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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 23.01.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 16.04.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1878 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
N. Sauro n. 19, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Tuveri n. 54/B, presso lo
Studio dell'Avv. Roberto CAO, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le
[...]
Regina Margherita n. 1, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Delitala n. 2,
pagina 1 presso l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina
OLLA e dall'Avv. Laura FURCAS, rogito Notaio el 22.03.2024; Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia:
In via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento emesso da
in data 14.06.2023. CP_2
Nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza del diritto in capo all'odierno
ricorrente a percepire per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 i ratei di pensione
anticipata ex art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019 e, per l'effetto, l'illegittimità del
provvedimento di del 14.06.23 richiedente la restituzione di € 42.566,44, CP_2
dichiarando al più esclusivamente ripetibile l'importo di € 11.174,38, o in via
meramente subordinata l'importo di € 15.056,29 per le ragioni in espositiva, oltre
eventuali interessi.
In ogni caso: condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente CP_2
trattenute medio tempore indebitamente.
Con vittoria di competenze e spese di giudizio da distrarsi a favore del
sottoscritto procuratore, il quale si dichiara antistatario”.
Nell'interesse dell' CP_2
“il Tribunale voglia:
- rigettare l'avverso ricorso;
- con vittoria di spese e onorari”.
pagina 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_2
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare l'accertamento della illegittimità del
[...]
provvedimento con cui l' convenuto aveva domandato il pagamento CP_3
dell'indebito maturato per effetto della violazione dell'incumulabilità tra il reddito da lavoro dipendente e il trattamento pensionistico in atto.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere presentato domanda, avendone i requisiti (età minima non inferiore ai 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni), il
22.11.2019, all' per beneficiare del trattamento pensionistico anticipato di CP_2
cui all'art. 14, comma 3°, d.l. 4/2019 (c.d. “pensione quota 100”) e che, il
03.01.2020, l' gli aveva comunicato l'accoglimento della domanda, così CP_3
come segue: “La informo che la richiesta presentata il 22 novembre 2019 è stata
accolta e che Le è stata liquidata la pensione anticipata, categoria VO numero
10159213, con decorrenza dal gennaio 2020 [...]. L'importo mensile della
pensione alla decorrenza è di euro 1.034,99. La pensione è stata liquidata in
applicazione dell'articolo 14 del D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100)”;
− di avere comunque svolto attività di lavoro subordinato dal 2020 in poi,
ritenendo erroneamente e in buona fede di potere sempre svolgere attività
lavorativa, pur usufruendo della detta pensione anticipata;
più precisamente, di avere svolto attività di lavoro subordinato per un totale di 96 giorni nell'anno
2020, per un totale di 41 giorni nell'anno 2021, per un totale di 155 giorni
pagina 3 nell'anno 2022 e per un totale di 47 giorni nell'anno 2023 e di avere, dunque,
percepito, oltre alla pensione, l'importo di euro 3.713,76 netti (euro 4.182,72
lordi) per l'anno 2020, euro 2.856,36 netti (euro 1.784,73 lordi) per l'anno 2021,
euro 3.536,12 netti (euro 6.878,90 lordi) per l'anno 2022 ed euro 1.068,14 netti
(euro 2.209,94 lordi) per l'anno 2023, ossia la somma netta di euro 11.174,38
(3.713,76 + 2.856,36 + 3.536,12 + 1.068,14 = 11.174,38), pari ad euro 15.056,29
lordi (4.182,72 + 1.784,73 + 6.878,90 + 2.209,94 = 15.056,29) nel periodo 2020 –
2023 quale corrispettivo per il detto lavoro subordinato;
− che, con comunicazione del 14.06.2023, inviata il 6.07.23, l' gli CP_2
aveva comunicato quanto segue: “La informo che la pensione n.001-
170010159213 cat. VO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1
gennaio 2020. [...] Il ricalcolo comprende la: variazione dei dati di calcolo alla
decorrenza originaria della pensione;
incumulabilità prevista dall'art. 14, comma
3 del D.L. 4/219 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. [...] Dal ricalcolo
è derivato, fino al 31 luglio 2023, un debito a suo carico di euro 48.541,67. […]
L'importo da restituire è quindi pari ad euro 42.566,44”;
− che, in altre parole, quale grave sanzione per il cumulo della pensione con il reddito da lavoro dipendente, l' gli aveva intimato la restituzione CP_2
delle intere pensioni erogate al ricorrente negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, per un importo complessivo da restituire, al netto degli oneri deducibili, di euro
42.566,44;
− di considerare illegittima tale richiesta e di avere presentato, il
06.10.2023, tramite un patronato, un ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale dell' al fine di “annullare il provvedimento di ripetizione CP_2
pagina 4 dell'indebito comunicato dall'Istituto in data 6 LUGLIO 2023”, ma che, con provvedimento n. 235459 del 19.12.2023, il aveva Controparte_4
deliberato la reiezione del ricorso e confermato la sussistenza del grave indebito.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande CP_2
proposte.
