Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 16/12/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da LO RT Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI DA Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32454 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 68199, depositato in data 12 marzo 2020, reso da RU IA (c.f. [...]), nato a [...] il 20.04.1960, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Barzazi (C.F.
[...]PEC guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it) del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino n. 186;
AM UL (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall’Avv.
AN ZA del Foro di Venezia, con studio in Santa Croce n. 468/b, pec: gaetano.guzzardi@venezia.pecavvocati.it e domicilio ivi eletto;
NT De DO (c.f. [...]), nato a [...] il 17 marzo 1953;
LU RN (c.f. [...]), nata a [...]à di Piave (VE) il 7 luglio 1959;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo e, per l’agente UL AM, l’Avv. AN ZA, nessuno presente per gli altri agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 145 del 12 marzo 2025 il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 68199, depositato in data 12 marzo 2020, reso dagli agenti contabili Gianluigi RU, UL AM, NT De DO e LU RN, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 226 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30889 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta la gestione appariva sostanzialmente regolare nonostante i subagenti avessero compilato un autonomo conto giudiziale ed avessero effettuato spese che, pur rientrando nelle tipologie previste dalla normativa regionale, avevano carattere continuativo e natura programmabile (servizio di smaltimento di varie tipologie di rifiuti, servizio di derattizzazione preventiva).
Tali profili di irregolarità, così come il riversamento delle somme non utilizzate oltre il termine della gestione (in data 12 gennaio 2017), in considerazione dell’assenza di ammanchi, non venivano, tuttavia, ritenuti ostativi al discarico dell’agente e all’approvazione del conto, stante il livello di analiticità delle scritture, che aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva posti in essere.
In data 16 giugno 2025 l’avv. ZA depositava, per conto dell’agente AM, una memoria difensiva contestando, sulla base delle indicazioni operative della Regione, la sussistenza dell’obbligo di compilazione di un autonomo conto da parte dei sostituti, essendo tale adempimento posto in capo al solo agente titolare del fondo. Affermava, quindi, la regolarità del conto, escludendo che le spese ritenute inammissibili dal Magistrato delegato potessero originare una irregolarità, trattandosi di spese straordinarie di carattere occasionale, comunque inerenti, e, perciò stesso, imputabili al fondo economale.
L’agente LU RN depositava in data 18 giugno 2025 una memoria difensiva, nella quale - precisato di essere stata nominata (con DDR n.1 del 21 luglio 2016) sostituto dell’agente contabile AM, a sua volta subentrato all’avv. RU nella titolarità del fondo economale -
rappresentava di aver assunto tale qualità contestualmente alla P.O.
Patrimonio mobiliare e di aver, così, sostituito il collega De DO prossimo al pensionamento, attenendosi, nella gestione, alle modalità operative dei sistemi gestionali di contabilità in uso (Nu.Si.Co. e GEAC) nel rispetto delle tipologie di spesa consentite.
All’udienza del 9 luglio 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero, l’Avv.
AN ZA per UL AM, nessuno presente per gli altri agenti, concludevano come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 68199 reso da IA RU, UL AM, NT De DO e LU RN, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 226 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30889 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente n.a.c., servizi di pulizia e lavanderie, altri servizi ausiliari n.a.c);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, osserva il Collegio che la rendicontazione fa riferimento all’
ordine di accreditamento n. 14 del 6/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di € 24.300,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 5 del 20/02/2020 del Direttore dell’Area delle Risorse Strumentali di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 04/03/2020 –
U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 18 del 10/03/2020 del Direttore dell’Area delle Risorse Strumentali di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto è sottoscritto dagli agenti contabili IA RU e UL AM, che si sono avvicendati nella titolarità del fondo, in capo a IA RU fino al 30/06/2016 e dal 01/07/2016 a UL AM
(DDR n. 1/2016 del Direttore dell’Area Risorse Strumentali), come da verbale di passaggio delle consegne in atti.
Il conto è stato sottoscritto, inoltre, anche da NT De DO e LU RN quali sostituti rispettivamente di Gianluigi RU e di UL
AM.
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 14/2016 di euro 24.300,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 19.785,64 di cui euro 1.160,00 per buoni di prelevamento ed euro 18.625,64, per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 19.455,31 ed un fondo cassa residuo di euro 330,33.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 17, tutte effettuate dai sostituti dei rispettivi agenti contabili appena sopra indicati: 10 sono le operazioni effettuate da NT De DO e 7 da LU RN per un totale di € 19.785,64 mentre nessuna operazione di prelievo o bonifico risulta essere effettuata dagli agenti contabili “principali” RU e AM.
I pagamenti effettuati consistono in 24 operazioni di cui 9 ad opera del sostituto NT De DO e 14 ad opera di LU RN per un importo totale di € 19.455,31 oltre alla restituzione in Tesoreria del residuo delle anticipazioni, come da reversale n. 12204 in data 29/12/2017, per un importo di € 330,33 (quietanza n. 892 del 12/01/2017) da cui emerge la quadratura sostanziale del conto.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio.
I fatti di gestione sono stati posti esclusivamente dall’uno o dall’altra
“subagente” che, quindi, non hanno operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via esclusiva rispetto a quest’ultimo, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle due gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità.
Tuttavia, come rilevato dalla stessa relazione di deferimento, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”,
sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla DGRV di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art.
23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli gestori a ciascuno degli agenti operanti;
la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
Quanto al rilievo circa la presenza di spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità -che, sulla scorta di un consolidato ed unitario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale- il Collegio, in considerazione della prevalente utilità per l’ente che le connota, ritiene che non sia ostativo all’approvazione del conto.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32454 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili IA RU, UL AM, NT De DO e LU RN in relazione al conto giudiziale n. 68199, depositato in data 12 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
DA BE RT LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)