TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/09/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 400 / 2024
promossa da rappresentata e difesa C.F. C.F. 1 Parte 1
dall'avv. MANGANELLO SALVATORE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO BRAMBILLE, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione fermo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata in data 15.1.2024, con la quale l' CP_3 ha comunicato che in caso di mancato pagamento della somma di euro 24.521,28 provvederà ad iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo TG
FN089WL ed i sottesi avvisi di addebito n.59120112000187569000 per euro 3.746,75 relativo a contributi IVS 2010; n. 59120130000289857000, relativo a contributi IVS 2011; n.
5912014000004338600 relativo a contributi IVS 2012; n. 59120150001059400000 relativo a contributi IVS 2013. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione delle pretese.
Si costituiva l'ente previdenziale che eccepiva la tardività dell'opposizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al provvedimento impugnato.
Si costituiva l'agente della riscossione che deduceva l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, si ritiene opportuno invocare l'applicazione del criterio c.d. della "ragione più liquida”, il cui fondamento è da ricondurre agli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale è
consentito al giudicante "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare", decidendo la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. 3 febbraio 2017 n. 2909; Cass. 2 febbraio 2017 n. 2853; Sentenza n. 9936 del 2014;
Cass. 28 maggio 2014 n. 12002).
Come è noto, il ricorso a tale criterio è consentito per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio, al fine di pervenire a una più rapida ed agevole soluzione della controversia, analizzando gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
Ebbene, i contributi oggetto di causa si prescrivono nel termine quinquennale di cui alla legge 335/1995. L'ente previdenziale ha prodotto in atti prova della notifica degli avvisi di addebito: nello specifico, l'avviso n. 591112000187569000 è stato notificato il 11.10.2011, l'avviso n.
59120130000289857000 il 10.04.2013, l'avviso n. 5912014000004338600 il 21.05.2014 per compiuta giacenza e l'avviso n. 5912015000105940 il 10.11.2015.
Poi, l'CP_1 ha interrotto i termini di prescrizione con raccomandata A\R notificata il
26.05.2015.
Tuttavia, il successivo atto interruttivo è stato notificato solo in data 5.7.2023 dall' [...]
con intimazione di pagamento n. 29120239000586466000.Controparte_4
E' evidente, pertanto, come sia decorso tra agli atti interruttivi un termine superiore ai cinque anni.
Pertanto, i crediti vanno dichiarati prescritti, con vittoria di spese.
Il peso delle spese segue la soccombenza in capo all'agente della riscossione, considerata la fase minima ed esclusa l'istruttoria. Spese compensate con l'CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione dei crediti;
condanna l' Controparte_2 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
spese compensate con l'CP_1
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 400 / 2024
promossa da rappresentata e difesa C.F. C.F. 1 Parte 1
dall'avv. MANGANELLO SALVATORE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO BRAMBILLE, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione fermo amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, notificata in data 15.1.2024, con la quale l' CP_3 ha comunicato che in caso di mancato pagamento della somma di euro 24.521,28 provvederà ad iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo TG
FN089WL ed i sottesi avvisi di addebito n.59120112000187569000 per euro 3.746,75 relativo a contributi IVS 2010; n. 59120130000289857000, relativo a contributi IVS 2011; n.
5912014000004338600 relativo a contributi IVS 2012; n. 59120150001059400000 relativo a contributi IVS 2013. Eccepiva l'omessa notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione delle pretese.
Si costituiva l'ente previdenziale che eccepiva la tardività dell'opposizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al provvedimento impugnato.
Si costituiva l'agente della riscossione che deduceva l'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto, si ritiene opportuno invocare l'applicazione del criterio c.d. della "ragione più liquida”, il cui fondamento è da ricondurre agli artt. 24 e 111 Cost., in base al quale è
consentito al giudicante "sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare", decidendo la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(cfr. Cass. 3 febbraio 2017 n. 2909; Cass. 2 febbraio 2017 n. 2853; Sentenza n. 9936 del 2014;
Cass. 28 maggio 2014 n. 12002).
Come è noto, il ricorso a tale criterio è consentito per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio, al fine di pervenire a una più rapida ed agevole soluzione della controversia, analizzando gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c.
Ebbene, i contributi oggetto di causa si prescrivono nel termine quinquennale di cui alla legge 335/1995. L'ente previdenziale ha prodotto in atti prova della notifica degli avvisi di addebito: nello specifico, l'avviso n. 591112000187569000 è stato notificato il 11.10.2011, l'avviso n.
59120130000289857000 il 10.04.2013, l'avviso n. 5912014000004338600 il 21.05.2014 per compiuta giacenza e l'avviso n. 5912015000105940 il 10.11.2015.
Poi, l'CP_1 ha interrotto i termini di prescrizione con raccomandata A\R notificata il
26.05.2015.
Tuttavia, il successivo atto interruttivo è stato notificato solo in data 5.7.2023 dall' [...]
con intimazione di pagamento n. 29120239000586466000.Controparte_4
E' evidente, pertanto, come sia decorso tra agli atti interruttivi un termine superiore ai cinque anni.
Pertanto, i crediti vanno dichiarati prescritti, con vittoria di spese.
Il peso delle spese segue la soccombenza in capo all'agente della riscossione, considerata la fase minima ed esclusa l'istruttoria. Spese compensate con l'CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione dei crediti;
condanna l' Controparte_2 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1.865,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge;
spese compensate con l'CP_1
Così deciso in Agrigento, il 24/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo