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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.18617/2024 R.G.L. promossa
D A
, n.q. di genitore di Parte_1 Parte_2
(avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione atp
All'udienza di discussione del 25/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che non si trovava né si trova nelle Parte_2
condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
- dichiara irripetibili le spese del presente procedimento e di quello di ATP;
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di frequenza da parte della minore . Parte_2
Costituitosi in giudizio, l' contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_2
***
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio affermando l'insussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di frequenza.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e da giustificare, pertanto, l'ammissione di nuova consulenza tecnica.
Va quindi rammentato il disposto dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a tenore del quale “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.18617/2024 R.G.L. promossa
D A
, n.q. di genitore di Parte_1 Parte_2
(avv. SCOTTO DI TELLA RAOUL)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione atp
All'udienza di discussione del 25/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso e dichiara che non si trovava né si trova nelle Parte_2
condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
- dichiara irripetibili le spese del presente procedimento e di quello di ATP;
- pone le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di frequenza da parte della minore . Parte_2
Costituitosi in giudizio, l' contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_2
***
Ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nell'opposizione specificare,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio affermando l'insussistenza del requisito sanitario previsto per l'indennità di frequenza.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario.
Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni e da giustificare, pertanto, l'ammissione di nuova consulenza tecnica.
Va quindi rammentato il disposto dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a tenore del quale “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
***
La parte ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, il 25/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno