TAR
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01673/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/02/2026
N. 00521 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01673/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2025, proposto da LU AB
Ventura, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Ventura e Angelo Gaccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la società Anas s.p.a. (Struttura territoriale per la Sicilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento:
- della nota dell'intimata amministrazione prot. CDG.ST PA. Registro Ufficiale
U.0617245 del 10/7/2025, nella parte in cui quest'ultima non ha rinnovato la concessione per passaggi di accesso carrabili a servizio dell'impianto di distribuzione N. 01673/2025 REG.RIC.
di carburante di parte ricorrente (sito lungo la SS. 115 al km. 251+090 in sx in territorio del Comune di Gela - Contratto n°7000000023346 - utenza PA80328V), tenuto conto delle attuali caratteristiche di esercizio dell'anzidetto impianto;
- di ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compreso il relativo preavviso di diniego (nota CDG.ST PA. Registro Ufficiale U.0410902 del 13/5/2025); nonché per dichiarare il diritto di parte ricorrente a ottenere il rinnovo della succitata concessione, consentendo in particolare la manovra sinistrorsa in relazione agli accessi del menzionato impianto sia in entrata che in uscita, mantenendoli con le caratteristiche attuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimata amministrazione ha denegato il rinnovo della concessione per gli accessi al proprio impianto di distribuzione di carburante (IDC), sito lungo la S.S. 115 al km 251+090.
1.1. Tale provvedimento è stato reso a valle della sentenza n. 1930 del 7 giugno 2024, con la quale questa Sezione ha annullato il precedente diniego reso sul punto dall'intimata amministrazione (nota n. U.0164181 del 6 marzo 2023), in quanto quest'ultima non aveva adeguatamente motivato in ordine all'assimilazione del tratto di strada su cui sorge l'impianto (una strada di tipo C ex art. 2, d.lgs. n. 285/1992, N. 01673/2025 REG.RIC.
ovvero "C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine") a una strada di tipo B ex art. 2, d.lgs. n.
285/1992 (B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione).
L'anzidetta pronuncia ha, in particolare, affermato che "Ed invero ben poteva l'ANAS, assimilare il tratto di strada in corrispondenza dell'I.D.C. del ricorrente alla tipologia
B, onde estendervi il divieto di manovre sinistrorse cui consegue l'onere di adeguamento degli accessi, tuttavia avrebbe dovuto esplicitare le ragioni di una siffatta estensione, non presentando efficacia dirimente la mera apposizione del divieto di sorpasso segnalato dalla linea di mezzaria continua in prossimità degli accessi, come conferma l'art. 139, co. 9, d.P.R. 395/199, benché sintomatico della possibile assimilazione a strade di tipo B, in quanto elemento da solo non sufficiente
a mutare la qualificazione della strada disposta per legge. Anche il verbale di sopralluogo su cui si fonda il diniego definitivo, costituisce ulteriore conferma della carente valutazione delle ulteriori caratteristiche che giustificano l'accostamento del tratto di strada alla generale categoria B. Se è vero, infatti, che il provvedimento impugnato richiama il suddetto sopralluogo è altrettanto vero che nel medesimo provvedimento non è spiegato perché in relazione alle concrete caratteristiche di quel tratto stradale vi siano gli elementi (a parte il divieto di sorpasso) indicati dalla circolare 23/2004 che consentono l'estensione alle strade di tipi C del divieto N. 01673/2025 REG.RIC.
manovre di diversione o immissione in sinistra. E ciò a fronte di un quadro normativo statale che, in generale, non è preclusivo per il ricorrente".
In conclusione, è stato ivi affermato che "al fine di poter legittimamente imporre le prescrizioni planimetriche sulle caratteristiche degli accessi all'impianto de quo,
l'ANAS dovrà procedere ad una approfondita indagine dello stato dei luoghi e dare ampiamente conto, nella motivazione del provvedimento conclusivo, delle ragioni idonee ad assimilare, per somiglianza delle caratteristiche concrete e per esigenze di sicurezza della circolazione, il tratto di strada C lungo la S.S. 115 al km 251+090, alle strade di tipo B come definite dal Codice della strada, art. 2, nel rispetto della gerarchia delle fonti".
