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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/09/2025, n. 9102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9102 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8966 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti PEZZELLA GIUSI , AURELI Parte_1
ALESSANDRO ;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. MAZZA Controparte_1
CLOTILDE ,
Resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato il giorno 11.03.2025 e ritualmente notificato,
[...]
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo all'assegno ex art.13 legge 118/ 71 nonché all'esenzione ticket, e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica, lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatrice;
concludeva : “ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71, a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa del
19/01/2024, o da quella di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in
1 CP_ materia e conseguentemente: - CONDANNARE L' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre di accessori di legge;
In subordine e/o connesso e/o correlato ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente all ' esenzione del ticket sanitario con il riconoscimento dell'invalidità civile pari o superiore al 67% a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 19/01/2024, o da dalla data di accertamento dello stato invalidante, emettere un provvedimento idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta”.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto non necessario disporre nuova CTU all'esito dell'approfondimento compiuto dal CTU della prima fase, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP_ Premesso che le eccezioni preliminari dell' sono infondate, constatata la tempestività del ricorso e vista la indicazione dei motivi di censura, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Le critiche alla CTU non possono essere condivise.
Deve evidenziarsi che il CTU della prima fase, dott.ssa ha calcolato l'invalidità di parte Per_1 ricorrente nella misura del 50%, indicando compiutamente le percentuali per ciascuna infermità, secondo il DM 5.2.1992.
Il CTU perviene a questa conclusione attraverso l'esame diretto della perizianda e un esame approfondito della documentazione medica.
Sono state indicate sia le percentuali singole sia la somma secondo il calcolo riduzionistico e tali calcoli non sono stati puntualmente contestati sotto alcun profilo.
A fronte di tale approfondita indagine, deve evidenziarsi che le critiche contenute in ricorso appaiono assolutamente generiche e frutto di una sopravvalutazione del complesso morboso, inidonee come tali a inficiare l'esame del CTU ed a pervenire ad una concreta diversa valutazione dell'invalidità.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità, inoltre coerenti con il quadro patologico della ricorrente.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere rigettato.
Le spese, stante la dichiarazione resa ex art.152 disp. Att. CPC , sono irripetibili
PQM
2 Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Roma 19.9.2025
Dott.S.Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8966 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti PEZZELLA GIUSI , AURELI Parte_1
ALESSANDRO ;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. MAZZA Controparte_1
CLOTILDE ,
Resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso, tempestivamente depositato il giorno 11.03.2025 e ritualmente notificato,
[...]
, premesso di avere esperito la procedura ex art.445 bis al fine di ottenere Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo all'assegno ex art.13 legge 118/ 71 nonché all'esenzione ticket, e di avere depositato atto di contestazione della consulenza Tecnica, lamenta che il CTU non abbia adeguatamente valutato il quadro delle patologie delle quali è portatrice;
concludeva : “ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente all'assegno di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71, a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa del
19/01/2024, o da quella di giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalle leggi in
1 CP_ materia e conseguentemente: - CONDANNARE L' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre di accessori di legge;
In subordine e/o connesso e/o correlato ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente all ' esenzione del ticket sanitario con il riconoscimento dell'invalidità civile pari o superiore al 67% a decorrere dalla data della presentazione della domanda amministrativa del 19/01/2024, o da dalla data di accertamento dello stato invalidante, emettere un provvedimento idoneo al riconoscimento della prestazione richiesta”.
CP_ L' si è costituito sollevando eccezioni preliminari e opponendosi all'accoglimento del ricorso.
Acquisito il fascicolo dell'ATP, ritenuto non necessario disporre nuova CTU all'esito dell'approfondimento compiuto dal CTU della prima fase, all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
CP_ Premesso che le eccezioni preliminari dell' sono infondate, constatata la tempestività del ricorso e vista la indicazione dei motivi di censura, nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
Le critiche alla CTU non possono essere condivise.
Deve evidenziarsi che il CTU della prima fase, dott.ssa ha calcolato l'invalidità di parte Per_1 ricorrente nella misura del 50%, indicando compiutamente le percentuali per ciascuna infermità, secondo il DM 5.2.1992.
Il CTU perviene a questa conclusione attraverso l'esame diretto della perizianda e un esame approfondito della documentazione medica.
Sono state indicate sia le percentuali singole sia la somma secondo il calcolo riduzionistico e tali calcoli non sono stati puntualmente contestati sotto alcun profilo.
A fronte di tale approfondita indagine, deve evidenziarsi che le critiche contenute in ricorso appaiono assolutamente generiche e frutto di una sopravvalutazione del complesso morboso, inidonee come tali a inficiare l'esame del CTU ed a pervenire ad una concreta diversa valutazione dell'invalidità.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità, inoltre coerenti con il quadro patologico della ricorrente.
Il ricorso in opposizione deve quindi essere rigettato.
Le spese, stante la dichiarazione resa ex art.152 disp. Att. CPC , sono irripetibili
PQM
2 Definitivamente pronunziando:
- Rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Roma 19.9.2025
Dott.S.Rossi
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