Casale Campanella 175, ove è collocato il minore ivi abitandovi con la madre, versandolo direttamente nelle mani del proprietario dell'immobile. Il Sig. si obbliga a corrispondere CP_1
integralmente il canone di locazione (pari ad € 600,00) per la durata di sei mesi, a partire dal mese di novembre 2025 (compreso) e sino al mese di aprile 2026
(compreso);
5. Le spese straordinarie, così come identificate nel Protocollo
d'intesa del Tribunale di Velletri del 30.03.2015, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per il Sig. e nella misura del 50% per la CP_1
Sig.ra . 4 Le spese di lite sono interamente compensate”. Parte_1
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1
per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Controparte_1
minore , secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto, Persona_1 indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 4 di 5 Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 3 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa CA Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 1695/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. VALENTINI GIULIA
E
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'abogado BONICOLI ALESSIO e dall'avv. DOMENICO PAVONE
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 15 ottobre 2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale. I difensori chiedevano concedersi rinvio al fine di depositare l'accordo. All'udienza del 24 novembre 2025
i difensori depositavano l'accordo e precisavano in maniera congiunta le conclusioni.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Le parti hanno concordato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nel senso che: ” 1. Il figlio minore sarà affidato Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e collocato in via prevalente presso l'abitazione materna sita in Montecompatri (RM) Via Casale Campanella 175; 2. Il sig. compatibilmente con le esigenze scolastiche, extrascolastiche Controparte_1
e sportive del figlio, potrà tenere con sé quando lo desidera, previo accordo Per_1
con la madre. In tutti i casi, il padre avrà diritto ad esercitare la frequentazione secondo le seguenti modalità; durante la settimana ogni martedì e giovedì dall'uscita di scuola del minore ove il padre si recherà personalmente a prenderlo e fino alle ore 20.00 quando lo stesso lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
durante il fine settimana compatibilmente agli orari di lavoro a settimane alterne dal venerdì dalle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 18.00, quando il padre riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna. Al riguardo si precisa che il minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna nella giornata di Per_1
sua spettanza (venerdì sera alternati) solamente a partire dal momento in cui il
Sig. assicurerà una stanza adibita esclusivamente per il minore presso la CP_1
propria residenza e una connessione internet funzionante, così da garantire al figlioletto un ambiente confortevole e personale dove poter pernottare e, a titolo esemplificativo, svolgere con facilità i compiti scolastici;
durante le festività natalizie il figlio minore trascorrerà la giornata del 24 dicembre con la madre, e la giornata del 25 dicembre a partire dalle ore 11.00 con il padre, che riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna alle ore 22.00 del 25
pagina 2 di 5 dicembre, e, rispettando i medesimi orari, la giornata del 31 dicembre con la madre e quella del 1° gennaio con il padre, ad anni alterni;
vacanze pasquali il figlio minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì di Pasquetta con il padre, il tutto ad anni alterni;
festività infrasettimanali Ad anni alterni con ogni genitore tutte le festività infrasettimanali (come a titolo esemplificativo ma non esaustivo il 25 aprile ed il primo maggio); 3 vacanze estive il figlio minore, come sempre fatto, frequenterà un centro estivo – la cui spesa verrà sostenuta nelle quote spettanti a ciascun genitore secondo quanto previsto per le spese straordinarie – dalla chiusura della scuola a giungo e sino alla fine del mese di luglio, mentre per il mese di agosto il minore starà, in modo alternato per tutto il mese, una settimana con la madre ed una con il padre. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Nel giorno della Festa del Papà e nel giorno del compleanno del Sig. , CP_1
indipendentemente dal calendario di visite ordinario, il minore trascorrerà la giornata con il padre nonché analogamente trascorrerà con la sig.ra Per_1
il giorno della Festa della Mamma e del di lei compleanno. I genitori si Parte_1
impegnano, inoltre, a trascorrere entrambi il compleanno del figlio con lo stesso, secondo le modalità o l'organizzazione che saranno di volta in volta concordate dalle parti tenendo conto della volontà del minore e, in mancanza, Per_1
trascorrerà la ricorrenza ad anni alterni con ciascun genitore.
3. Le parti riconoscono che i periodi sopra indicati saranno in ogni caso flessibili in considerazione delle esigenze lavorative e dell'interesse del figlio. Così, nel caso in cui in uno dei weekend di spettanza uno dei genitori sia assente, concorderà il recupero nel primo weekend utile.
4. Le parti si obbligano a fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
Mantenimento del figlio minore Il sig. corrisponderà a mezzo bonifico CP_1
alla sig.ra , a titolo di mantenimento per il figlio minore, l'assegno Parte_1 mensile di € 500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di novembre 2025
pagina 3 di 5 (compreso). Il Sig. corrisponderà inoltre, a partire dal mese di novembre CP_1
2025 (compreso), l'importo pari ad € 600,00 a titolo di canone di locazione dell'immobile sito in Montecompatri (RM) Via Casale Campanella 175, ove è collocato il minore ivi abitandovi con la madre, versandolo direttamente nelle mani del proprietario dell'immobile. Il Sig. si obbliga a corrispondere CP_1
integralmente il canone di locazione (pari ad € 600,00) per la durata di sei mesi, a partire dal mese di novembre 2025 (compreso) e sino al mese di aprile 2026
(compreso);
5. Le spese straordinarie, così come identificate nel Protocollo
d'intesa del Tribunale di Velletri del 30.03.2015, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per il Sig. e nella misura del 50% per la CP_1
Sig.ra . 4 Le spese di lite sono interamente compensate”. Parte_1
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1
per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Controparte_1
minore , secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto, Persona_1 indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 4 di 5 Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 3 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa CA Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 5 di 5