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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 487/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 487/2025, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Cologne (BS), presso lo studio dell'Avv. FORTUNATO CATERINA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata a Palazzolo sull'Oglio (BS), presso lo studio dell'Avv. MOMBELLI SILVIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.7.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Le parti danno atto di aver raggiunto il seguente accordo a definizione della lite: affidamento condiviso dei figli, con collocamento paritetico secondo lo schema 4-3/3-4, turnazione che inizierà dal mese di settembre 2025, rinunce reciproche in punto di pretese creditorie (rinuncia della al pregresso dell'adeguamento ISTAT e rinuncia del sugli assegni unici CP_1 Parte_1 universali pregressi), assegno unico universale al 50% tra i genitori, spese straordinarie per i figli al 50% come da Protocollo del Tribunale di Brescia, mantenimento diretto dei figli a carico di entrambi i genitori, con la conseguenza che i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori,
e, a carico del , anche un contributo al mantenimento indiretto del figlio pari ad € Parte_1 Per_1
250,00 mensili fino al compimento del 21° anno di età del figlio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2025, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 30.9.2006 a LM (AQ) con trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 60, parte II, serie A, anno 2006, e che dall'unione erano nati i figli il 6.10.2007 e il 30.1.2010. Per_2 Per_1
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 4315/2020 (R.G. 12934/2019) emesso all'esito della camera di consiglio del
10.7.2020, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 7.7.2020.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, all'esito della quale, a seguito di alcuni rinvii, le parti raggiungevano un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dalla Giudice, chiedevano la pronuncia del divorzio alle conclusioni congiunte sopra trascritte;
la Giudice, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo rispettoso del principio della bigenitorilità.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 15.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 487/2025, avente come oggetto “divorzio- scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Cologne (BS), presso lo studio dell'Avv. FORTUNATO CATERINA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata a Palazzolo sull'Oglio (BS), presso lo studio dell'Avv. MOMBELLI SILVIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.7.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“Le parti danno atto di aver raggiunto il seguente accordo a definizione della lite: affidamento condiviso dei figli, con collocamento paritetico secondo lo schema 4-3/3-4, turnazione che inizierà dal mese di settembre 2025, rinunce reciproche in punto di pretese creditorie (rinuncia della al pregresso dell'adeguamento ISTAT e rinuncia del sugli assegni unici CP_1 Parte_1 universali pregressi), assegno unico universale al 50% tra i genitori, spese straordinarie per i figli al 50% come da Protocollo del Tribunale di Brescia, mantenimento diretto dei figli a carico di entrambi i genitori, con la conseguenza che i figli saranno fiscalmente a carico di entrambi i genitori,
e, a carico del , anche un contributo al mantenimento indiretto del figlio pari ad € Parte_1 Per_1
250,00 mensili fino al compimento del 21° anno di età del figlio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.1.2025, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 30.9.2006 a LM (AQ) con trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 60, parte II, serie A, anno 2006, e che dall'unione erano nati i figli il 6.10.2007 e il 30.1.2010. Per_2 Per_1
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. 4315/2020 (R.G. 12934/2019) emesso all'esito della camera di consiglio del
10.7.2020, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 7.7.2020.
Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, all'esito della quale, a seguito di alcuni rinvii, le parti raggiungevano un accordo idoneo a definire la controversia e, autorizzate dalla Giudice, chiedevano la pronuncia del divorzio alle conclusioni congiunte sopra trascritte;
la Giudice, quindi, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo rispettoso del principio della bigenitorilità.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 15.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209