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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 6296/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bucci Concetta Parte_1
appellante
contro
, in persona del p.t., con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 CP_2
Gianfranco Terzo e Pietro Notarnicola
appellato
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato il 04.05.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 665/2023 resa dal Giudice di Pace di Bari il 17.03.2023, e notificata il 05.04.2023, a conclusione del giudizio rubricato al n. R.G. 5397/2021, di rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del , compensate le spese di lite. Controparte_1
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto: la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. nonché l'errata valutazione dei fatti e delle prove per aver, il Giudice di pace: “erroneamente ritenuto che l'evento lesivo fosse addebitabile alla esclusiva condotta dell'attrice, la quale…non avrebbe prestato la dovuta attenzione per evitare il suo verificarsi” (pag. 6 atto di citazione in appello); la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c. 2 c.c. [“Non si comprende, pertanto, sulla base di quali elementi il Giudice di Pace abbia ritenuto provata la sussistenza del caso fortuito, basandola evidentemente solo su congetture, ipotesi ed errate interpretazioni dei fatti e delle prove”]. Per
l'effetto, l'appellante ha chiesto la integrale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata il 15.09.2023, si è costituito in giudizio il così Controparte_1 concludendo: “Riservata ogni altra difesa, si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di Bari, contrariis rejectis, Voglia: 1) confermare integralmente la sentenza n. 665/2023 del 17.03.2023 – n. 5397/2021
R.G. emessa dal G.d.P. di Bari – dott. M. Mazzei, per le causali di cui in premessa;
2) per l'effetto, rigettare ogni domanda di accertamento e declaratoria oltre che la conseguente richiesta risarcitoria avanzata dalla sig.ra , motivi in premessa;
3) in via gradata, nella denegata Parte_1
ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, liquidare le somme dovute secondo la percentuale di responsabilità accertata e l'effettiva quantificazione dei danni subiti;
4) in via incidentale, accogliere la domanda di appello avanzata con il presente atto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex comb. disp. artt.
164 e 163, co. 3, lett. 3) e 4), per indeterminatezza della domanda;
5) per l'effetto, dichiarare improcedibile/inammissibile/infondata la domanda risarcitoria ex adverso proposta. Con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite”.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 02.07.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale non è meritevole di accoglimento. La prima udienza di trattazione è stata indicata al 6.10.2023, mentre il CP_1 appellato si è costituito in giudizio il 15.9.2023.
Passando al merito l'appello non è meritevole di accoglimento.
A sostegno dell'iniziativa processuale l'odierna appellante ha allegato che: in data 16.01.2018, alle ore 11.00 circa, transitava nell'area mercatale di , unitamente alla di lei figlia, Controparte_1 allorquando, a causa di una buca presente sul manto stradale, cadeva rovinosamente al suolo riportando gravi lesioni;
veniva, pertanto, condotta presso il Pronto Soccorso di e Controparte_1 successivamente trasferita, per gli opportuni accertamenti, presso il nosocomio di Putignano, ove le veniva inizialmente diagnosticato: “Stato d'ansia reattivo con rialzo pressorio;
trauma contusivo mano dx scapolo-omerale dx e ginocchio dx con escoriazioni”; eseguite le indagini diagnostiche del caso ed in particolare radiografia della colonna cervicale, della colonna toracica (dorsale), della spalla e dell'arto superiore, del polso e della mano e del torace, veniva resa la seguente diagnosi “Trauma cervicodorsale e spalla dx con limitazione funzionale e accentuazione algica ai movimenti, escoriazione ginocchio dx” con prognosi di giorni 4.
Ora, ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011). Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene quale elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e, quindi, in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito possa essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014).
Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tanto premesso, il materiale fotografico in atti, le dichiarazioni rese dal teste, e la Tes_1 relazione redatta dalla Polizia Municipale di del 27.01.2018 attestano la presenza di Controparte_1 una sconnessione del manto stradale, consistente in una buca di rilevanti dimensioni.
Dall'istruttoria espletata è emerso, altresì, che il sinistro per cui è causa si verificava in orario diurno
( alle ore 11.00 circa) e che, al momento del fatto, non erano in corso particolari eventi atmosferici.
In sede di interrogatorio formale la riferiva: “l'evento de quo si è verificato in condizioni Pt_1 di luce naturale”.
Parte istante, confermava, altresì, di essere abitale frequentatrice dell'area mercantile [“preciso di frequentare il mercato con cadenza quindicinale”] e di abitare nelle immediate vicinanze della stessa.
All'esito della istruttoria espletata innanzi al Giudice di pace sono, dunque, emersi: - la piena visibilità dei luoghi, considerato che al momento dell'evento vi era luce naturale e non erano in corso fenomeni atmosferici;
- le dimensioni della buca [evincibile dal materiale fotografico in atti di cui alla relazione della
Polizia Municipale di , allegata al fascicolo di parte, acquisito unitamente a Controparte_1 quello di Ufficio del primo grado di giudizio];
- la condizione del limitrofo manto stradale (cfr. ibidem);
- la presumibile conoscenza dei luoghi da parte dell'appellante.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, in relazione alla sua struttura o funzionamento (come nel caso di specie), ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (cfr. Cass. n. 21212/2015).
L'esame della documentazione, anche fotografica, in atti consente di escludere che lo stato dei luoghi fosse tale da rendere probabile o inevitabile il verificarsi dell'evento dannoso.
Il Giudice di pace ha, dunque, ritenuto confermata la versione attorea, ma non ha ravvisato, sulla CP_ scorta della istruttoria espletata, una responsabilità addebitabile all' convenuto.
Da ultimo, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che in tema di responsabilità per cosa in custodia l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiedi, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
conf. da ultimo ex multis C. n. 8450/2025).
Al contempo, correttamente, il Giudice di prime cure ha ritenuto dimostrata la circostanza, pacifica, della caduta della allora attrice nell'area mercantile di , fermo restando che l'evento Controparte_1 non è in sé destinato a rilevare ai sensi dell'art. 2051 c.c. E' onere di parte attorea dimostrare che la res sia stata causa e non, come nel caso di specie, mera occasione dell'evento. Deve, cioè, presumersi, in base all'id quod plerumque accidit, che il danno sia derivato dal modo in cui la cosa è stata utilizzata da parte della danneggiata.
La conclusione è corroborata dall'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (cfr., ex multis, Cass. n. 34886/2021 e n. 6568/2022).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della appellante - come eccepito CP_ dall' convenuto - dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d.
“principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento.
Da quanto premesso consegue il rigetto dell'appello.
L'appello incidentale è stato avanzato in via subordinata all'eventuale fondatezza del gravame principale e deve, pertanto, ritenersi assorbito [“Si richiede, dunque, che il Giudice dell'appello, nella denegata ipotesi in cui ritenga fondate le eccezioni mosse da controparte alla sentenza impugnata, dichiari la nullità della citazione ex comb. disp. artt. 163, co. 3, lett. 3) e 4), e 164 c.p.c. ed assuma ogni conseguente statuizione relativa all'infondatezza della domanda” cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione]
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tab n. 2, finca n. 2) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte di di un Parte_1 ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 quater dei DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Parte_1
€ 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed
IVA, se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte di di un Parte_1 ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco