Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 518
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Regolarità notifica atto di accertamento ed irrogazione sanzioni

    La Corte ritiene che la notifica effettuata al nipote nel domicilio della parte sia da considerarsi validamente perfezionata nel 2018, sulla base della documentazione prodotta e della giurisprudenza della Cassazione in materia di notifiche a persone di famiglia.

  • Accolto
    Applicabilità sospensione termini COVID

    La Corte riconosce che la sospensione dei termini COVID, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, ha comportato lo spostamento in avanti del termine utile per la notifica della cartella, prorogandolo di circa 17 mesi e 23 giorni, con scadenza non prima dell'autunno 2022. La cartella notificata il 06/09/2022 rientra in tale termine prorogato.

  • Rigettato
    Mancanza prova notifica atto 2018

    La Corte ritiene che le contestazioni del contribuente non siano idonee a sovvertire la presunzione di regolarità dell'atto notificato nel 2018, ritenendo provata la notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 19/01/2026, n. 518
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 518
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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