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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
UT IE , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato PERRICCI ALFREDO e GABRIELE GARZIA resistente
oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/01/2023, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento
[...] del 29.7.2022, il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva CP_1 delle ferie maturate e non godute al momento delle dimissioni volontarie, Contr con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di euro 38.871,68 euro, oltre gli accessori di legge. Nello specifico, parte istante ha dedotto: -di aver lavorato dal 1987 alle dipendenze della ricevendo, nel corso degli anni, Parte_2 diversi incarichi;
-che dall'1.9.2011 sino al 12.3.2019 è stato collocato dalla in aspettativa non retribuita, in ragione della copertura CP_1 di ruoli apicali di Direzione;
- che, essendo stato sospeso dal 13.3.2019 al 9.6.2019 per effetto di un provvedimento del proprio Ordine di appartenenza, è rientrato in servizio presso la il 10.6.2019 CP_1 sino al 30.9.2019, data in cui è stato collocato in aspettativa per motivi personali;
- che si è dimesso volontariamente a partire dall'1.9.2020; -che nel corso dell'intero rapporto lavorativo intercorso con la CP_1 ha maturato ferie non godute e non retribuite per un totale di 126,11 giorni;
- che il provvedimento del 29.7.2022 con il quale CP_1 comunicava di non poter riconoscere l'indennità sostitutiva per ferie è da ritenersi ingiusto ed illegittimo, per non aver goduto delle predette ferie per ragioni oggettive a sé non imputabili e perché adottato in violazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109 c.c., dell'art. 10, D. Lgs. n. 66/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, nonché dell'art. 21 (e ss.mm.ii.), CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 5 del CCNL Integrativo del CCNL 8 giugno 2000, nonché Contr costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della avversa domanda, richiamando l'applicabilità dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, che sancisce il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, anche in caso di dimissioni. Ha, altresì, rilevato che il ricorrente, quale Direttore di struttura, disponeva di autonomia nell'auto-attribuzione delle ferie, che non risultavano richieste di congedo ordinario respinte dall'azienda e che le dimissioni volontarie presentate nel 2020 avevano reso impossibile la fruizione del monte ferie, ravvisandosi la fattispecie tipica in cui opera il divieto ex D.L. 95/2012, come statuito da precedente della Cass. n. 19330/2022. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2 Al fine di derimere la presente controversia, occorre preliminarmente osservare che non è contestata la mancata fruizione delle ferie residue maturate negli anni precedenti e nell'ultimo anno di lavoro nei termini indicati dal ricorrente: 126,11 giorni, come da cartellino presenza agosto 2020 (vedi allegato 1 fascicolo parte ricorrente). Di converso, ciò che viene contestato è, invece, l'ascrivibilità della mancata fruizione a causa imputabile al datore di lavoro, ovvero l'Azienda Ospedaliera Sanitaria. Prima di esaminare nel merito la vicenda, gioverà richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale, alla luce dei recenti arresti. In primis, occorre esaminare l'art. 36 Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. L''art. 7 della Direttiva 2003/88/CE dispone a sua volta che: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. La direttiva permette quindi che un'indennità sostituisca le ferie annuali retribuite a cui il lavoratore aveva diritto alla data di cessazione del rapporto di lavoro e che non sono state godute. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prescrive, all'art. 31, che: “1.Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Og. lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. L'art. 2109 c.c., commi 2 e 3, applicabile anche al pubblico impiego privatizzato (art. 2 D. Lgs. n. 165/2001), stabilisce che il prestatore di lavoro ha “diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.”. L'art. 10 D. Lgs. n. 66/2003 (di Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) così recita: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. E' altresì vigente l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, in forza del quale
“Le ferie riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
3 pubblica amministrazione, […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Peraltro, il CCNL Dirigenza medica, art. 21 (co. 13) consente la monetizzazione alla cessazione, se la mancata fruizione deriva da esigenze di servizio o cause indipendenti dalla volontà del dirigente. Il citato art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 ha resistito alle censure di illegittimità costituzionale poiché, come evidenziato dalla Consulta con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, essa è stata introdotta per reprimere il ricorso incontrollato del pubblico dipendente alla monetizzazione delle ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro e deve essere interpretata nel senso che il divieto di monetizzazione viene meno quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie “per malattia o altra causa non imputabile” alla sua persona. Il legislatore, infatti, correla il divieto di monetizzazione a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore che sempre consentono di pianificare per tempo la fruizione del periodo di riposo e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore e quelle del prestatore. Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente. Ebbene, è di tutta evidenza che, se così interpretata nel solco della pronunzia del giudice costituzionale, la disciplina de qua non pregiudica affatto l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché dalle fonti internazionali ed europee. In materia di monetizzazione delle ferie residue, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022).