1.2. Le ragioni del nuovo diniego addotte nell'impugnato provvedimento possono essere così compendiate:
- la S.S. 115 è una strada che per caratteristiche concrete appartiene alla tipologia C;
- anche sulle strade extraurbane di tipo C, in quanto rientranti nel tipo IV Norme
CNR/80, sarebbe imposto il divieto di manovra sinistrorsa, salvo i punti in cui essa attraversa i centri abitati;
- nel tratto in questione vi sarebbe presente un'intersezione a raso con la SP 186. Tale intersezione, consentita ai sensi del D.M. 19.04.2006, richiederebbe tuttavia un adeguamento dello stato di fatto "in quanto la norma non esclude che le strade di tipo
C) possano avere la manovra sinistrorsa, ovvero l'uscita a sinistra, ma prevede che la diversione, ovvero l'uscita a sinistra, debba avvenire tramite la corsia di accumulo, in atto non presente. Questa consente di canalizzare il flusso di traffico al centro della carreggiata con il segnale orizzontale di stop";
- la corsia d'accumulo per la svolta a sinistra - normalmente progettata per regolare un'intersezione tra due strade senza ricorrere ad altre più onerose soluzioni di progetto
(svincoli a livelli sfalsati) e sempreché sulla piattaforma stradale possa aggiungersi un'altra corsia - non sarebbe tuttavia prevista per gli accessi privati; N. 01673/2025 REG.RIC.
- l'intersezione stradale non andrebbe poi confusa con l'accesso carrabile, in quanto si tratta di opere con caratteristiche geometriche e funzionali differenti, regolate da differenti normative;
- non vi sarebbe stata poi alcuna incoerenza tra il provvedimento di diniego e il rilascio, nel 2011, di un'autorizzazione al potenziamento dell'impianto (epoca in cui sarebbero già state vigenti le circolari oggi condensate nel quaderno tecnico), posto che – a quel tempo – la concessione in oggetto sarebbe stata ancora in corso di validità
(sarebbe scaduta nel 2018) e avrebbe consentito dunque il mantenimento degli accessi carrabili.
1.3. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- Illegittimità del diniego definitivo al rinnovo della concessione “secondo le attuali caratteristiche di esercizio dell'impianto di carburante”, espresso con pec CDG.ST
PA. Registro Ufficiale. U.0617245.10/7/2025, e degli atti presupposti, compreso il preavviso di diniego, già indicato, per violazione e falsa applicazione del D.M. delle
Infrastrutture e dei Trasporti 19/4/2006; degli artt. 2 commi 2 e 8, 6 co. 4 lett. b) c.d.s.
(D. lgs 30/4/1992, n°285); art. 139 – co. 9 D.P.R. 16/12/1992 n°495 (Regolamento
c.d.s.); delle circolari Anas 29/10/1973, n°79/1973, prot. n°8400/B.5; 25/6/2004
n°23/2004; 24/1/2007 n°3; 2/4/2008 n°6; 17/6/2011 n°87721, e quindi per eccesso di potere; per travisamento dei fatti e conseguenti vizi motivazionali in violazione e falsa applicazione dell'art.3 L. n°241/1990. Contraddittorietà. Violazione del legittimo affidamento indotto nel ricorrente. Sproporzionatezza. Eccesso di potere per
l'inidoneità della decisione Anas S.p.A. alla miglior cura dell'interesse pubblico alla fruizione dell'impianto di carburante e quindi del servizio da assicurare agli automobilisti transitanti sulla SS. 115, nel tratto di interesse;
- Illegittimità del diniego definitivo al rinnovo della concessione e degli atti presupposti, compreso il preavviso di diniego, già indicati nel primo motivo per violazione dell'art. 10 bis – co.1 Legge 7/8/1990 n°241, come modificato dall'art. 12 N. 01673/2025 REG.RIC.
– co.1 – lett. e – del D.L. 16/7/2020 n°76 convertito con modif. dalla Legge 11/9/2020
n°120;
- Illegittimità del diniego definitivo al rinnovo della concessione e degli atti presupposti, compreso il preavviso di diniego, già indicati nel primo motivo per violazione dell'art.21 septies – Legge n°241/1990.
1.3.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si è, in sintesi, doluta:
- dell'errata interpretazione delle circolari nn. 3/2007 e 23/2004 (menzionate nel preavviso di diniego) in quanto esse non riguarderebbero tutte le strade di tipo C, ma solo quelle per le quali sarebbero vietate le manovre sinistrorse, in tesi coincidenti con quelle "prive di intersezioni a raso", asseritamente assimilabili alle strade di tipo B;
- dell'errata applicazione del D.M. del 19.4.2006, a mente del quale in tutte le strade di tipo C sarebbe invece consentita la manovra sinistrorsa;
- dell'elusione del giudicato nella parte in cui l'intimata amministrazione ha sostenuto che la manovra sinistrorsa sarebbe possibile solo in presenza di una corsia di accumulo, laddove la strada di tipo C in questione sarebbe caratterizzata dalla presenza delle intersezioni che consentirebbero la manovra sinistrorsa senza alcuna corsia di accumulo;
- della violazione dell'art. 6, c. 4, lett. b), del d.lgs. n. 285/1992, in quanto l'ANAS avrebbe potuto stabilire obblighi, divieti e limitazioni per specifiche strade, e non invece per tutte le strade appartenenti ad un determinato tipo;
- della contraddittorietà con il previgente nulla osta al rilascio di autorizzazione al potenziamento dell'impianto del 2011, posto che lo stesso sarebbe stato emesso tenendo conto del D.M. 19/4/2006 e della circolare n° 3/2007, poi richiamate nell'impugnato provvedimento a fondamento del diniego per cui è causa.
