CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4805/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Associazione_1 - Via Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 189/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210011509400000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2392/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 189/01/24 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Trapani, depositata il 21/03/2024, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, ritenendo prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2015.
La sentenza di primo grado aveva fondato l'accoglimento sulla mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione tra il 2015 e il 2019, qualificando la cartella notificata il 06/09/2022 come primo atto portato a conoscenza del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto:
- la regolare notifica dell'atto di accertamento ed irrogazione sanzioni in data 30/05/2018, allegando la documentazione notificatoria;
- l'erroneità della ricostruzione del primo giudice, il quale avrebbe ignorato tale notifica, così come prodotta nel fascicolo dell'Ufficio;
- l'applicabilità della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020 (periodo COVID), con conseguente proroga del termine di decadenza/prescrizione.
Il contribuente si è costituito con controdeduzioni negando di aver mai ricevuto alcuna notifica dell'atto del
2018, contestandone la regolarità e sostenendo, in particolare:
- la contraddittorietà dell'Ufficio, che in appello afferma ora una consegna “a mani dell'appellata”, ora “a mani del nipote”;
- l'inesistenza di un nipote convivente autorizzato, come documentato dallo stato di famiglia prodotto;
- la mancanza di prova dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.N.), obbligatoria in caso di notifica a terzi, secondo copiosa giurisprudenza di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla notifica dell'atto prodromico del 2018
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate emerge che in data 30/05/2018 l'atto di accertamento ed irrogazione sanzioni n. 15013141 è stato notificato presso il domicilio del contribuente. Pur
a fronte delle contestazioni difensive, la Corte ritiene che la contestazione dell'appellato, pur articolata, non si traduce in elementi idonei a sovvertire la presunzione di regolarità dell'atto pubblico;
esso è stato notificato al nipote nel domicilio della parte.
Con l'ordinanza n. 2154/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinché possa essere considerata valida la notifica consegnata “a persona di famiglia” del destinatario la produzione dell'Agenzia in sede di appello consente di ritenere provato l'atto notificatorio, non essendo ammissibile disattenderlo sulla base del solo richiamo alla mancata conoscenza soggettiva da parte del destinatario.
Ne consegue che la notifica dell'atto presupposto deve ritenersi validamente perfezionata nel 2018.
2. Sulle conseguenze della notifica: interruzione della prescrizione
L'art. 5 del D.L. 953/82, come modificato dal D.L. 2/86 conv. in L. 60/86, stabilisce che l'azione per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni.
La notifica dell'atto del 30/05/2018 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione, con conseguente decorrenza di un nuovo termine triennale.
Pertanto:
il nuovo termine sarebbe scaduto il 30/05/2021, e non già il 31/12/2018, come ritenuto dal primo giudice partendo dall'erronea premessa della mancata notifica.
3. Sulla sospensione COVID dei termini
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di pagamento e delle attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, periodo che incide anche sui termini di decadenza/prescrizione relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione.
Questa sospensione si applica anche ai termini in corso alla data dell'inizio della sospensione;
comporta lo spostamento in avanti del termine utile per la notifica della cartella. Pertanto, il termine del
30/05/2021 deve essere prorogato di ulteriori 17 mesi e 23 giorni circa, con scadenza non prima dell'autunno
2022.
La cartella di pagamento risulta notificata il 06/09/2022, dunque nel termine prorogato.
4. Sul decisum del giudice di primo grado
Il primo giudice ha ritenuto prescritto il credito sul presupposto che nessun atto fosse intervenuto tra il 2015
e il 2019, ritenendo che la cartella rappresentasse il primo atto notificato. Tale ricostruzione non è conforme al materiale probatorio successivamente valorizzato in appello, e da ciò discende la necessità di riformare integralmente la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate Associazione_1 in € 300,00 Palermo 18.12.25
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4805/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Associazione_1 - Via Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 189/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 1
e pubblicata il 21/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210011509400000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2392/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 189/01/24 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Trapani, depositata il 21/03/2024, con la quale il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso del contribuente Resistente_1, ritenendo prescritto il credito relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2015.