4 In particolare, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022)” Nello stesso senso si è sostenuto che il dirigente medico “il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Cass. Sez. lav. 11 aprile 2024, n. 9877). Trattasi di un orientamento che si pone in linea con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 20 gennaio 2009, resa nei ricorsi riuniti C 350/2006 e C-520/2006, e nella sentenza 20 luglio 2016, resa nella causa C-341/15, con la quale i giudici europei hanno confermato l'efficacia diretta “orizzontale” dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, sulla base del riconoscimento del diritto a ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale dell'Unione europea. Come poi rilevato da ultimo nella sentenza della CGUE 18 gennaio 2024, in causa C-218/22 Comune di Copertino, punto 25, “secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C - 684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata)”. Con specifico riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, secondo la giurisprudenza comunitaria, essa ha per finalità di evitare che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non essendo più possibile l'effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, “il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria” (Sentenza nelle cause riunite C 350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e a., punto 56; sentenza nella causa C-337/10, Ne., punto 29; sentenza nella causa C-118/13, Bo., punto 17; sentenza nella causa C- 341/15, Ma., punto 26; sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C 570/16, Ba. e Wi., punto 43.). Il diritto all'indennità sostitutiva è assoggettato solo a due condizioni: “da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e,
5 dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato” (Sentenza nella causa C-118/13, Bo., punto 23; sentenza nella causa C- 341/15, Ma., punto 27. Sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, Ba. e Wi., punto 44; sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 23; sentenza nella causa C-218/22, Comune di Copertino, punto 31). La direttiva non impone alcuna condizione aggiuntiva e la Corte ha in particolare stabilito che non dovrebbe essere necessaria una previa domanda del lavoratore (Sentenza nella causa C-118/13, Bo., punti 27 e 28). Come ha sottolineato la Corte, è solo nel caso che sia cessato il rapporto di lavoro che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva consente un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite: un lavoratore deve di norma potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sicurezza e della salute (Sentenza nella causa C-173/99, BECTU, punto 44; sentenza nella causa C-342/01, Me. Gó., punti 29 e 30; sentenza nella causa C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, punto 29; sentenza nelle cause riunite C-350/06 e C 520/06, e a., punto 23; sentenza nella causa C-277/08, Vi. CP_2
Pe., punto 20; sentenza nella causa C-486/08, Zentralbetriebsrat
[...]
punto 31.). Controparte_3
Se così non fosse, “la possibilità di sostituire con un'indennità finanziaria il periodo minimo di ferie annuali riportate costituirebbe un incentivo, incompatibile con gli obiettivi della direttiva, a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi (Sentenza nella causa C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, punto 32)”. Se non ha chiesto di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore “non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva automaticamente e senza previa verifica del fatto che il datore di lavoro l'abbia effettivamente posto, segnatamente con un'informazione adeguata, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione” (Sentenza nella causa C-619/16, Kr., punto 56; sentenza nella causa C-684/16, Max- Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 61).
“Ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sentenza del 29 novembre 2017, Ki., C-214/16, EU:C:2017:914, punto 39 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza nella causa C-684/16, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 42).
6 E' inoltre “necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite” (sentenza nella causa C-684/16, Max- PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 43). L'onere della prova incombe al datore di lavoro (Sentenza nella causa C 619/16, Kr., punto 53; sentenza nella causa C-684/16, Max- Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 46; sentenza nella causa C-218/22, Comune di Copertino, punto 49). Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C - 684/16, EU:C:2018:874, punto 56;sentenza nella causa C-218/22 Comune di Copertino, punto 48). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad “assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile” a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. In sostanza secondo l'orientamento espresso dal giudice comunitario, le ferie non possono essere negate o limitate in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche in caso di dimissioni. Le ferie residue non godute vanno pertanto sempre pagate, sia nel settore pubblico che in quello privato ed il lavoratore non può perdere il diritto a tale indennità neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza prima appurare se sia stato messo dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare del diritto alle ferie annuali.
