Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1113/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA Sezione Civile composta dai seguenti magistrati dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello, iscritta al nr. 1113/2023 R.A.C.C., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cirillo n. 8 (c.f. ), elettivamente domiciliato in Teramo alla Via C.F._1 Cavacchioli n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Enrico Ioannoni Fiore (c.f.
) del Foro di Teramo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in ONroparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. , ONroparte_2 con sede legale in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa n. 1, elettivamente domiciliata in
Pescara, Viale Pindaro n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Faieta (c.f.
) del Foro di Pescara, dalla quale è rappresentata e difesa giusta C.F._3 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, resa in esecuzione della
Delibera n. 2255 del 15.12.2023;
APPELLATA
oggetto: appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo n. 651/2023, pubblicata in data 23.06.2023 in materia di responsabilità medica, notificata in data
11.10.2023; conclusioni: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
12.02.205, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con la sentenza qui impugnata ed in epigrafe indicata, il Tribunale di Teramo rigettava, compensando le spese di lite, la domanda avanzata dall'odierno appellante, il quale, dopo aver incardinato il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., aveva intrapreso il successivo giudizio di merito, chiedendo la condanna della al risarcimento dei danni fisici (patrimoniali CP_1
e non) e materiali, patiti a causa della condotta posta in essere dal personale medico in occasione di un accertamento tossicologico effettuato in data 21.12.2010.
1.1 A sostegno delle proprie ragioni, l'originario attore deduceva che, dopo essere stato fermato per un normale controllo dalla Polizia Stradale di Teramo alla guida della propria vettura, veniva trasportato presso l'Ospedale di Sant'Omero poiché colto da improvviso malore;
in detta struttura tuttavia, in luogo dell'invocata visita cardiologica, richiesta alla luce dello stato d'ansia e attacco di panico che lo avevano colpito, veniva sottoposto a un prelievo di urine, all'esito del quale era risultato positivo alle metanfetamine. In seguito, trasportato presso altro nosocomio, veniva sottoposto a visita cardiologica, dalla quale emergeva uno stato ansioso reattivo. A causa dell'esito dell'esame delle urine – che veniva smentito da un successivo controllo compiuto (sul medesimo campione di urine prelevato il 21.12.2010) da parte dell' dell'Università di Macerata in data 18.01.2011 – veniva ONroparte_3 contestata al l'infrazione di cui all art. 187, comma 1, C.d.S., cui seguivano il relativo Parte_1 processo penale per aver “guidato in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” (conclusosi con assoluzione per insussistenza del fatto), il ritiro della patente, il sequestro della vettura, l'inserimento del suo nominativo nella banca dati SDI quale assuntore di sostanze stupefacenti, perquisizioni personali, nonché visite mediche e tossicologiche per poter riottenere la licenza di guida. Aggiungeva, poi, che un ulteriore controllo eseguito in data 13.02.2012 tramite l'analisi del capello aveva acclarato in via definitiva che non vi era mai stata alcuna assunzione di sostanze stupefacenti.
Ritenendo sussistere la responsabilità del personale sanitario, che con imperizia e negligenza aveva omesso di effettuare un analisi di II livello attraverso l'analisi di un campione di sangue, e avendo trascurato altresì gli Agenti procedenti di informarlo della possibile non veridicità del test eseguito, il agiva dunque giudizialmente, dapprima espletando il giudizio per Parte_1 ATP ed in seguito incardinando l'odierno giudizio di merito, al fine di ottenere il ristoro dei danni fisici (consistiti in “disturbo ansioso depressivo di natura reattiva”) subìti a causa dell'erroneo accertamento tossicologico che, valutati dal proprio consulente medico legale di parte nel 18% di I.P., quantificava in complessivi € 110.013,61 (comprensivi altresì di inabilità temporanea, maggiorazione al 41% a titolo di personalizzazione ed aumento del 33% a titolo di danno morale), oltre al ristoro delle spese di lite.
1.2 Resisteva la che, costituitasi in giudizio, ribadiva la legittimità dell'operato dei CP_1 propri sanitari, acclarata anche dalla CTU svolta in sede di ATP, che aveva evidenziato l'assenza di elementi di colpa professionale;
contestava, quindi, nell'an e nel quantum il merito della domanda attorea, evidenziandone la mancanza di prove a supporto ed insistendo per la sua reiezione.