1.3.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si è doluta della violazione dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in quanto l'amministrazione avrebbe introdotto con N. 01673/2025 REG.RIC.
l'impugnato provvedimento una motivazione non emergente dal preavviso di diniego
(i.e., il riferimento alle corsie di accumulo).
1.3.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato quanto affermato nell'impugnato provvedimento in merito all'impossibilità di realizzare una corsia di accumulo per l'accesso agli impianti di distribuzione del carburante, in quanto sarebbe stata elusiva della sentenza di questo Tribunale.
1.4. La ricorrente ha chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare gli atti impugnati, onerando l'intimata amministrazione di rilasciare il richiesto rinnovo di concessione senza la condizione di modificare gli accessi, nonché di ripristinare altresì i due “tratteggiati” alle estremità della linea di mezzeria nel tratto stradale fronteggiante l'impianto di carburante in questione, così da consentire la manovra sinistrorsa di ingresso e di uscita dal medesimo.
2. Si è costituita l'ANAS che, successivamente, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
3. Con ordinanza n. 563 dell'8.10.2025 è stata fissata l'udienza di discussione del ricorso.
4. In prossimità di tale udienza parte ricorrente ha depositato documenti e memorie, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Ha altresì chiesto la condanna della resistente amministrazione per lite temeraria.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Il Collegio è consapevole del fatto che il provvedimento impugnato si è posto in relazione dialettica con la sentenza di questa Sezione n. 1930/2024: mentre quest'ultima è stata incentrata sulla necessità di motivare l'assimilazione della strada su cui sorge l'impianto del ricorrente a una strada di categoria superiore, onde N. 01673/2025 REG.RIC.
giustificare l'apposizione del divieto di manovre sinistrorse, il primo si è sostanzialmente concentrato sull'esistenza di tale divieto anche per le strade di tipo C.
Ma, si osserva, la mancata condivisione delle ragioni di una sentenza può giustificare la sua impugnazione, non anche un'inammissibile contestazione postuma della stessa da parte dell'amministrazione in sede di riedizione del potere.
Si rileva, al contempo, che – ai fini dello scrutinio di legittimità che questo Tribunale
è chiamato a compiere – sarebbe tuttavia insoddisfacente concentrarsi sull'astratta possibilità o meno di realizzare in simili strade manovre di tipo sinistrorso.
La questione dirimente è un'altra.
Come riportato in narrativa, la sentenza n. 1930/2024 della Sezione ha onerato l'ANAS di compiere un'adeguata istruttoria per chiarire, nel caso specifico, se vi fossero ragioni per assimilare il tratto di strada in questione a uno che vietasse manovre sinistrorse. Ciò sarebbe dovuto avvenire guardando alla somiglianza delle caratteristiche concrete e alle “esigenze di sicurezza della circolazione”.
L'amministrazione, in sede di riedizione del provvedimento, ha effettivamente svolto un nuovo e accurato sopralluogo (nota n. 340010 del 16.4.2025 dell'ANAS; cfr. all. 4 della difesa erariale. Le medesime considerazioni, come si vedrà, sono state riportate nel preavviso di diniego; cfr. all. 5 della difesa erariale), da cui è emerso quanto segue:
- nella direttrice di marcia in sinistra, sono presenti intersezioni a monte e a valle dell'IDC ed esattamente: la prima intersezione (via dell'Uva) presente al Km
251+225 lato sx risulta distante 118,00 m dal primo accesso all'IDC ubicato al Km
251+107; la seconda intersezione (strada interpoderale), presente al Km 250+850 lato sx, risulta distante 220,00 m dal secondo accesso all'IDC ubicato al Km 251+070 in sx;
- si è constatata, inoltre, che al Km 250+980 circa in sx, ad una distanza di circa
90,00 m dall'asse del secondo accesso al Km 251+070 la presenza di un varco di N. 01673/2025 REG.RIC.
accesso ad un'abitazione, peraltro risultato privo di autorizzazione, con segnaletica orizzontale di margine continua in corrispondenza dello stesso;
- il tracciato si presenta in rettilineo con una curva in corrispondenza del Km
250+650, a distanza di 420 m dell'accesso più vicino del distributore;
- tale ultima circostanza, unitamente alla presenza di più intersezioni con strade provinciali/ comunali/private possono potenzialmente compromettere la sicurezza della circolazione stradale, laddove siano consentite le manovre di sorpasso/svolte sinistrorse;
Alla luce di ciò, ed in accordo alle peculiarità della tratta (confermate dal citato sopralluogo, su una tratta peraltro priva di ulteriori elementi di mitigazione a favore della sicurezza per gli utenti) si può confermare l'opportunità, a suo tempo prevista con l'emissione della specifica ordinanza n°96/2014, di limite di velocità di 60 km/h con il divieto di sorpasso e linea continua di mezzeria”.