7 Invero, i principi sopra enunciati sono stati ribaditi anche con riferimento ad un caso in cui il dipendente non risultava avere presentato alcuna domanda di ferie. In particolare, la S.C., richiamando Corte cost. 95/2016 e le proprie precedenti pronunce nn. 13860/2000 e 2496/2018, ha affermato che “dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella «mora del creditore». Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15652 del 14/06/2018). Ciò detto, il ricorrente il 25.8.2020 ha rassegnatole dimissioni volontarie a decorrere dall'1.9.2020 ed il mancato integrale godimento delle ferie, al momento della cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, può considerarsi pacifico. L'esistenza, all'inizio del mese di agosto 2020, di 126,11 giorni di ferie residue è, difatti, attestata dall'estratto del sistema di rilevazione delle presenze relativo al mese di agosto, versato in atti dal ricorrente. Alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato è irrilevante che il ricorrente non abbia documentato di aver avanzato richieste di ferie, poi respinte per ragioni di servizio. Peraltro, è pacifico tra le parti e non contestato: - che l'istante ha prestato servizio fino al 31.8.2011 con incarichi particolarmente gravosi, inerenti a responsabilità direzionali multiple e due incarichi aggiuntivi (Coordinatore Segreteria Tecnica e Vicario P.O. Fasano), che comportavano presenza continuativa e pronta disponibilità; - che dal 1.9.2011 al 2019 il rapporto è stato sospeso per aspettativa senza Contr retribuzione per incarichi presso altre così risultando preclusa al lavoratore ogni possibilità di fruizione delle ferie pregresse. D'altro canto gravava invece sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere messo il dipendente in condizione di godere delle ferie nel corso del rapporto, di averlo invitato, anche formalmente, a fruire del congedo ordinario, espressamente informandolo, in modo accurato e in tempo utile, che in mancanza tali ferie sarebbero andate perse, senza possibilità di sostituzione con un'indennità finanziaria, onere probatorio non assolto nel caso di specie.
8 Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va accolto. Contr Pertanto, l' va conseguentemente condannata al pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute commisurata a n. 126,11 giornate di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (01.01.2020) al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 07/01/2023 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute e per l'effetto condanna l in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma dovuta parametrata a n. 126,11 giornate
[...] di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in € 3689,00 IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 03/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
UT IE , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del legale rappresentante, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato PERRICCI ALFREDO e GABRIELE GARZIA resistente
oggetto: indennità sostitutiva ferie non godute
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/01/2023, parte ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare, previa disapplicazione del provvedimento
[...] del 29.7.2022, il proprio diritto a percepire l'indennità sostitutiva CP_1 delle ferie maturate e non godute al momento delle dimissioni volontarie, Contr con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di euro 38.871,68 euro, oltre gli accessori di legge. Nello specifico, parte istante ha dedotto: -di aver lavorato dal 1987 alle dipendenze della ricevendo, nel corso degli anni, Parte_2 diversi incarichi;
-che dall'1.9.2011 sino al 12.3.2019 è stato collocato dalla in aspettativa non retribuita, in ragione della copertura CP_1 di ruoli apicali di Direzione;
- che, essendo stato sospeso dal 13.3.2019 al 9.6.2019 per effetto di un provvedimento del proprio Ordine di appartenenza, è rientrato in servizio presso la il 10.6.2019 CP_1 sino al 30.9.2019, data in cui è stato collocato in aspettativa per motivi personali;
- che si è dimesso volontariamente a partire dall'1.9.2020; -che nel corso dell'intero rapporto lavorativo intercorso con la CP_1 ha maturato ferie non godute e non retribuite per un totale di 126,11 giorni;
- che il provvedimento del 29.7.2022 con il quale CP_1 comunicava di non poter riconoscere l'indennità sostitutiva per ferie è da ritenersi ingiusto ed illegittimo, per non aver goduto delle predette ferie per ragioni oggettive a sé non imputabili e perché adottato in violazione dell'art. 36, co. 3, Cost., dell'art. 2109 c.c., dell'art. 10, D. Lgs. n. 66/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 213/2004, nonché dell'art. 21 (e ss.mm.ii.), CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 5 del CCNL Integrativo del CCNL 8 giugno 2000, nonché Contr costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della avversa domanda, richiamando l'applicabilità dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, che sancisce il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, anche in caso di dimissioni. Ha, altresì, rilevato che il ricorrente, quale Direttore di struttura, disponeva di autonomia nell'auto-attribuzione delle ferie, che non risultavano richieste di congedo ordinario respinte dall'azienda e che le dimissioni volontarie presentate nel 2020 avevano reso impossibile la fruizione del monte ferie, ravvisandosi la fattispecie tipica in cui opera il divieto ex D.L. 95/2012, come statuito da precedente della Cass. n. 19330/2022. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
