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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/11/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 3075/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di Contratti bancari
(deposito bancario, etc)
promossa 2
DA
nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
28/05/1974, C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
SA RO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Modica (RG), via San Giuliano, prima trav. 45
ATTORI
CONTRO
con sede in Milano, via Fulvio Testi n. 280, P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Romanelli, giusta P.IVA_1 procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via di San Nicola da Tolentino n. 67
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO 3
Con atto di citazione, notificato in data 13/09/2022, e Parte_1 Pt_2
agivano in giudizio nei confronti di deducendo
[...] Controparte_1 che, in data 08/02/2010, avevano stipulato con quest'ultima “il prestito personale n. 017181221.7 (doc.1)” (il primo nella qualità di richiedente, e la seconda nella qualità di coobbligata), nel corso del quale, tuttavia, avevano riscontrato una serie di anomalie, meglio esposte nell'elaborato peritale allegato (doc. 2), in particolare: “la violazione da parte della mutuante del superamento del tasso soglia di riferimento […] i) riguardo alla clausola di risoluzione contrattuale per inadempimento della parte mutuataria di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di mutuo (cfr. punto 3.1.1 perizia); ii) riguardo al maggior onere imposto al mutuatario derivante dall'adozione del regime di capitalizzazione composta in luogo di quella semplice (cfr. punto
3.1.2 perizia)”; “la violazione dell'art. 1346 c.c. e delle norme sulla trasparenza bancaria […] poiché iii) il Taeg/Isc pattuito in contratto risulta inferiore rispetto a quello concretamente applicato al rapporto […] iv) il piano di rimborso del prestito risulta costruito secondo il c.d.
“ammortamento alla francese” col regime finanziario della capitalizzazione composta, unilateralmente scelto ed applicato dalla banca senza essere né scelto né convenuto contrattualmente […] v) la finanziatrice, oltre a non fornire ai clienti/attori alcun piano di ammortamento con indicazione separata della quota capitale e degli interessi, non ha pattuito nemmeno il
TAE (Tasso Annuo Effettivo) ed il regime finanziario di capitalizzazione
(composto o semplice) […]”. Ciò premesso, gli attori chiedevano di “- accertare e dichiarare in ordine al rapporto di mutuo sopra indicato le violazioni sopra denunciate ai sensi dell'art 644 c.p., dell'art. 1815 c.c., della
Legge n.108/96 […] e per l'effetto dichiarare gratuito il contratto di prestito in atti, […] e condannare la alla restituzione, in favore Controparte_1
dell'odierna parte attrice della somma di €. 22.757,40 a titolo di interessi indebitamente pagati […] ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, quantificata anche a mezzo CTU contabile, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo; in subordine accertare e dichiarare […] la violazione degli artt. 1346- 1418- 1419 – 1325 - 1284 c.c.
e/o la violazione degli artt. 821 III co. c.c. 1283 e 1284 c.c. ovvero la 4
violazione dell'art. 1322 c.c. nonché la violazione degli obblighi di buona fede, lealtà e correttezza con conseguente invalidità e/o nullità e/o indeterminatezza e/o inefficacia della clausola determinativa degli interessi contenuta nel contratto di prestito in atti nonchè violazione dell'art. 125 bis
e/o 117 T.U.B. e per l'effetto rideterminare il saldo dare e avere tra le parti alla data del 17.05.2021 e condannare la alla Controparte_1 restituzione, in favore dell'odierna parte attrice della somma di 22.261,49 ovvero in subordine della somma di €. 22.093,75 […] ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, quantificata anche a mezzo CTU contabile, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare
l'annullamento del contratto di prestito per cui è causa per vizio del consenso con riferimento agli effetti del regime applicativo degli interessi inserito nel piano di ammortamento alla francese soprattutto in riferimento al diverso tasso di interesse effettivamente applicato determinando di fatto un maggior esborso di interessi da parte del mutuatario e conseguentemente condannare alla restituzione degli Controparte_1 importi pagati indebitamente a titolo di interessi come sopra indicati e quantificati ovvero a quell'altra somma che dovesse risultare di giustizia, quantificata anche a mezzo CTU contabile, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
”.