Lo stesso documento conclude che “il citato sopralluogo effettuato in data
18/02/2025, mette in evidenza come le limitazioni presenti sul tratto di strada siano dovute non già all'esistenza dei soli accessi all'IDC, bensì alla presenza di oggettive condizioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale – preesistenti ed indipendenti dalla presenza dell'impianto – rappresentate dalle numerose intersezioni/accessi a raso ravvicinate […]”.
L'amministrazione ha rappresentato a parte ricorrente l'esistenza delle suddette situazioni di pericolo nell'ambito del preavviso di diniego (all. 5 della difesa erariale).
Detto preavviso, riportate le superiori considerazioni, ha concluso che “Alla luce di ciò ed in funzione alle peculiarità della tratta (confermate dal citato sopralluogo, su una tratta peraltro priva di ulteriori elementi di mitigazione a favore della sicurezza per gli utenti) si può confermare l'opportunità, a suo tempo prevista con l'emissione della specifica ordinanza n°96/2014, del limite di velocità di 60 km/h con il divieto di sorpasso e linea continua di mezzeria”. N. 01673/2025 REG.RIC.
Il provvedimento finale ha espressamente richiamato il preavviso di diniego, rispetto al quale – peraltro – parte ricorrente ha avuto pure modo di svolgere considerazioni in sede procedimentale.
Le superiori considerazioni in ordine di sicurezza stradale, in quanto svolte all'esito di un apposito sopralluogo e ampiamente argomentate, non risultano manifestamente illogiche o irragionevoli e, dunque, resistono alle censure articolate da parte ricorrente con il primo motivo di ricorso.
In merito a tale motivo, è appena il caso di sottolineare che la rinnovata valutazione sulla sicurezza del tratto stradale, resa peraltro a valle di una sentenza, è di per sé in grado di superare ogni considerazione sulla pretesa contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti favorevoli per il ricorrente, comunque risalenti a una data anteriore all'ordinanza che, nel 2014, ha apposto la linea unica di mezzeria anche in corrispondenza del suo distributore (tale ordinanza è stata citata anche nel preavviso di diniego).
Ben può, allora, l'amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, valutare diversamente, a distanza peraltro di oltre dieci anni, determinate situazioni
(rispetto alle quali – si ripete – va registrata anche la sopravvenienza dell'ordinanza del 2014), per addivenire a conclusioni differenziate. Ciò, ovviamente, nel rispetto di una congrua motivazione.
Motivazione che, in punto di sicurezza, risulta essere stata puntualmente resa.
Una volta che il provvedimento impugnato ha dimostrato di resistere alle censure di parte ricorrente in punto di sicurezza in concreto della circolazione stradale nel tratto di strada per cui è causa, è evidente che le ulteriori contestazioni di parte ricorrente sulla possibilità di svolgere manovre sinistrorse su strade di tipo C in assenza di corsie d'accumulo non sarebbero comunque in grado di travolgere l'atto impugnato.
3. Può quindi dirsi delle ragioni che ostano all'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso. N. 01673/2025 REG.RIC.
3. Le censure ivi formulate si sono misurate sotto vari profili con la questione delle corsie di accumulo: o perché introdotta a valle del preavviso di diniego, che nulla avrebbe detto al riguardo (secondo motivo di ricorso); o perché gli argomenti addotti all'uopo dall'amministrazione sarebbero comunque infondati nel merito (terzo motivo di ricorso).
Ma, come si è detto, trattandosi di una questione del tutto ancillare rispetto alle pregnanti considerazioni rese dall'amministrazione in punto di sicurezza stradale rispetto a eventuali manovre sinistrorse, è inevitabile che le anzidette doglianze non sono in grado di incidere sulla valutazione di legittimità del provvedimento impugnato.