In particolare, l' ha sostenuto: Controparte_5
− che il ricorrente è titolare dal 01.01.2020 della pensione Cat. VO n. 001-
170010159213, liquidata in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, d.l.
4/2019 (cd. quota 100) e che il comma 3° prevede l'incumulabilità della pensione cd. quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di euro 5.000,00 lordi all'anno;
− di avere, il 14.06.2023, emesso, una volta verificato che il ricorrente ha percepito redditi da lavoro subordinato per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, il provvedimento oggi impugnato, con cui gli aveva comunicato l'indebita percezione sulla pensione in godimento della somma di euro 48.541,67;
− che i fatti di causa sono pacifici, ma non altrettanto le tesi giuridica sostenuta dal ricorrente che non può essere condivisa, anche in considerazione della circostanza che, in materia, sia la giurisprudenza di merito, che di legittimità
hanno affermato la legittimità della revoca della pensione per tutta l'annualità in cui il pensionato ha svolto attività di lavoro;
− che, comunque, occorre rilevare che, il 06.10.2023, la pensione del
è stata ricostituita d'ufficio, in quanto il ricorrente ha raggiunto il Pt_1
requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, ai sensi del più volte citato
pagina 5 comma 3° l'incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo cessa nel momento in cui maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e di avere conseguentemente ripristinato i pagamenti della pensione a decorrere dal mese di luglio 2023: tale ricalcolo ha determinato, peraltro, un credito di euro 4.526.56, che verrà utilizzato per compensare parzialmente il controverso indebito.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta, Parte_1
per quanto di ragione.
Giova premettere che l'art. 14, recante “Disposizioni in materia di accesso al
trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi”, d.l.
28.01.2019, n. 4, coordinato con la l. 28.03.2019, n. 26, dispone che “
1. In via
sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall CP_2
nonchè alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità
contributiva minima di 38 anni, di seguito definita "pensione quota 100". Il diritto
conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente
articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato
agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31
pagina 6 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o
più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di
trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di
cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, CP_2
della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di
cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4,
5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di
contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza
della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di
decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla
pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad
eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000
euro lordi annui”.
Sulla disposizione in questione e segnatamente sulle conseguenze della incumulabilità di cui al comma 3° appena riportato, la Suprema Corte, in un unico arresto giurisprudenziale, ha evidenziato che “In tema di pensione anticipata, la
violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato -
stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del
2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento
pagina 7 pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa,
bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio
solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022),
ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed
assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema
previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva” (Cass.
civ., Sez. L., 04.12.2024, n. 30994).
Appare opportuno, poi, richiamare la giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione proprio al divieto di cumulo previsto per la cd. quota 100.
Sul punto, la Consulta ha chiarito che “La scelta del legislatore, vòlta a
diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta
costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in
concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale –
fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della
cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa. Non si
può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha
consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con
un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo
della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha
configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli
rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di
quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a
garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota
100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e
pagina 8 favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale
sostenibile. Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di
redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che
contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale
favorevole trattamento pensionistico anticipato […], e mette a rischio l'obiettivo
occupazionale” (in motivazione, Corte cost., 24.11.2022 n. 234).
Ritiene questo Tribunale che, alla luce del ricostruito quadro normativo e giurisprudenziale, appaia preferibile un'interpretazione della disposizione dell'art. 14, comma 3°, d.l. cit. più conforme all'art. 38, comma 2°, Cost., che impone di assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di vecchiaia (cfr., per alcuni casi simili, Trib. Rovereto, 06.02.2025, n. 3; Trib.