1.3 Instaurato il giudizio con deposito di documenti e memorie ex art. 183, VI c., c.p.c., e disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696 bis c.p.c., il Tribunale rigettava pagina 2 di 10 3
la domanda, rilevandone l'infondatezza. In particolare, il primo giudice, inquadrato il caso di specie nello schema normativo della responsabilità contrattuale sulla base della teoria del contatto sociale, ed esclusa quindi l'applicabilità della c.d. Legge Gelli poiché non avente efficacia retroattiva, richiamava i principi giurisprudenziali in materia di oneri probatori, ON ritenendo che la avesse fornito la prova del proprio corretto adempimento. Sul punto, richiamando quanto accertato in sede di CTU, significava che, sebbene il risultato ottenuto con la sola analisi di screening non possa avere valenza legale, e che il test potesse essere definito non accurato ed inappropriato rispetto a tale finalità, non necessariamente doveva considerarsi errato, non essendoci peraltro alcuna certezza che lo stesso, eseguito da “mani più esperte”, avrebbe condotto ad un risultato negativo;
aggiungeva, poi, che, sebbene la positività del test imponesse una revisione, le strutture sanitarie del SSN non hanno l'obbligo di dotarsi di laboratori di tossicologia forense per effettuare esami di conferma di secondo livello, chiarendo che sul verbale di esecuzione, pur non essendo indicata la non valenza medico-legale degli esami effettuati, era contenuta la specifica informativa inerente l'esecuzione del test di conferma, peraltro correttamente eseguito presso l'Università di Macerata su invio da parte dei sanitari del SERT della Azienda convenuta. Evidenziava, quindi, che l'Ausiliare aveva escluso, per tali motivi, l'esistenza di comportamenti errati a carico dei sanitari, al pari di ON carenze da parte della sia in relazione all'esecuzione del test di screening, sia all'omesso test di secondo livello, dando atto che il CTU, alla luce del mancato riscontro di responsabilità, non aveva proceduto alla valutazione dei danni allegati dall'attore. Infine, ritenendo assorbita ogni ulteriore questione, compensava le spese di lite, in ragione della novità della questione trattata, dell'oggettiva difficoltà nell'accertamento causale nonché della complessità, dal punto di vista scientifico, della materia trattata.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'originale attore, il quale, riproponendo in parte quanto già argomentato in primo grado, affida la propria impugnazione a due motivi di doglianza.
2.1
Con un primo motivo il lamenta che il primo giudice, aderendo alle conclusioni della Parte_1
CTU, sarebbe incorso nella violazione delle norme disciplinanti la responsabilità medica e l'illecito civile, nonché dell'art. 2043 c.c. poiché l'Ausiliare, limitandosi a valutare la sussistenza dell'errore medico ma non anche dei danni lamentati, avrebbe omesso di ON considerare che i comportamenti posti in essere dalla costituiscono fatti dolosi o colposi rilevanti ai fini della richiamata norma;
a giudizio dell'appellante, il Tribunale avrebbe di contro dovuto ritenere che la condotta dei sanitari integrasse un errore medico, in quanto la procedura eseguita nell'esecuzione del test delle urine non era conforme alle Linee Guida in materia, alle best practices e alle direttive UNANIMI della comunità scientifica che impongono, invece, la necessità di una successiva analisi di conferma in caso di risultato non negativo del test di screening;
aggiunge a tal riguardo che l'errore commesso dal CTU e poi dallo stesso giudice sarebbe consistito nel non aver motivato adeguatamente l'omessa effettuazione del test di II livello, specificando che, pur volendo escludere la doverosità di tale ON tipo di test, doveva ravvisarsi in ogni caso l'obbligo della di accertarsi che quel test, privo di validità forense, non fosse posto a fondamento di provvedimenti amministrativi.