4. Il rigetto del ricorso osta, ovviamente, a una condanna dell'amministrazione resistente per lite temeraria.
5. Stante quanto precede:
- il ricorso è infondato e va pertanto rigettato;
- il complessivo andamento della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Primo Referendario, Estensore N. 01673/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio BA
IL PRESIDENTE
RE NE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/02/2026
N. 00521 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01673/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2025, proposto da LU AB
Ventura, rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Ventura e Angelo Gaccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la società Anas s.p.a. (Struttura territoriale per la Sicilia), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento:
- della nota dell'intimata amministrazione prot. CDG.ST PA. Registro Ufficiale
U.0617245 del 10/7/2025, nella parte in cui quest'ultima non ha rinnovato la concessione per passaggi di accesso carrabili a servizio dell'impianto di distribuzione N. 01673/2025 REG.RIC.
di carburante di parte ricorrente (sito lungo la SS. 115 al km. 251+090 in sx in territorio del Comune di Gela - Contratto n°7000000023346 - utenza PA80328V), tenuto conto delle attuali caratteristiche di esercizio dell'anzidetto impianto;
- di ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compreso il relativo preavviso di diniego (nota CDG.ST PA. Registro Ufficiale U.0410902 del 13/5/2025); nonché per dichiarare il diritto di parte ricorrente a ottenere il rinnovo della succitata concessione, consentendo in particolare la manovra sinistrorsa in relazione agli accessi del menzionato impianto sia in entrata che in uscita, mantenendoli con le caratteristiche attuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. Fabrizio
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale l'intimata amministrazione ha denegato il rinnovo della concessione per gli accessi al proprio impianto di distribuzione di carburante (IDC), sito lungo la S.S. 115 al km 251+090.
1.1. Tale provvedimento è stato reso a valle della sentenza n. 1930 del 7 giugno 2024, con la quale questa Sezione ha annullato il precedente diniego reso sul punto dall'intimata amministrazione (nota n. U.0164181 del 6 marzo 2023), in quanto quest'ultima non aveva adeguatamente motivato in ordine all'assimilazione del tratto di strada su cui sorge l'impianto (una strada di tipo C ex art. 2, d.lgs. n. 285/1992, N. 01673/2025 REG.RIC.
ovvero "C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine") a una strada di tipo B ex art. 2, d.lgs. n.
285/1992 (B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione).
L'anzidetta pronuncia ha, in particolare, affermato che "Ed invero ben poteva l'ANAS, assimilare il tratto di strada in corrispondenza dell'I.D.C. del ricorrente alla tipologia
B, onde estendervi il divieto di manovre sinistrorse cui consegue l'onere di adeguamento degli accessi, tuttavia avrebbe dovuto esplicitare le ragioni di una siffatta estensione, non presentando efficacia dirimente la mera apposizione del divieto di sorpasso segnalato dalla linea di mezzaria continua in prossimità degli accessi, come conferma l'art. 139, co. 9, d.P.R. 395/199, benché sintomatico della possibile assimilazione a strade di tipo B, in quanto elemento da solo non sufficiente
a mutare la qualificazione della strada disposta per legge. Anche il verbale di sopralluogo su cui si fonda il diniego definitivo, costituisce ulteriore conferma della carente valutazione delle ulteriori caratteristiche che giustificano l'accostamento del tratto di strada alla generale categoria B. Se è vero, infatti, che il provvedimento impugnato richiama il suddetto sopralluogo è altrettanto vero che nel medesimo provvedimento non è spiegato perché in relazione alle concrete caratteristiche di quel tratto stradale vi siano gli elementi (a parte il divieto di sorpasso) indicati dalla circolare 23/2004 che consentono l'estensione alle strade di tipi C del divieto N. 01673/2025 REG.RIC.
manovre di diversione o immissione in sinistra. E ciò a fronte di un quadro normativo statale che, in generale, non è preclusivo per il ricorrente".
In conclusione, è stato ivi affermato che "al fine di poter legittimamente imporre le prescrizioni planimetriche sulle caratteristiche degli accessi all'impianto de quo,
l'ANAS dovrà procedere ad una approfondita indagine dello stato dei luoghi e dare ampiamente conto, nella motivazione del provvedimento conclusivo, delle ragioni idonee ad assimilare, per somiglianza delle caratteristiche concrete e per esigenze di sicurezza della circolazione, il tratto di strada C lungo la S.S. 115 al km 251+090, alle strade di tipo B come definite dal Codice della strada, art. 2, nel rispetto della gerarchia delle fonti".