Marsala, 30.11.2023, n. 857; Trib. Torino 15.07.2022, n. 1144).
E, invero, la revoca totale della pensione per tutto l'anno qualora vi sia produzione di redditi da lavoro dipendente, di qualunque misura, anche contenuta, come nel caso in esame (11.000,00 euro ca. in quattro anni), implica necessariamente la erosione della funzione previdenziale della pensione, che deve trovare esplicazione nella misura in cui il pensionato non ricavi altri redditi da lavoro.
Nella vicenda scrutinata, accedendo alla tesi dell' il , a fronte di CP_2 Pt_2
un reddito di complessivi euro 11.174,38, verrebbe privato di una pensione di un importo complessivo di euro 42.566,44 (doc. 3-7, prodotti col ricorso introduttivo).
Si deve osservare, ancora, che la giurisprudenza costituzionale più sopra richiamata svolge le proprie considerazioni focalizzandosi sulla questione sollevata dal Giudice a quo, incentrata sulla presunta disparità di trattamento del
pagina 9 pensionato che percepisca redditi di lavoro autonomo o dipendente, rispetto a quello che si sia dedicato a un lavoro occasionale, mentre non vi è alcun accenno alla questione della perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi di lavoro siano stati percepiti.
Detto in altri termini, la Corte costituzionale non ha inteso dichiarare legittima la sospensione della pensione per l'intero anno, a fronte della percezione di un reddito di lavoro, qualunque ne sia l'ammontare.
Vi è, poi, un argomento letterale a sostegno della tesi qui sostenuta: l'art. 14,
comma 3°, non prevede in maniera espressa la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno, ma stabilisce soltanto la non cumulabilità di reddito da lavoro e pensione.
Pertanto, la tesi secondo cui la percezione del reddito da lavoro comporta la perdita del diritto alla pensione per l'intero anno e non fino a concorrenza di quel reddito, si fonda sull'interpretazione contenuta nella circolare dell' che, CP_2
tuttavia, per quanto sopra detto, non appare in alcun modo condivisibile, ad avviso di questo Tribunale.
Tra l'altro, l'interpretazione più rigorosa appare in contrasto con l'ulteriore argomento di carattere sistematico, per cui la perdita totale della pensione si porrebbe in contrasto con quanto previsto, nel nostro ordinamento, a proposito del settore dell'agricoltura, che coincide con il settore in cui aveva espletato le prestazioni di lavoro subordinato l'odierno ricorrente, con l'introduzione dell'art. 1, comma 349°, l. 29.12.2022, n. 197 (c.d. legge di bilancio 2023), che ha stabilito, ancorché per il biennio 2023-2024, un regime speciale di lavoro occasionale di carattere transitorio per l'agricoltura, disponendo che “Per il
pagina 10 lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 348 è esente da
qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato
entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è
cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico”.
Per tutto quanto esposto, la domanda proposta da deve essere Parte_1
accolta, per quanto di ragione, e il divieto di cumulo deve essere limitato alla differenza tra l'importo della pensione e i redditi derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed, entro tali limiti, deve essere accertata la percezione indebita del trattamento pensionistico.
La prestazione risulta spettante, dunque, detratto l'importo di euro 11.174,38, in relazione a tutti i ratei riferiti agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e l' deve CP_2
essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente trattenute eccedenti l'indebito di cui sopra (euro 31.392,06, pari a euro 42.566,44-
11.174,38).
5. In ragione degli orientamenti contrastanti in giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da per quanto di ragione;
Parte_1
2. accerta il diritto di alla percezione della c.d. “pensione quota Parte_1
100” di cui all'art. 14, d.l. 28.01.2019, n. 4, coordinato con la l. 28.03.2019, n. 26,
negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, detratto l'importo complessivo di euro
pagina 11 11.174,38 netti, non dovuto, e, per l'effetto,
3. condanna l' Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere, a
[...] Parte_1
il relativo trattamento pensionistico e a restituire le somme eventualmente recuperate in eccedenza rispetto a quanto indicato al punto 1;
4. le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 16.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 12