Nel giudizio così introdotto si costituiva la quale Controparte_1 chiedeva, in via preliminare, di “accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria per genericità ed indeterminatezza”, in via principale di
“rigettare tutte le domande e istanze anche istruttorie avanzate dagli attori, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto”, nonché in via riconvenzionale di “accertare e dichiarare che è creditrice dei sigg.ri CP_1
e somma di Euro 24.461,66 oltre interessi di mora ex Pt_1 CP_2
D. Lgs. 231/2002 dal 19 giugno 2021 sino all'effettivo soddisfo e, per
l'effetto, condannare gli attori in solido tra loro al pagamento della 5
suindicata somma in favore di , a titolo di rate scadute e non pagate CP_1
relativamente al contratto di finanziamento azionato dai medesimi attori.
Tutto ciò premesso, appaiono infondate, e devono pertanto essere rigettate, le domande principali di accertamento negativo/ripetizione di indebito esercitate dagli attori.
Come in precedenza evidenziato, gli stessi hanno in primo luogo contestato
“la violazione da parte della mutuante del superamento del tasso soglia di riferimento […] i) riguardo alla clausola di risoluzione contrattuale per inadempimento della parte mutuataria di cui all'art. 8 delle Condizioni
Generali di mutuo (cfr. punto 3.1.1 perizia); ii) riguardo al maggior onere imposto al mutuatario derivante dall'adozione del regime di capitalizzazione composta in luogo di quella semplice (cfr. punto 3.1.2 perizia)”, ed in conseguenza di ciò, i medesimi chiedevano di “dichiarare gratuito il contratto di prestito in atti, […] e condannare la alla Controparte_1
restituzione, in favore dell'odierna parte attrice della somma di €. 22.757,40
a titolo di interessi indebitamente pagati […] ovvero a quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, quantificata anche a mezzo CTU contabile, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo”.
La contestazione in questione deve essere disattesa, stante l'evidente genericità ed indeterminatezza della medesima.
Come è noto, infatti, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass. sez. Un.
18/09/2020 n. 19597; da ultimo anche Cass. sez. III 28/09/2023 n. 27545;
Cass. sez. I 14/04/2023 n. 10036). 6
Nulla di tutto ciò è stato indicato dagli attori, i quali hanno solo genericamente lamentato “la violazione da parte della mutuante del superamento del tasso soglia di riferimento […] i) riguardo alla clausola di risoluzione contrattuale per inadempimento della parte mutuataria di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di mutuo (cfr. punto 3.1.1 perizia); ii) riguardo al maggior onere imposto al mutuatario derivante dall'adozione del regime di capitalizzazione composta in luogo di quella semplice (cfr. punto
3.1.2 perizia)”.
Né, del resto, tale onere di specifica e puntuale allegazione potrebbe intendersi sopperito dal mero rinvio alla perizia di parte stragiudiziale, allegata all'atto di citazione.
Il mero richiamo o rinvio ad un documento esterno alla citazione, quale è la perizia di parte, infatti, non soddisfa i requisiti di validità della citazione, giacché l'atto giudiziale non può contenere un rinvio per relationem a documenti esterni, la cui funzione suppletiva sarebbe quella di esplicitare il contenuto della citazione stessa.
La giurisprudenza è assolutamente consolidata nel senso che è invalido il mero rinvio, per la individuazione degli atti costitutivi della domanda (art. 163, comma 3 n. 3 e 4 c.p.c.), alla relazione peritale di parte
(ex multis, Trib. Reggio Emilia 7.9.2020; Trib. Napoli Nord 5.6.2020; Trib.
Velletri 18.6.2019; Trib. Roma 20.2.2019; Trib. Bologna 31.1.2018; Trib.
Napoli Nord 6.4.2018 e Trib. Napoli 13.1.2017; Trib. Roma 12.6.2016).