*********** Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2 Al fine di derimere la presente controversia, occorre preliminarmente osservare che non è contestata la mancata fruizione delle ferie residue maturate negli anni precedenti e nell'ultimo anno di lavoro nei termini indicati dal ricorrente: 126,11 giorni, come da cartellino presenza agosto 2020 (vedi allegato 1 fascicolo parte ricorrente). Di converso, ciò che viene contestato è, invece, l'ascrivibilità della mancata fruizione a causa imputabile al datore di lavoro, ovvero l'Azienda Ospedaliera Sanitaria. Prima di esaminare nel merito la vicenda, gioverà richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale, alla luce dei recenti arresti. In primis, occorre esaminare l'art. 36 Cost. il quale dispone che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. L''art. 7 della Direttiva 2003/88/CE dispone a sua volta che: “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. La direttiva permette quindi che un'indennità sostituisca le ferie annuali retribuite a cui il lavoratore aveva diritto alla data di cessazione del rapporto di lavoro e che non sono state godute. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prescrive, all'art. 31, che: “1.Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Og. lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. L'art. 2109 c.c., commi 2 e 3, applicabile anche al pubblico impiego privatizzato (art. 2 D. Lgs. n. 165/2001), stabilisce che il prestatore di lavoro ha “diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.”. L'art. 10 D. Lgs. n. 66/2003 (di Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) così recita: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. E' altresì vigente l'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, in forza del quale
“Le ferie riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
3 pubblica amministrazione, […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Peraltro, il CCNL Dirigenza medica, art. 21 (co. 13) consente la monetizzazione alla cessazione, se la mancata fruizione deriva da esigenze di servizio o cause indipendenti dalla volontà del dirigente. Il citato art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 ha resistito alle censure di illegittimità costituzionale poiché, come evidenziato dalla Consulta con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, essa è stata introdotta per reprimere il ricorso incontrollato del pubblico dipendente alla monetizzazione delle ferie non godute nel corso del rapporto di lavoro e deve essere interpretata nel senso che il divieto di monetizzazione viene meno quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie “per malattia o altra causa non imputabile” alla sua persona. Il legislatore, infatti, correla il divieto di monetizzazione a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore che sempre consentono di pianificare per tempo la fruizione del periodo di riposo e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore e quelle del prestatore. Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente. Ebbene, è di tutta evidenza che, se così interpretata nel solco della pronunzia del giudice costituzionale, la disciplina de qua non pregiudica affatto l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché dalle fonti internazionali ed europee. In materia di monetizzazione delle ferie residue, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022).
4 In particolare, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022)” Nello stesso senso si è sostenuto che il dirigente medico “il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Cass. Sez. lav. 11 aprile 2024, n. 9877). Trattasi di un orientamento che si pone in linea con quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 20 gennaio 2009, resa nei ricorsi riuniti C 350/2006 e C-520/2006, e nella sentenza 20 luglio 2016, resa nella causa C-341/15, con la quale i giudici europei hanno confermato l'efficacia diretta “orizzontale” dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, sulla base del riconoscimento del diritto a ferie annuali retribuite quale principio essenziale del diritto sociale dell'Unione europea. Come poi rilevato da ultimo nella sentenza della CGUE 18 gennaio 2024, in causa C-218/22 Comune di Copertino, punto 25, “secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C - 684/16, EU:C:2018:874, punto 19 e giurisprudenza citata)”. Con specifico riferimento all'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute, secondo la giurisprudenza comunitaria, essa ha per finalità di evitare che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non essendo più possibile l'effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, “il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria” (Sentenza nelle cause riunite C 350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e a., punto 56; sentenza nella causa C-337/10, Ne., punto 29; sentenza nella causa C-118/13, Bo., punto 17; sentenza nella causa C- 341/15, Ma., punto 26; sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C 570/16, Ba. e Wi., punto 43.). Il diritto all'indennità sostitutiva è assoggettato solo a due condizioni: “da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e,
5 dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato” (Sentenza nella causa C-118/13, Bo., punto 23; sentenza nella causa C- 341/15, Ma., punto 27. Sentenza nelle cause riunite C-569/16 e C-570/16, Ba. e Wi., punto 44; sentenza nella causa C-684/16, Max-Planck- Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 23; sentenza nella causa C-218/22, Comune di Copertino, punto 31). La direttiva non impone alcuna condizione aggiuntiva e la Corte ha in particolare stabilito che non dovrebbe essere necessaria una previa domanda del lavoratore (Sentenza nella causa C-118/13, Bo., punti 27 e 28). Come ha sottolineato la Corte, è solo nel caso che sia cessato il rapporto di lavoro che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva consente un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite: un lavoratore deve di norma potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sicurezza e della salute (Sentenza nella causa C-173/99, BECTU, punto 44; sentenza nella causa C-342/01, Me. Gó., punti 29 e 30; sentenza nella causa C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, punto 29; sentenza nelle cause riunite C-350/06 e C 520/06, e a., punto 23; sentenza nella causa C-277/08, Vi. CP_2
Pe., punto 20; sentenza nella causa C-486/08, Zentralbetriebsrat
[...]