1.2. Le ragioni del nuovo diniego addotte nell'impugnato provvedimento possono essere così compendiate:
- la S.S. 115 è una strada che per caratteristiche concrete appartiene alla tipologia C;
- anche sulle strade extraurbane di tipo C, in quanto rientranti nel tipo IV Norme
CNR/80, sarebbe imposto il divieto di manovra sinistrorsa, salvo i punti in cui essa attraversa i centri abitati;
- nel tratto in questione vi sarebbe presente un'intersezione a raso con la SP 186. Tale intersezione, consentita ai sensi del D.M. 19.04.2006, richiederebbe tuttavia un adeguamento dello stato di fatto "in quanto la norma non esclude che le strade di tipo
C) possano avere la manovra sinistrorsa, ovvero l'uscita a sinistra, ma prevede che la diversione, ovvero l'uscita a sinistra, debba avvenire tramite la corsia di accumulo, in atto non presente. Questa consente di canalizzare il flusso di traffico al centro della carreggiata con il segnale orizzontale di stop";
- la corsia d'accumulo per la svolta a sinistra - normalmente progettata per regolare un'intersezione tra due strade senza ricorrere ad altre più onerose soluzioni di progetto
(svincoli a livelli sfalsati) e sempreché sulla piattaforma stradale possa aggiungersi un'altra corsia - non sarebbe tuttavia prevista per gli accessi privati; N. 01673/2025 REG.RIC.
- l'intersezione stradale non andrebbe poi confusa con l'accesso carrabile, in quanto si tratta di opere con caratteristiche geometriche e funzionali differenti, regolate da differenti normative;
- non vi sarebbe stata poi alcuna incoerenza tra il provvedimento di diniego e il rilascio, nel 2011, di un'autorizzazione al potenziamento dell'impianto (epoca in cui sarebbero già state vigenti le circolari oggi condensate nel quaderno tecnico), posto che – a quel tempo – la concessione in oggetto sarebbe stata ancora in corso di validità
(sarebbe scaduta nel 2018) e avrebbe consentito dunque il mantenimento degli accessi carrabili.
1.3. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- Illegittimità del diniego definitivo al rinnovo della concessione “secondo le attuali caratteristiche di esercizio dell'impianto di carburante”, espresso con pec CDG.ST
PA. Registro Ufficiale. U.0617245.10/7/2025, e degli atti presupposti, compreso il preavviso di diniego, già indicato, per violazione e falsa applicazione del D.M. delle
Infrastrutture e dei Trasporti 19/4/2006; degli artt. 2 commi 2 e 8, 6 co. 4 lett. b) c.d.s.
(D. lgs 30/4/1992, n°285); art. 139 – co. 9 D.P.R. 16/12/1992 n°495 (Regolamento
c.d.s.); delle circolari Anas 29/10/1973, n°79/1973, prot. n°8400/B.5; 25/6/2004
n°23/2004; 24/1/2007 n°3; 2/4/2008 n°6; 17/6/2011 n°87721, e quindi per eccesso di potere; per travisamento dei fatti e conseguenti vizi motivazionali in violazione e falsa applicazione dell'art.3 L. n°241/1990. Contraddittorietà. Violazione del legittimo affidamento indotto nel ricorrente. Sproporzionatezza. Eccesso di potere per
l'inidoneità della decisione Anas S.p.A. alla miglior cura dell'interesse pubblico alla fruizione dell'impianto di carburante e quindi del servizio da assicurare agli automobilisti transitanti sulla SS. 115, nel tratto di interesse;
- Illegittimità del diniego definitivo al rinnovo della concessione e degli atti presupposti, compreso il preavviso di diniego, già indicati nel primo motivo per violazione dell'art. 10 bis – co.1 Legge 7/8/1990 n°241, come modificato dall'art. 12 N. 01673/2025 REG.RIC.
– co.1 – lett. e – del D.L. 16/7/2020 n°76 convertito con modif. dalla Legge 11/9/2020
n°120;
- Illegittimità del diniego definitivo al rinnovo della concessione e degli atti presupposti, compreso il preavviso di diniego, già indicati nel primo motivo per violazione dell'art.21 septies – Legge n°241/1990.
1.3.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente si è, in sintesi, doluta:
- dell'errata interpretazione delle circolari nn. 3/2007 e 23/2004 (menzionate nel preavviso di diniego) in quanto esse non riguarderebbero tutte le strade di tipo C, ma solo quelle per le quali sarebbero vietate le manovre sinistrorse, in tesi coincidenti con quelle "prive di intersezioni a raso", asseritamente assimilabili alle strade di tipo B;
- dell'errata applicazione del D.M. del 19.4.2006, a mente del quale in tutte le strade di tipo C sarebbe invece consentita la manovra sinistrorsa;
- dell'elusione del giudicato nella parte in cui l'intimata amministrazione ha sostenuto che la manovra sinistrorsa sarebbe possibile solo in presenza di una corsia di accumulo, laddove la strada di tipo C in questione sarebbe caratterizzata dalla presenza delle intersezioni che consentirebbero la manovra sinistrorsa senza alcuna corsia di accumulo;
- della violazione dell'art. 6, c. 4, lett. b), del d.lgs. n. 285/1992, in quanto l'ANAS avrebbe potuto stabilire obblighi, divieti e limitazioni per specifiche strade, e non invece per tutte le strade appartenenti ad un determinato tipo;
- della contraddittorietà con il previgente nulla osta al rilascio di autorizzazione al potenziamento dell'impianto del 2011, posto che lo stesso sarebbe stato emesso tenendo conto del D.M. 19/4/2006 e della circolare n° 3/2007, poi richiamate nell'impugnato provvedimento a fondamento del diniego per cui è causa.