Nel prosieguo del proprio atto di citazione, gli attori hanno poi contestato
“la violazione dell'art. 1346 c.c. e delle norme sulla trasparenza bancaria […] poiché iii) il Taeg/Isc pattuito in contratto risulta inferiore rispetto a quello concretamente applicato al rapporto […] iv) il piano di rimborso del prestito risulta costruito secondo il c.d. “ammortamento alla francese” col regime finanziario della capitalizzazione composta, unilateralmente scelto ed applicato dalla banca senza essere né scelto né convenuto contrattualmente 7
[…] v) la finanziatrice, oltre a non fornire ai clienti/attori alcun piano di ammortamento con indicazione separata della quota capitale e degli interessi, non ha pattuito nemmeno il TAE (Tasso Annuo Effettivo) ed il regime finanziario di capitalizzazione (composto o semplice) […]”.
Conseguentemente, i medesimi attori hanno chiesto di rideterminare il saldo del rapporto per cui è causa ai sensi dell'art. 125 bis, comma 7, TUB, o, in subordine, ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB, o ancora, in ulteriore subordine, applicando il tasso di interesse effettivamente pattuito, e di condannare la convenuta alla restituzione, in loro favore, degli importi risultanti dall'operato ricalcolo.
Anche la contestazione in esame non merita il chiesto accoglimento, e ciò sotto ognuno dei profili citati.
In primo luogo, è noto che il T.A.E.G. non è una specifica condizione economica del contratto di finanziamento, quanto piuttosto un indicatore del costo totale ed effettivo del finanziamento medesimo quale pur sempre risultante, nella sostanza, dalla sommatoria delle varie voci di costo indicate nel contratto.
Ne discende, quindi, che la sua omessa o erronea indicazione non incide sulla validità del contratto e/o delle disposizioni contrattuali che definiscono le condizioni contrattuali del contratto medesimo, potendo al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ove, peraltro, sia stato dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto finanziatore.
Nel caso di specie, dall'esame del contratto di finanziamento di che trattasi si rileva che, anche laddove fosse stato indicato un T.A.E.G. diverso da quello effettivamente in concreto applicato, comunque sono stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico della parte finanziata, che, in tal modo, è stata resa edotta dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento;
conseguentemente, nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta alla convenuta per un danno, 8
peraltro, solo genericamente invocato dagli attori, e non dimostrato tanto nell'an che nel quantum.
Né, del resto, risulta pertinente il richiamo all'art. 125 bis, comma 7, Tub.
L'art. 125 bis Tub è inapplicabile nel caso di specie, posto che il contratto di finanziamento per cui è causa è stato stipulato in data 08/02/2010 e, dunque, anteriormente al 18/9/2010, data di entrata in vigore dell'art. 125 bis cit.
Potrebbe, al più, trovare applicazione (non l'art. 125 bis cit. ma) l'art. 124
Tub, nella formulazione vigente alla data di conclusione del suddetto contratto, il quale tuttavia prevedeva la nullità delle clausole contrattuali e l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dal suo quinto comma solo in caso di omessa indicazione del T.A.E.G. – ipotesi chiaramente esclusa nel caso in esame -, e non anche di erronea indicazione di esso.
E' ugualmente inconferente anche il richiamo operato dagli attori all'art. 117, comma 7, Tub.
Tale ultima norma, infatti, prevede l'applicazione di un tasso sostitutivo “in caso di inosservanza del comma 4”, e cioè in caso di mancata indicazione in contratto del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora: tale circostanza, tuttavia, non viene in considerazione nel caso di specie, ove gli attori non lamentano la mancata pattuizione degli interessi corrispettivi, quanto piuttosto l'applicazione di interessi corrispettivi diversi da quelli pattuiti. Il medesimo art. 117, comma 7, Tub, prevede poi l'applicazione del tasso sostitutivo “nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6”, e cioè in caso di pattuizione di “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati” nonché di clausole “che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” (cioè più sfavorevoli rispetto a quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116 TUB). Anche tali circostanze, in realtà, non ricorrono nel caso di specie, o comunque non risultano contestate dagli attori. 9
Come è stato correttamente precisato, il T.A.E.G. “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che […] come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993” (Cass., sez. I, 09/12/2021 n. 39169).