La sentenza di primo grado aveva fondato l'accoglimento sulla mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione tra il 2015 e il 2019, qualificando la cartella notificata il 06/09/2022 come primo atto portato a conoscenza del contribuente.
L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto:
- la regolare notifica dell'atto di accertamento ed irrogazione sanzioni in data 30/05/2018, allegando la documentazione notificatoria;
- l'erroneità della ricostruzione del primo giudice, il quale avrebbe ignorato tale notifica, così come prodotta nel fascicolo dell'Ufficio;
- l'applicabilità della sospensione dei termini disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020 (periodo COVID), con conseguente proroga del termine di decadenza/prescrizione.
Il contribuente si è costituito con controdeduzioni negando di aver mai ricevuto alcuna notifica dell'atto del
2018, contestandone la regolarità e sostenendo, in particolare:
- la contraddittorietà dell'Ufficio, che in appello afferma ora una consegna “a mani dell'appellata”, ora “a mani del nipote”;
- l'inesistenza di un nipote convivente autorizzato, come documentato dallo stato di famiglia prodotto;
- la mancanza di prova dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.N.), obbligatoria in caso di notifica a terzi, secondo copiosa giurisprudenza di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Sulla notifica dell'atto prodromico del 2018
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate emerge che in data 30/05/2018 l'atto di accertamento ed irrogazione sanzioni n. 15013141 è stato notificato presso il domicilio del contribuente. Pur
a fronte delle contestazioni difensive, la Corte ritiene che la contestazione dell'appellato, pur articolata, non si traduce in elementi idonei a sovvertire la presunzione di regolarità dell'atto pubblico;
esso è stato notificato al nipote nel domicilio della parte.
Con l'ordinanza n. 2154/2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinché possa essere considerata valida la notifica consegnata “a persona di famiglia” del destinatario la produzione dell'Agenzia in sede di appello consente di ritenere provato l'atto notificatorio, non essendo ammissibile disattenderlo sulla base del solo richiamo alla mancata conoscenza soggettiva da parte del destinatario.
Ne consegue che la notifica dell'atto presupposto deve ritenersi validamente perfezionata nel 2018.
2. Sulle conseguenze della notifica: interruzione della prescrizione
L'art. 5 del D.L. 953/82, come modificato dal D.L. 2/86 conv. in L. 60/86, stabilisce che l'azione per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni.
La notifica dell'atto del 30/05/2018 costituisce valido atto interruttivo della prescrizione, con conseguente decorrenza di un nuovo termine triennale.
Pertanto:
il nuovo termine sarebbe scaduto il 30/05/2021, e non già il 31/12/2018, come ritenuto dal primo giudice partendo dall'erronea premessa della mancata notifica.
3. Sulla sospensione COVID dei termini
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di pagamento e delle attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, periodo che incide anche sui termini di decadenza/prescrizione relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione.
Questa sospensione si applica anche ai termini in corso alla data dell'inizio della sospensione;
comporta lo spostamento in avanti del termine utile per la notifica della cartella. Pertanto, il termine del
30/05/2021 deve essere prorogato di ulteriori 17 mesi e 23 giorni circa, con scadenza non prima dell'autunno
2022.
La cartella di pagamento risulta notificata il 06/09/2022, dunque nel termine prorogato.
4. Sul decisum del giudice di primo grado
Il primo giudice ha ritenuto prescritto il credito sul presupposto che nessun atto fosse intervenuto tra il 2015
e il 2019, ritenendo che la cartella rappresentasse il primo atto notificato. Tale ricostruzione non è conforme al materiale probatorio successivamente valorizzato in appello, e da ciò discende la necessità di riformare integralmente la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la parte soccombente alle spese del doppio grado di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate Associazione_1 in € 300,00 Palermo 18.12.25