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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/06/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 18.06.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1209/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gliaca di Piraino via Nazionale n. 113, presso lo studio dell'Avv. Rosa Raffaele Addamo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Antonietta Canu giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità Covid ex art. 30 D.L. 18/2020 e art. 84 D.L. 34/2020.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.04.2024 esponeva di Parte_1
essere bracciante agricolo, oggi in pensione, e di aver percepito per il periodo dal
01.01.2020 al 31.12.2020, l'indennità per emergenza COVID 19 (pratica n.
102732) per un importo di euro 1.100,00. Con nota del 04.02.2022 l' richiedeva indietro la predetta somma, in CP_1
quanto indebitamente percepita non essendo più lo stesso in possesso del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2019.
Infatti, l'ente resistente con nota del 20.01.2021 disconosceva il rapporto di lavoro in agricoltura del ricorrente e lo cancellava dall'elenco dei braccianti agricoli per l'anno2019.
Di conseguenza, parte ricorrente restituiva la somma di euro 1.100,00 con bollettino postale del 22.03.2022, così come richiesto dall' . CP_1
Nelle more il ricorrente proponeva ricorso a codesto Tribunale avverso il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per l'anno
2019, conclusosi con sentenza 1540/2023 in data 18.07.2023, emessa dall'odierno decidente nel procedimento R.G. 1594/2021, nella quale l' veniva CP_1
condannato alla reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2019 per un complessivo 102 giornate.
Pertanto, con pec del 26.09.2023, parte ricorrente faceva formale richiesta all' per ottenere il pagamento dell'indennità COVID 19 per il periodo CP_1
01.01.2020 al 31.12.2020 essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge. Essendo tale richiesta rimasta senza riscontro il ricorrente proponeva in data 23.02.2024 ricorso amministrativo al Comitato provinciale, il quale veniva rigettato con nota emessa in 23.02.2024.
In ragione di ciò concludeva chiedendo a Codesto Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, previo riconoscimento del proprio diritto a percepire la detta indennità, la condanna dell' al Controparte_2
pagamento degli importi dovuti (determinati in euro 1.100,00), con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' con memoria del 20.09.2024, deducendo che alcuna CP_1
ulteriore somma era dovuta al ricorrente, né in virtù della sentenza n.1540/2023, né, nello specifico, a titolo di indennità COVID anno 2019 ed adduceva di aver riconosciuto le giornate lavorative per l'anno 2019, in esecuzione della citata sentenza, così come si evinceva dall'estratto ARLA prodotto in atti. Chiedeva, dunque, il rigetto domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
All'udienza odierna parte ricorrente, tramite il proprio difensore, rinuncia all'azione.
Premessa la legittimità di detta rinuncia, alla luce della procura già depositata, deve evidenziarsi che la stessa non deve essere accettata da controparte.
Tuttavia, la rinuncia all'azione costituisce un'ipotesi di soccombenza nel merito, rinunciando parte ricorrente alle domande svolte e per le quali ha costretto controparte a predisporre le proprie difese.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza (seppur virtuale e derivante dalla rinuncia) e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 con ricorso depositato in data 19.04.2024 nei confronti dell' in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dando atto della rinuncia di parte ricorrente, rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese CP_1
del giudizio, che liquida complessivamente in euro 251,00, oltre rimborso spese generali, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Patti, lì 18.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Carmelo Proiti)
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