Sotto altro profilo, lamenta che, quandanche si condividessero le conclusioni del CTU circa ON l'esclusione di responsabilità medica in capo alla , non potrebbe comunque escludersi un obbligo risarcitorio in capo a quest'ultima, stante la configurabilità del comportamento tenuto quale fatto colposo o doloso idoneo a cagionare un danno ingiusto in capo all'odierno pagina 3 di 10 4
appellante. Deduce a tal riguardo che, da un lato, il verbale del test delle urine, pur avvertendo della possibilità di richiedere un test di conferma con diversa metodologia, omette di specificare la non validità legale del risultato e la necessità di un secondo test di conferma, il che avrebbe ingenerato nel un legittimo affidamento circa la scientificità del test, Parte_1 ledendo il suo diritto a ricevere un trattamento trasparente e violando gli obblighi di protezione derivanti dal contatto sociale instauratosi tra le parti, che si sarebbero tradotti ON nella necessità di effettuare il test di II livello;
dall'altro, la avrebbe omesso di avvertire il personale di polizia della non definitività ed inaffidabilità dei test effettuati, pregiudicando pertanto la possibilità di sospendere il provvedimento in attesa di un risultato maggiormente ON attendibile. Stigmatizzata, dunque, la responsabilità della nella causazione del danno subito, per aver posto in essere un comportamento negligente, imprudente ed imperito, l'appellante insiste per la sua condanna al risarcimento, invocando la riapertura dell'istruttoria ai fini della quantificazione del danno. 2.2
Con un secondo motivo, il si duole del fatto che il primo giudice avrebbe Parte_1 immotivatamente declinato l'istanza di rimessione in istruttoria e ripetizione della CTU ed avrebbe altresì omesso di analizzare l'ulteriore tesi prospettata dalla difesa, ovvero l'omesso ON avvertimento da parte della alla polizia della non scientificità del test e la necessità di eseguire uno screening di secondo livello. Poiché detta condotta integrerebbe un inadempimento da parte dell'odierna appellata, rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c., il Tribunale avrebbe dovuto, in conclusione, rimettere la causa in istruttoria al fine di ripetere la CTU con lo scopo di verificare l'esistenza di tale obbligo giuridico o valutare autonomamente l'esistenza o meno dello stesso, rilevando l'incisività di detta violazione in relazione alla produzione del danno o comunque motivandone in sentenza. Sulla scorta di dette argomentazioni l'appellante conclude per la riforma della sentenza impugnata, invocando la rimessione in istruttoria “al fine di completare la stessa mediante verifica del nesso di causalità del danno lamentato con i fatti esposti e le sue conseguenze in termini di danno biologico”.
2.3 ON Ha resistito la appellata, contestando in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'impugnazione ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa;
ha insistito, quindi, per la conferma della sentenza gravata, contestando nuovamente il quantum debeatur della domanda e chiedendo la vittoria delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio, nonché del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
2.4
Acquisita la documentazione, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti nelle note depositate telematicamente in vista dell'udienza del 12.02.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione, la causa è stata riservata in decisione.
3.
Preliminarmente, va chiarito che il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c. nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizione non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
È vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 c.p.c., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell'appello deve pagina 4 di 10 5
accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n. 22781).
Tuttavia, l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un.,
16/11/2017, n.27199). L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
4. L'appello è tuttavia infondato nel merito, sotto ciascuno dei profili di doglianza sollevati che, censurando l'integrale percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, ben possono essere trattati congiuntamente.
4.1 In primo luogo, corre l'obbligo di evidenziare che il Tribunale ha proceduto a qualificare correttamente la domanda avanzata dal , inquadrandola nell'alveo della Parte_1 responsabilità contrattuale “da contatto sociale”. Tale qualificazione, mai seriamente contestata dall'appellante, che anzi in alcuni punti del proprio gravame la avalla, va necessariamente ribadita anche in questa sede, poiché conforme alla granitica giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in materia.
Appare utile rammentare, allora, che in ordine alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla L. 24/2017 (la quale, come nel caso di specie, non trova applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: Cass.
08/11/2019, n. 28811; Cass. 11/11/2019, n. 28994), la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218 c.c.) o mediante il personale sanitario
(rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (a partire da Cass. 22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n. 9085; Cass. 14/06/2007, n.
13953; Cass. 31/03/2015, n. 6438; Cass. 22/09/2015, n. 18610).
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Il criterio di riparto dell'onere della prova in tali fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un.,
30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n. 826; Cass. 04/01/2019, n.
98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
Più in particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la Suprema Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018,
n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione scaturente da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (cfr. Cass. 29/03/2022, n.10050; Cass.27/02/2023, n. 5808 e, più recentemente, Cass. civ., Sez. III, Ord. 05/03/2024, n. 5922). Nell'effettuare il ragionamento inferenziale probatorio, il giudice tiene conto, nell'esercizio del potere di libero apprezzamento, della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili (ovverosia delle prove dichiarative, documentali e presuntive dedotte dalla parte a ciò onerata, nonché delle risultanze dell'indagine tecnica eventualmente disposta ed espletata), traendo dalla complessiva valutazione di esse - oltre alla determinazione del grado di conferma necessario o sufficiente per ritenere provati gli enunciati fattuali allegati - il giudizio probabilistico sulla relazione di causalità.