punto 31.). Controparte_3
Se così non fosse, “la possibilità di sostituire con un'indennità finanziaria il periodo minimo di ferie annuali riportate costituirebbe un incentivo, incompatibile con gli obiettivi della direttiva, a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi (Sentenza nella causa C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging, punto 32)”. Se non ha chiesto di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore “non può perdere il diritto all'indennità sostitutiva automaticamente e senza previa verifica del fatto che il datore di lavoro l'abbia effettivamente posto, segnatamente con un'informazione adeguata, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione” (Sentenza nella causa C-619/16, Kr., punto 56; sentenza nella causa C-684/16, Max- Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 61).
“Ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sentenza del 29 novembre 2017, Ki., C-214/16, EU:C:2017:914, punto 39 e giurisprudenza ivi citata;
sentenza nella causa C-684/16, Max-PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 42).
6 E' inoltre “necessario evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore, il che offrirebbe invece al datore di lavoro la possibilità di andare esente dai propri obblighi invocando il fatto che il lavoratore non ha presentato richiesta di ferie annuali retribuite” (sentenza nella causa C-684/16, Max- PlanckGesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 43). L'onere della prova incombe al datore di lavoro (Sentenza nella causa C 619/16, Kr., punto 53; sentenza nella causa C-684/16, Max- Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, punto 46; sentenza nella causa C-218/22, Comune di Copertino, punto 49). Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C - 684/16, EU:C:2018:874, punto 56;sentenza nella causa C-218/22 Comune di Copertino, punto 48). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad “assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile” a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. In sostanza secondo l'orientamento espresso dal giudice comunitario, le ferie non possono essere negate o limitate in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche in caso di dimissioni. Le ferie residue non godute vanno pertanto sempre pagate, sia nel settore pubblico che in quello privato ed il lavoratore non può perdere il diritto a tale indennità neppure nel caso in cui non abbia richiesto di fruirne durante il periodo di servizio, senza prima appurare se sia stato messo dal suo datore nelle condizioni di poter esercitare del diritto alle ferie annuali.
7 Invero, i principi sopra enunciati sono stati ribaditi anche con riferimento ad un caso in cui il dipendente non risultava avere presentato alcuna domanda di ferie. In particolare, la S.C., richiamando Corte cost. 95/2016 e le proprie precedenti pronunce nn. 13860/2000 e 2496/2018, ha affermato che “dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella «mora del creditore». Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali” (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15652 del 14/06/2018). Ciò detto, il ricorrente il 25.8.2020 ha rassegnatole dimissioni volontarie a decorrere dall'1.9.2020 ed il mancato integrale godimento delle ferie, al momento della cessazione del rapporto per dimissioni volontarie, può considerarsi pacifico. L'esistenza, all'inizio del mese di agosto 2020, di 126,11 giorni di ferie residue è, difatti, attestata dall'estratto del sistema di rilevazione delle presenze relativo al mese di agosto, versato in atti dal ricorrente. Alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato è irrilevante che il ricorrente non abbia documentato di aver avanzato richieste di ferie, poi respinte per ragioni di servizio. Peraltro, è pacifico tra le parti e non contestato: - che l'istante ha prestato servizio fino al 31.8.2011 con incarichi particolarmente gravosi, inerenti a responsabilità direzionali multiple e due incarichi aggiuntivi (Coordinatore Segreteria Tecnica e Vicario P.O. Fasano), che comportavano presenza continuativa e pronta disponibilità; - che dal 1.9.2011 al 2019 il rapporto è stato sospeso per aspettativa senza Contr retribuzione per incarichi presso altre così risultando preclusa al lavoratore ogni possibilità di fruizione delle ferie pregresse. D'altro canto gravava invece sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere messo il dipendente in condizione di godere delle ferie nel corso del rapporto, di averlo invitato, anche formalmente, a fruire del congedo ordinario, espressamente informandolo, in modo accurato e in tempo utile, che in mancanza tali ferie sarebbero andate perse, senza possibilità di sostituzione con un'indennità finanziaria, onere probatorio non assolto nel caso di specie.
8 Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va accolto. Contr Pertanto, l' va conseguentemente condannata al pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute commisurata a n. 126,11 giornate di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (01.01.2020) al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 07/01/2023 da nei confronti di così Parte_1 CP_1 provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute e per l'effetto condanna l in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma dovuta parametrata a n. 126,11 giornate
[...] di ferie maturate e non godute, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e sino al soddisfo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1 della parte ricorrente, che liquida in € 3689,00 IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con distrazione.
Brindisi, 03/12/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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