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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/10/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 3940/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3940 dell'anno 2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Cecchi e Maurizio Savioli, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 25.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 24.3.2025, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, il
28.1.1996, alle seguenti condizioni: a) ciascuno provvederà autonomamente al proprio r.g. 3940/2025
sostentamento, essendo entrambi economicamente indipendenti e vista la sopra esposta situazione
economica; b) entrambi continueranno ad abitare nei diversi immobili all'interno dei quali già oggi
abitano; c) le parti, inoltre, concordano che il figlio rimanga residente nella ex casa Persona_1
coniugale che resterà di proprietà dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
d) revoca
dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; e) revoca dell'assegno mensile di Parte_2
€ 300,00 posto a carico del padre sig. stabilito nel verbale di separazione personale dei Parte_1
coniugi omologata in favore del figlio maggiorenne ed autosufficiente Persona_1
economicamente; f) ogni altro rapporto di reciproco credito/debito fra le parti è stato definito.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa in data 11.5.2004; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti. r.g. 3940/2025
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Roma il 28.1.1996;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n.32, parte II,
serie A01);
NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.9.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
NI NE AR NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa AR NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3940 dell'anno 2025
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Carlo Cecchi e Maurizio Savioli, giusta delega in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 25.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato il 24.3.2025, le parti chiedevano congiuntamente la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, il
28.1.1996, alle seguenti condizioni: a) ciascuno provvederà autonomamente al proprio r.g. 3940/2025
sostentamento, essendo entrambi economicamente indipendenti e vista la sopra esposta situazione
economica; b) entrambi continueranno ad abitare nei diversi immobili all'interno dei quali già oggi
abitano; c) le parti, inoltre, concordano che il figlio rimanga residente nella ex casa Persona_1
coniugale che resterà di proprietà dei ricorrenti nella misura del 50% ciascuno;
d) revoca
dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ; e) revoca dell'assegno mensile di Parte_2
€ 300,00 posto a carico del padre sig. stabilito nel verbale di separazione personale dei Parte_1
coniugi omologata in favore del figlio maggiorenne ed autosufficiente Persona_1
economicamente; f) ogni altro rapporto di reciproco credito/debito fra le parti è stato definito.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Acquisito il parere favorevole del P.M. e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda – previa riqualificazione in domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario - deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa in data 11.5.2004; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e non contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti. r.g. 3940/2025
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Roma il 28.1.1996;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996, atto n.32, parte II,
serie A01);
NULLA sulle spese;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.9.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
NI NE AR NZ