4.2
Alla luce dei principi sora riportati, nel caso che occupa appare in primo luogo dirimente quanto accertato, nell'ambito del pregresso giudizio per accertamento tecnico preventivo, dal CTU, le cui conclusioni (mai contestate dal , che non presentò osservazioni alla bozza Parte_1 ricevuta, limitandosi a rilevare, soltanto in seguito, presunte omissioni in ordine a profili diversi rispetto a quelli oggetto dell'accertamento espletato) vanno in questa sede nuovamente condivise, poiché coerenti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici (Cass.nrr.
18618/11 e 10123/09). L'Ausiliare, dopo aver evidenziato che le metodologie utilizzate per la determinazione di laboratorio delle sostanze d'abuso “in base ad esigenze analitiche, procedurali, organizzative ed economiche”, si distinguono in due gruppi (test di screening iniziali o di I livello e test di conferma o di II livello), richiama le “Linee Guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d'abuso con finalità tossicologico-forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da vivente” emanate dal Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI – revisione n. 5 del 29/05/2017), riportando la definizione di “Analisi di screening” – “Analisi preliminare che fornisce un risultato presuntivo (probabile negatività o presunta positività – non negatività) di un campione rispetto ad una sostanza/classe di sostanze anche, ma non necessariamente, in riferimento ad un valore di cut-off ove stabilito per legge, norma o regolamento. Per definizione, un risultato ottenuto con la sola Analisi di screening non possiede valenza legale (forense)” – e quella di “Analisi di conferma” (“Analisi da eseguirsi pagina 6 di 10 7
obbligatoriamente con un metodo dotato di maggiore specificità rispetto all'analisi di screening, fondato su principi chimico-fisici diversi, al fine di identificare specificamente una sostanza e/o i suoi metaboliti individuati in maniera presuntiva attraverso l'Analisi di screening”). A tal proposito, peraltro, val la pena rilevare che nel testo del 2022 si legge ancor più chiaramente:
“Analisi di screening: Analisi preliminare, generalmente eseguita con tecniche immunochimiche, che fornisce un risultato presuntivo (probabile negatività o presunta positività – non negatività) di un campione rispetto ad una sostanza /classe di sostanze anche, ma non necessariamente, in riferimento a un valore di cut-off ove stabilito per legge, norma o regolamento. Per definizione, un risultato ottenuto con la sola analisi di screening non possiede valenza legale (forense).
Analisi di conferma: analisi da eseguirsi obbligatoriamente con metodo dotato di maggiore specificità rispetto all'analisi di screening, fondato su principi chimico-fisici diversi, a fine di identificare una sostanza e/o suoi metaboliti individuati in maniera presuntiva attraverso l'analisi di screening”.
Il CTU precisa quindi che “Non può avere validità forense un risultato positivo ottenuto attraverso un'unica prova di screening. È pertanto indispensabile che tale risultato sia verificato da un'analisi di conferma su una aliquota di campione raccolta al momento del prelievo, idoneamente conservata seconda corretta catena di custodia e /o diversa da quella sulla quale è stato eseguito il test di screening”. Quanto al comportamento dei sanitari, evidenzia che “Relativamente al risultato del test speditivo per sostanze di abuso effettuato dagli stessi Sanitari del 118 il 21.12.2010, alla luce delle risultanze dei test di conferma cromatografici eseguiti sullo stesso campione, il test medesimo potrebbe essere definito dunque non accurato e sicuramente inappropriato rispetto ad eventuali finalità medico-legali, ma non necessariamente errato. L'espressione “Test errato” lascia intendere che lo stesso sia stato condotto con tale imperizia da condizionarne il risultato producendo, nel caso, un risultato erroneamente positivo;
laddove lo stesso test analitico, eseguito sullo stesso campione da mani più esperte, avrebbe invece prodotto un risultato negativo. Di ciò non si può avere certezza;
piuttosto è molto verosimile immaginare che il test speditivo abbia segnalato la positività del campione per metamfetamine in ragione della sua elevata sensibilità analitica che, accoppiata alla ben nota bassa specificità di tale tipo di analisi, impone la revisione sistematica di tutti i “positivi” a tale tipologia di test preliminari con impiego di metodiche analitiche quantitative di separazione cromatografica dei principi attivi e relativi metaboliti di sostanze d'abuso, accoppiate a sistemi di rilevazione in spettrometria di massa che consentano di poter validare il risultato di tali analisi ai fini medico-legali o tossicologico forensi. A tutto ciò va aggiunto che le strutture Sanitarie del SSN non hanno l'obbligo di dotarsi di laboratori di tossicologia forense per effettuare esami di conferma di secondo livello, né possono sostenere costi di indagini non effettuate per finalità cliniche. Pur in assenza di una specifica