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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/04/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
08/11/2024, assunto in decisione in data 15/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 23/04/1969, con l'avvocato CALVI CARLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], non costituita;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione personale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.04.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, nei seguenti termini:
In via principale nel merito:
pagina 1 di 3 Pronunciare la separazione personale di , nato il [...] a [...] Persona_1
Giovanni (MI) (C.F. ) e , nata il [...] ad [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), coniugati il 09/06/1991 a Sesto San Giovanni (MI), Atto N. 108 parte II serie A C.F._2
- anno 1991 - Comune di Sesto San Giovanni (MI).
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nato il [...] a [...] Persona_1
Giovanni (MI) (C.F. ) e , nata il [...] ad [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), contratto il 09/06/1991 a Sesto San Giovanni (MI) , Atto N. 108 parte II serie A C.F._2
- anno 1991 - Comune di Sesto San Giovanni (Mi) ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Con vittoria di spese e compensi professionali.
*****
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 ricorreva nei confronti di Persona_1 CP_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale ed esponendo che dal loro matrimonio, contratto a Sesto San Giovanni in data 09.06.1991, erano nati due figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente dava atto che, essendo ormai venuto del tutto meno l'affectio coniugalis, da tempo perdurava la separazione di fatto di tal guisa che non era auspicabile il ricostituirsi del sodalizio matrimoniale.
Altresì, dichiarava l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e per l'effetto nessuna statuizione Per_1 di natura patrimoniale veniva richiesta.
All'udienza del 15.04.2025, ove non compariva personalmente e non risultava neppure costituita il CP_1
Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta.
Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo, anche in punto di rimessione della causa sul ruolo per la successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
pagina 2 di 3 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dal ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta, vista l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e rilevata l'assenza di richieste di natura patrimoniale.
III. Avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI), per le annotazioni di legge (atto n. 108, parte II, serie A, anno 1991);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott.ssa Claudia BONOMI Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
08/11/2024, assunto in decisione in data 15/04/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(MI) il 23/04/1969, con l'avvocato CALVI CARLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], non costituita;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione personale con contestuale richiesta di rimessione sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 15.04.2025.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, nei seguenti termini:
In via principale nel merito:
pagina 1 di 3 Pronunciare la separazione personale di , nato il [...] a [...] Persona_1
Giovanni (MI) (C.F. ) e , nata il [...] ad [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), coniugati il 09/06/1991 a Sesto San Giovanni (MI), Atto N. 108 parte II serie A C.F._2
- anno 1991 - Comune di Sesto San Giovanni (MI).
- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
- Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nato il [...] a [...] Persona_1
Giovanni (MI) (C.F. ) e , nata il [...] ad [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), contratto il 09/06/1991 a Sesto San Giovanni (MI) , Atto N. 108 parte II serie A C.F._2
- anno 1991 - Comune di Sesto San Giovanni (Mi) ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
Con vittoria di spese e compensi professionali.
*****
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 ricorreva nei confronti di Persona_1 CP_1 al fine di sentire pronunciare sentenza di separazione personale ed esponendo che dal loro matrimonio, contratto a Sesto San Giovanni in data 09.06.1991, erano nati due figli, ormai tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il ricorrente dava atto che, essendo ormai venuto del tutto meno l'affectio coniugalis, da tempo perdurava la separazione di fatto di tal guisa che non era auspicabile il ricostituirsi del sodalizio matrimoniale.
Altresì, dichiarava l'indipendenza economica di entrambi i coniugi e per l'effetto nessuna statuizione Per_1 di natura patrimoniale veniva richiesta.
All'udienza del 15.04.2025, ove non compariva personalmente e non risultava neppure costituita il CP_1
Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta.
Parte ricorrente insisteva nell'accoglimento delle conclusioni come da ricorso introduttivo, anche in punto di rimessione della causa sul ruolo per la successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
pagina 2 di 3 Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass.
Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dal ricorrente nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta, vista l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti e rilevata l'assenza di richieste di natura patrimoniale.
III. Avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da ei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 CP_1 disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni (MI), per le annotazioni di legge (atto n. 108, parte II, serie A, anno 1991);
3. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
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