1.3.2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente si è doluta della violazione dell'art. 10-bis, l. n. 241/1990, in quanto l'amministrazione avrebbe introdotto con N. 01673/2025 REG.RIC.
l'impugnato provvedimento una motivazione non emergente dal preavviso di diniego
(i.e., il riferimento alle corsie di accumulo).
1.3.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato quanto affermato nell'impugnato provvedimento in merito all'impossibilità di realizzare una corsia di accumulo per l'accesso agli impianti di distribuzione del carburante, in quanto sarebbe stata elusiva della sentenza di questo Tribunale.
1.4. La ricorrente ha chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare gli atti impugnati, onerando l'intimata amministrazione di rilasciare il richiesto rinnovo di concessione senza la condizione di modificare gli accessi, nonché di ripristinare altresì i due “tratteggiati” alle estremità della linea di mezzeria nel tratto stradale fronteggiante l'impianto di carburante in questione, così da consentire la manovra sinistrorsa di ingresso e di uscita dal medesimo.
2. Si è costituita l'ANAS che, successivamente, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.
3. Con ordinanza n. 563 dell'8.10.2025 è stata fissata l'udienza di discussione del ricorso.
4. In prossimità di tale udienza parte ricorrente ha depositato documenti e memorie, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Ha altresì chiesto la condanna della resistente amministrazione per lite temeraria.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2. Il Collegio è consapevole del fatto che il provvedimento impugnato si è posto in relazione dialettica con la sentenza di questa Sezione n. 1930/2024: mentre quest'ultima è stata incentrata sulla necessità di motivare l'assimilazione della strada su cui sorge l'impianto del ricorrente a una strada di categoria superiore, onde N. 01673/2025 REG.RIC.
giustificare l'apposizione del divieto di manovre sinistrorse, il primo si è sostanzialmente concentrato sull'esistenza di tale divieto anche per le strade di tipo C.
Ma, si osserva, la mancata condivisione delle ragioni di una sentenza può giustificare la sua impugnazione, non anche un'inammissibile contestazione postuma della stessa da parte dell'amministrazione in sede di riedizione del potere.
Si rileva, al contempo, che – ai fini dello scrutinio di legittimità che questo Tribunale
è chiamato a compiere – sarebbe tuttavia insoddisfacente concentrarsi sull'astratta possibilità o meno di realizzare in simili strade manovre di tipo sinistrorso.
La questione dirimente è un'altra.
Come riportato in narrativa, la sentenza n. 1930/2024 della Sezione ha onerato l'ANAS di compiere un'adeguata istruttoria per chiarire, nel caso specifico, se vi fossero ragioni per assimilare il tratto di strada in questione a uno che vietasse manovre sinistrorse. Ciò sarebbe dovuto avvenire guardando alla somiglianza delle caratteristiche concrete e alle “esigenze di sicurezza della circolazione”.
L'amministrazione, in sede di riedizione del provvedimento, ha effettivamente svolto un nuovo e accurato sopralluogo (nota n. 340010 del 16.4.2025 dell'ANAS; cfr. all. 4 della difesa erariale. Le medesime considerazioni, come si vedrà, sono state riportate nel preavviso di diniego; cfr. all. 5 della difesa erariale), da cui è emerso quanto segue:
- nella direttrice di marcia in sinistra, sono presenti intersezioni a monte e a valle dell'IDC ed esattamente: la prima intersezione (via dell'Uva) presente al Km
251+225 lato sx risulta distante 118,00 m dal primo accesso all'IDC ubicato al Km
251+107; la seconda intersezione (strada interpoderale), presente al Km 250+850 lato sx, risulta distante 220,00 m dal secondo accesso all'IDC ubicato al Km 251+070 in sx;
- si è constatata, inoltre, che al Km 250+980 circa in sx, ad una distanza di circa
90,00 m dall'asse del secondo accesso al Km 251+070 la presenza di un varco di N. 01673/2025 REG.RIC.
accesso ad un'abitazione, peraltro risultato privo di autorizzazione, con segnaletica orizzontale di margine continua in corrispondenza dello stesso;
- il tracciato si presenta in rettilineo con una curva in corrispondenza del Km
250+650, a distanza di 420 m dell'accesso più vicino del distributore;
- tale ultima circostanza, unitamente alla presenza di più intersezioni con strade provinciali/ comunali/private possono potenzialmente compromettere la sicurezza della circolazione stradale, laddove siano consentite le manovre di sorpasso/svolte sinistrorse;
Alla luce di ciò, ed in accordo alle peculiarità della tratta (confermate dal citato sopralluogo, su una tratta peraltro priva di ulteriori elementi di mitigazione a favore della sicurezza per gli utenti) si può confermare l'opportunità, a suo tempo prevista con l'emissione della specifica ordinanza n°96/2014, di limite di velocità di 60 km/h con il divieto di sorpasso e linea continua di mezzeria”.
