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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 05/02/2026, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1740/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SPATARO ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17935/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240182951941000 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12684/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la contribuente in epigrafe impugnava la cartella di pagamento di cui in oggetto nr. 097 2024 0182951941 000, notificata in data 04/09/24 e mediante la quale la Regione
Lazio, a mezzo Concessionario, richiedeva il pagamento di somme a titolo di tasse automobilistiche e relativa al periodo di imposta 2022. Lamentava la contribuente l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio insistendo pertanto nell'annullamento della cartella per difetto di notifica del preventivo avviso di accertamento nonché per non debenza della tassa siccome non più in possesso del veicolo. Si costituiva in giudizio la Regione Lazio concludendo per la reiezione del ricorso. All'udienza di discussione il
Giudice, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondate appaiono le doglianze della ricorrente e pertanto il ricorso non merita accoglimento. Invero, priva di pregio giuridico si rivela la tesi dell'eccepita nullità per mancata notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto, dal momento che la legge regionale nr. 12/2011 art. 1, comma 85, ha disposto, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Va poi affermato come ai sensi dell'art. 5 comma 32 del d.l. nr. 953/1982 convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico, legge nr. 53/1983, la tassa di possesso dei veicoli è dovuta al fisco da chi risulta intestatario del veicolo dal pubblico registro automobilistico. Per l'annualità in questione, la ricorrente risultava intestataria del veicolo.
Va infine sottolineato come - alla luce della vigente normativa – la cartella risulta conforme al modello previsto dal DM del 28/06/99 – emanato in esecuzione di quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 25 comma 2 del DPR nr. 602/73 – e contiene sia tutti gli elementi previsti dal citato articolo e sia quelli elencati dal combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 1 del D.M. nr. 31 del 3/09/99.
Pertanto, in siffatta situazione, nessuna censura può essere mossa all'operato dell'Ufficio con conseguente rigetto del ricorso. Spese compensate
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma li, 11/12/2025 Il Presidente - Relatore Dott.
TO AT
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SPATARO ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17935/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240182951941000 TASSA AUTO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12684/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato la contribuente in epigrafe impugnava la cartella di pagamento di cui in oggetto nr. 097 2024 0182951941 000, notificata in data 04/09/24 e mediante la quale la Regione
Lazio, a mezzo Concessionario, richiedeva il pagamento di somme a titolo di tasse automobilistiche e relativa al periodo di imposta 2022. Lamentava la contribuente l'illegittimità della pretesa dell'Ufficio insistendo pertanto nell'annullamento della cartella per difetto di notifica del preventivo avviso di accertamento nonché per non debenza della tassa siccome non più in possesso del veicolo. Si costituiva in giudizio la Regione Lazio concludendo per la reiezione del ricorso. All'udienza di discussione il
Giudice, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondate appaiono le doglianze della ricorrente e pertanto il ricorso non merita accoglimento. Invero, priva di pregio giuridico si rivela la tesi dell'eccepita nullità per mancata notifica dell'avviso di accertamento quale atto presupposto, dal momento che la legge regionale nr. 12/2011 art. 1, comma 85, ha disposto, in relazione alla tassa automobilistica, che le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Va poi affermato come ai sensi dell'art. 5 comma 32 del d.l. nr. 953/1982 convertito in legge, con modificazioni, con l'articolo unico, legge nr. 53/1983, la tassa di possesso dei veicoli è dovuta al fisco da chi risulta intestatario del veicolo dal pubblico registro automobilistico. Per l'annualità in questione, la ricorrente risultava intestataria del veicolo.
Va infine sottolineato come - alla luce della vigente normativa – la cartella risulta conforme al modello previsto dal DM del 28/06/99 – emanato in esecuzione di quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 25 comma 2 del DPR nr. 602/73 – e contiene sia tutti gli elementi previsti dal citato articolo e sia quelli elencati dal combinato disposto dell'art. 6 e dell'art. 1 del D.M. nr. 31 del 3/09/99.
Pertanto, in siffatta situazione, nessuna censura può essere mossa all'operato dell'Ufficio con conseguente rigetto del ricorso. Spese compensate
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma li, 11/12/2025 Il Presidente - Relatore Dott.
TO AT