In secondo luogo, neppure risulta fondata la contestazione in esame sotto il profilo della mancata pattuizione, o comunque dell'intervenuta applicazione fra le parti del contratto in esame del “c.d. “ammortamento alla francese” col regime finanziario della capitalizzazione composta”. Da un lato, infatti, è stato recentemente chiarito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
(Cass., sez. I, 25/06/2025 n. 17173).
“Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto.” (Cass., sez. I, 10/07/2025 n. 18835).
Infine, neppure rileva la contestata mancata indicazione del T.A.E. (Tasso Anno Effettivo). Come chiaramente evincibile dal contratto di finanziamento per cui è causa, oltre che riconosciuto dagli stessi attori, risulta indicato il T.A.E.G., che costituisce un indicatore del costo totale ed effettivo del finanziamento e, dunque, assolve e supera la funzione svolta dal citato T.A.E..
Alla stregua dell'insieme delle considerazioni che precedono, le domande proposte dagli attori devono essere rigettate. 10
Di contro, deve essere accolta la domanda riconvenzionale esercitata nei confronti dei predetti dalla convenuta. In relazione al rapporto di finanziamento originariamente dedotto dagli stessi attori, la convenuta chiedeva di “accertare e dichiarare che è CP_1 creditrice dei sigg.ri e della somma di Euro 24.461,66 oltre Pt_1 Pt_2 interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal 19 giugno 2021 sino all'effettivo soddisfo e, per l'effetto, condannare gli attori in solido tra loro al pagamento della suindicata somma in favore di , a titolo di rate scadute e non CP_1 pagate relativamente al contratto di finanziamento azionato dai medesimi attori.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, estintivo mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
” (Cass., sez. I, 03/03/2025 n. 5629, ex multis).
Orbene, la convenuta, in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ha prodotto il “Contratto di finanziamento n. 017181221.7” - in ogni caso già versato in atti dagli attori – ed il relativo piano di ammortamento (vd. doc. nn. 2 e 6 della comparsa di costituzione e risposta), altresì allegando l'inadempimento degli attori al contratto in questione – comunque riconosciuto anche da questi ultimi -. D'altro canto, gli attori non hanno dimostrato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa, quale ad esempio l'intervenuto pagamento di quanto ex adverso preteso, o la mancanza di una valida causa debendi (rilevandosi peraltro, a tale ultimo riguardo, la già esaminata infondatezza delle contestazioni sollevate dagli attori a sostegno delle proprie domande di accertamento negativo/ripetizione di indebito in precedenza esaminate).
Deve dunque accogliersi la domanda riconvenzionale esercitata dalla convenuta, con conseguente condanna degli attori al pagamento, in favore della medesima, della somma di €.24.461,66. Sull'importo in questione, tuttavia, andranno riconosciuti gli interessi convenzionali di mora e non (come pure richiesto dalla convenuta) gli 11
“interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002”, posto che, come è noto, “Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.” (art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002), mentre non costituisce “transazione commerciale” la stipula del contratto di prestito personale per cui è causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa.
RIGETTA le domande esercitate dagli attori e Parte_1 Parte_2
[...]
ACCOGLIE la domanda riconvenzionale della convenuta Controparte_1
e per l'effetto CONDANNA gli attori e al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di della somma di €. 24.461,66, Controparte_1
oltre ad interessi moratori al tasso contrattualmente previsto dal dì del dovuto (19 giugno 2021) sino all'effettivo soddisfo;
CONDANNA gli attori e a rifondere alla Parte_1 Parte_2 convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 Controparte_1 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge. 12
Così deciso, in Ragusa il 10 novembre 2025.
Il Giudice
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