Lo stesso documento conclude che “il citato sopralluogo effettuato in data
18/02/2025, mette in evidenza come le limitazioni presenti sul tratto di strada siano dovute non già all'esistenza dei soli accessi all'IDC, bensì alla presenza di oggettive condizioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale – preesistenti ed indipendenti dalla presenza dell'impianto – rappresentate dalle numerose intersezioni/accessi a raso ravvicinate […]”.
L'amministrazione ha rappresentato a parte ricorrente l'esistenza delle suddette situazioni di pericolo nell'ambito del preavviso di diniego (all. 5 della difesa erariale).
Detto preavviso, riportate le superiori considerazioni, ha concluso che “Alla luce di ciò ed in funzione alle peculiarità della tratta (confermate dal citato sopralluogo, su una tratta peraltro priva di ulteriori elementi di mitigazione a favore della sicurezza per gli utenti) si può confermare l'opportunità, a suo tempo prevista con l'emissione della specifica ordinanza n°96/2014, del limite di velocità di 60 km/h con il divieto di sorpasso e linea continua di mezzeria”. N. 01673/2025 REG.RIC.
Il provvedimento finale ha espressamente richiamato il preavviso di diniego, rispetto al quale – peraltro – parte ricorrente ha avuto pure modo di svolgere considerazioni in sede procedimentale.
Le superiori considerazioni in ordine di sicurezza stradale, in quanto svolte all'esito di un apposito sopralluogo e ampiamente argomentate, non risultano manifestamente illogiche o irragionevoli e, dunque, resistono alle censure articolate da parte ricorrente con il primo motivo di ricorso.
In merito a tale motivo, è appena il caso di sottolineare che la rinnovata valutazione sulla sicurezza del tratto stradale, resa peraltro a valle di una sentenza, è di per sé in grado di superare ogni considerazione sulla pretesa contraddittorietà rispetto a precedenti provvedimenti favorevoli per il ricorrente, comunque risalenti a una data anteriore all'ordinanza che, nel 2014, ha apposto la linea unica di mezzeria anche in corrispondenza del suo distributore (tale ordinanza è stata citata anche nel preavviso di diniego).
Ben può, allora, l'amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, valutare diversamente, a distanza peraltro di oltre dieci anni, determinate situazioni
(rispetto alle quali – si ripete – va registrata anche la sopravvenienza dell'ordinanza del 2014), per addivenire a conclusioni differenziate. Ciò, ovviamente, nel rispetto di una congrua motivazione.
Motivazione che, in punto di sicurezza, risulta essere stata puntualmente resa.
Una volta che il provvedimento impugnato ha dimostrato di resistere alle censure di parte ricorrente in punto di sicurezza in concreto della circolazione stradale nel tratto di strada per cui è causa, è evidente che le ulteriori contestazioni di parte ricorrente sulla possibilità di svolgere manovre sinistrorse su strade di tipo C in assenza di corsie d'accumulo non sarebbero comunque in grado di travolgere l'atto impugnato.
3. Può quindi dirsi delle ragioni che ostano all'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso. N. 01673/2025 REG.RIC.
3. Le censure ivi formulate si sono misurate sotto vari profili con la questione delle corsie di accumulo: o perché introdotta a valle del preavviso di diniego, che nulla avrebbe detto al riguardo (secondo motivo di ricorso); o perché gli argomenti addotti all'uopo dall'amministrazione sarebbero comunque infondati nel merito (terzo motivo di ricorso).
Ma, come si è detto, trattandosi di una questione del tutto ancillare rispetto alle pregnanti considerazioni rese dall'amministrazione in punto di sicurezza stradale rispetto a eventuali manovre sinistrorse, è inevitabile che le anzidette doglianze non sono in grado di incidere sulla valutazione di legittimità del provvedimento impugnato.
4. Il rigetto del ricorso osta, ovviamente, a una condanna dell'amministrazione resistente per lite temeraria.
5. Stante quanto precede:
- il ricorso è infondato e va pertanto rigettato;
- il complessivo andamento della vicenda consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE NE, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio BA, Primo Referendario, Estensore N. 01673/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio BA
IL PRESIDENTE
RE NE
IL SEGRETARIO