indicazione della non valenza medico-legale degli esami effettuati sul verbale di esecuzione, va segnalato come nello stesso vi fosse la specifica informativa relativamente all'esecuzione di test di conferma e come lo stesso, venne correttamente eseguito presso il Laboratorio di Tossicologia Forense dell' di Macerata su invio da parte dei Sanitari del della ”. CP_4 Pt_2 CP_1 Sulla scorta di dette motivazioni, l'Ausiliare ha escluso la sussistenza di elementi di colpa professionale a carico dei sanitari, evidenziando la correttezza del comportamento degli stessi sia “in riferimento all'esecuzione del test di screening, sia alla mancata diretta effettuazione del test di secondo livello, eseguibile esclusivamente in laboratori accreditati per esami di tossicologia forense”, e chiarendo espressamente che “Il risultato del test di conferma difforme dal risultato del test di screening non ha alcun valore indicativo circa la corretta o meno esecuzione dello stesso, la cui attendibilità tuttavia corrisponde a quella di un Test di primo livello, ovverosia di un test che la comunità scientifica, in ambito tossicologico, ritiene privo di validità forense in quanto pagina 7 di 10 8
necessitante, in caso di positività, di una verifica attraverso un'analisi di conferma di II livello e pertanto non è possibile ravvisare errori sotto il profilo della condotta medica in capo ai Sanitari dell'U.O. 118 di Sant'Omero”. 4.3
Chiarito quanto sopra, va poi messo in risalto (come già opportunamente fatto in sede di relazione peritale) che nel “verbale di lettura dei risultati e confezionamento del test sull'urina” (doc. 1 fascicolo appellante) sottoscritto dal , si legge che “Il sig…. è stato Parte_1 informato dal Dr…. che il campione di urina sarà conservato dal di Teramo sino alla Pt_2 conclusione definitiva dell'iter giudiziario. Il sig. …. È stato informato dal dottor Per_1 richiedere a sue spese un test di conferma di secondo livello con metodologia cromatografica e spettrometria di massa. Qualora il signor … volesse richiedere l'esecuzione del citato test di conferma sulle urine dovrà prendere appuntamento telefonico al SER.t. di Teramo …”.
4.4 Orbene, quanto sopra evidenziato induce a sostenere che, nonostante l'acclarata assenza di ON validità legale del test di screening effettuato dal personale della di Teramo:
1) il test di I livello era stato correttamente eseguito;
2) non vi era alcun obbligo, da parte dei sanitari, di effettuare in quella sede ed in quelle specifiche circostanze (analisi delle urine richieste dalla Polizia Stradale) alcun test di conferma di II livello, sia perché non vi è alcuna prova che gli Agenti avessero richiesto espressamente l'analisi delle urine avente valenza legale, sia perché non si rinviene alcuna norma che imponga alla struttura sanitaria di fornire analisi aventi detta valenza, sia, infine, alla luce del fatto che “le strutture Sanitarie del SSN non hanno l'obbligo di dotarsi di laboratori di tossicologia forense per effettuare esami di conferma di secondo livello, né possono sostenere costi di indagini non effettuate per finalità cliniche”; ON
3) che i protocolli, nella specie, come visto rispettati dalla , vengono redatti sulla scorta di presupposti aventi valenza scientifica in combinato disposto con valutazioni di natura squisitamente patrimoniale, non potendosi evidentemente garantire sempre, in ogni tempo e presso ogni gabinetto pubblico anche l'effettuazione a carico del SSN degli esami di secondo livello;
4) non vi era alcun obbligo da parte dei sanitari di informare la Polizia della non assoluta ON scientificità del test, essendo il personale della del tutto avulso dalle determinazioni che gli Agenti hanno inteso assumere sulla scorta del risultato comunicato e risultando comunque il verbale, contenente l'invito all'analizzato ad eseguire eventuale test di secondo livello, consegnato anche agli agenti accertatori;
4) parimenti, non vi era alcun obbligo di procedere necessariamente a prelievi ematici per l'accertamento della presenza di sostanze psicotrope;
per vero, è fatto notorio, su cui si fonda l'adozione di quei protocolli, che ai fini de quibus possono essere utilizzati campioni di urine, sangue, aria espirata saliva, sudore o capelli, mentre il test sulle urine è largamente il più diffuso, perché non invasivo, veloce, meno costoso per le aziende pubbliche e in grado di rilevare una vasta gamma di sostanze con una finestra di rilevamento che, pur dipendendo dalla frequenza e dalla quantità di assunzione della sostanza, è di circa di 1-4 giorni, a differenza dell'analisi del sangue, che è più invasiva, più costosa e con una finestra di rilevamento più breve che, in alcuni casi, è spesso solo di alcune ore;
5) il era stato formalmente edotto e dunque messo in condizione di poter richiedere, Parte_1
a sue spese, il test di conferma di II livello, poi effettivamente eseguito il 18.01.2011 presso il Laboratorio di Chimica Tossicologica Forense dell'Università degli Studi di Macerata ed avente risultato negativo.
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A tal riguardo, peraltro, non è dato comprendere per quale motivo l'appellante, nonostante avesse acquisito detto risultato – che appariva dirimente ai fini del procedimento ex art. 187
C.d.S. incardinato nei suoi confronti – già meno di un mese dopo il test di screening, non abbia poi provveduto tempestivamente a depositare tale esito nel fascicolo penale o comunque presso la Polstrada che aveva proceduto alla redazione del primo verbale, ponendo così immediatamente fine all'intera vicenda;
del resto, la sentenza penale del 4.3.2013 (procedimento in cui il risultava contumace) incredibilmente neppure fa menzione Parte_1 di tale esito del secondo accertamento compiuto già il 18.1.2011. Nell'atto introduttivo del presente procedimento, si legge che l'esame presso l'Istituto di Macerata era stato compiuto sul campione di urine prelevato il 21.12.2010 al ricorrente ON dall' di Teramo in occasione del primo controllo. Si legge ancora nell'atto di citazione che ON sulla base di tale risultato il sig. richiedeva formalmente all' di Teramo di poter Parte_1 prendere visione delle analisi delle urine alle quali (secondo l'Ospedale) era risultato essere positivo alle metamfetamine, senza ottenere risposta alcuna (doc. 3).
Non si comprende allora per quale motivo, acquisito tale secondo esito, il non abbia Parte_1 proceduto già in data 18.1.20211 a consegnare tale esito almeno alla Polstrada che aveva redatto quel primo verbale e non abbia poi seguito l'intero procedimento, chiedendo fermamente di avvalersi dell'esito favorevole di tale successivo secondo controllo.
5.
Da quanto precede, emerge dunque, da un lato, che la struttura sanitaria oggi appellata ha fornito prova del proprio esatto adempimento e, dall'altro, che non è ravvisabile in alcun modo alcun nesso eziologico tra la condotta posta in essere tra i sanitari ed i danni lamentati dal , con la conseguenza che la domanda da questi avanzata va necessariamente Parte_1 ritenuta infondata, sotto qualunque profilo la si voglia analizzare. L'appello, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
6.
Da ultimo, va rilevato che priva di effetti si appalesa la richiesta, formulata dalla parte appellata solo con la laconica richiesta di “In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché della fase di A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c.”, della refusione appunto delle spese di lite di ambo i gradi del giudizio, nonché del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., non avendo la stessa avanzato sul punto esplicito appello incidentale. Il potere infatti del giudice del grave di procedere d'ufficio, e quindi a prescindere dalla formulazione di un formale e tempestivo specifico capo anche in via incidentale, ad una nuova regolamentazione delle spese del primo grado sussiste solo in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008, n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep.
26/09/2019), n.23985).
La pronuncia di primo grado dunque deve essere confermata anche in relazione al regolamento delle spese di lite.
7.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore effettivo (terzo scaglione) della controversia (Cass.nr. 37824/22), pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
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8. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame. 9
Ritiene da ultimo il Collegio come si rinvengano anche i presupposti per la revoca della ammissione al Patrocinio a spese dello Stato ex art. 136 nr. 115/02, avendo evidentemente la parte agìto, con la proposizione del presente procedimento, con manifesta colpa grave, essendosi limitata a riproporre questioni già compiutamente risolte con l'espletamento di CTU, avverso cui alcuna seria critica risulta riproposta in questa sede, e non avendo pertanto adeguatamente ponderato l'infondatezza delle sue argomentazioni, alla luce delle ragioni già poste a sostegno della decisione di primo grado (Corte d'Appello Milano nr. 2282/12).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Teramo n. 651/2023, pubblicata il 26.06.2023;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, che per compensi professionali liquida in € 4.600,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
4) revoca l'ammissione della parte al PSS. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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