Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ezio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4035/2024 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 05/06/1969 (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. TRIPODI DAVIDE, presso il cui studio legale C.F._1
in Catania alla Via Martino cilestri n. 41, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. a CATANIA (CT) il 16/08/1977, (C.F.: ), rappr. e Parte_2 C.F._2
dif. dall'avv. CIULLA SALVATORE, presso il cui studio legale in Catania al Corso delle
Province n. 116 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 23/12/2024, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 18/09/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
07/01/2016.
Dalla loro unione è nato il figlio in Catania il 14.12.2009. Persona_1
Esponevano di essersi separati sin dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione personale a seguito di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/14 il 09/07/2019, a tal fine allegavano copia del decreto di autorizzazione emesso dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catania il 19/07/2019, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al 23/12/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del
[...]
decreto di autorizzazione alla separazione emesso dal Procuratore della Repubblica di
Catania il 10/07/2019 e pedissequa copia dell'accordo di negoziazione assistita del
09/07/2019.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti. Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) I genitori, nell'esclusivo interesse del figlio, , ancora minorenne ed Persona_1
economicamente non autosufficiente, sin d'ora,
a) concordano sul suo collocamento presso l'abitazione della madre, in San Gregorio di Catania
(CT), via Ulivi, 30;
b) s'impegnano reciprocamente,
i. a collaborare al fine di garantirgli un contesto familiare armonico e sereno e quindi a cercare tra di loro soluzioni concordate e ii. ad esercitare di comune accordo la potestà genitoriale sul figlio minore, che continuerà ad essere affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con l'impegno di ognuno ad educarlo, accudirlo ed istruirlo;
2) Per quanto attiene al mantenimento del figlio:
a) Il IG , fino alla totale indipendenza economica del figlio, s'impegna a Parte_2
corrispondere a titolo di contributo di mantenimento ordinario - tramite bonifico agli estremi bancari del conto corrente ed intestato alla IGa presso l'Istituto Pt_1
Banco/Posta di Poste Italiane S.p.a. - entro l'ultimo giorno di ogni mese, la somma di euro
250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, onerandosi di sostenere per intero le spese straordinarie, quali spese mediche, spese universitarie, spese extra;
b) spetterà integralmente al genitore collocatario i. l'Assegno Unico Universale
ii. ed ogni altra forma di sostegno economico per il figlio;
3) I coniugi convengono che le spese straordinarie, quelle mediche extra SSN e scolastiche, ove preventivamente concordate, saranno suddivise in parti uguali tra i due genitori. In caso di qualsiasi contrasto si applicheranno le “Linee guida sul mantenimento dei figli stabilite dal
Tribunale di Catania”.
4) Quanto ai tempi di permanenza del figlio con il padre, si concordano le seguenti condizioni: a) In via principale, i coniugi si impegnano a concordare insieme le concrete modalità di frequentazione così da far trascorrere al figlio minore lo stesso periodo di tempo con ciascun genitore nel corso del mese. Ciò nel suo miglior interesse ed al fine di garantire il diritto/dovere del padre ad una costante, stabile e serena frequentazione secondo modalità comunque tali da non inficiare e/o ledere il paritario diritto/dovere della madre e compatibili con le esigenze del minore.
b) Salvo differenti accordi tra i coniugi, da concordarsi tra i genitori, anche di volta in volta,
e salva la possibilità per il padre di poter vedere il figlio in ogni altra occasione a lui gradita, previo accordo con la madre, vengono concordate le seguenti modalità di esplicazione del diritto di visita:
i. nel corso della settimana: ✓ in costanza della frequenza scolastica, il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi, avrà diritto di stare con il figlio due giorni la settimana, anche non consecutivi (da concordare), dall'orario di uscita da scuola, cui si farà cura il padre di prelevarlo, sino alle ore 19.00 del giorno stesso;
finito il periodo scolastico, potrà trascorrere con il figlio due intere giornate
(indicativamente, il lunedì ed il mercoledì) dalle ore 9.00 del mattino alle ore 19.00 della sera;
ii. nel fine settimana: ✓ in costanza della frequenza scolastica, il padre, per due week-end al mese alternati (indicativamente il primo ed il terzo di ogni, da concordarsi eventualmente ad inizio mese), avrà diritto di stare con il figlio dall'uscita di scuola, cui si farà cura il padre di prelevarlo, (nel periodo estivo, dalle ore 17.00) del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica (alle ore 21.00 in estate);
iii. nelle vacanze pasquali, il figlio trascorrerà, con ciascun genitore, di anno in anno, alternativamente, per tre giorni, consecutivi, comprensivi - ad anni alterni - il primo anno, della domenica della Santa Pasqua, il successivo, del Lunedì dell'Angelo;
iv. nelle vacanze natalizie, il figlio trascorrerà con il padre sette giorni, anche non consecutivi, alternando la vigilia del 24 dicembre ed il giorno del Santo Natale, con un genitore, mentre la vigilia di San Silvestro ed il giorno di capodanno, con l'altro; la festa di Santo Stefano, con un genitore e quella dell'Epifania con l'altro, ad anni alterni;
v. nel periodo estivo, compatibilmente con le esigenze lavorative di ambedue i genitori, il figlio trascorrerà le proprie vacanze in egual misura con ciascun genitore. In caso di mancato accordo - convenendo sulla necessità di definire tale periodo entro il 30 maggio di ogni anno (compatibilmente con le ferie di ambedue i genitori e gli impegni scolastici futuri del minore) e sull'opportunità dell'alternatività dei periodi (un anno a scelta di un genitore, il successivo a scelta dell'altro) - vigerà la seguente regolamentazione: ✓ il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive (a settimane “spezzate” e/o a singoli giorni o gruppi di giorni), in un periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre.; vi. riguardo ai giorni del compleanno di ciascun genitore, come di ciascuno dei nonni, materni e paterni: ✓ il minore li trascorrerà con il genitore che compie gli anni
(ovvero del nonno/a che compie gli anni) anche se dovesse cadere in un giorno di pertinenza dell'altro coniuge;
vii. riguardo al giorno del compleanno del minore: festeggerà il pranzo del Per_1
compleanno, con un genitore, e quello della cena, con l'altro, ad anni alternati. c)
Qualora per motivi familiari e/o lavorativi nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi si trovi impegnato e/o impossibilitato a poter godere/fruire dei giorni di frequentazione con il figlio o del fine settimana, questi ultimi (periodi) potranno essere variati compatibilmente con gli impegni del padre o della madre e nell'accordo reciproco per un periodo equivalente.
i. Rimane fermo il diritto di ciascuno genitore di poter consentire al minore di trascorrere il tempo che riterrà opportuno con ciascuno dei nonni, materni e paterni, in modo da rinsaldare il rapporto parentale con essi, patrimonio affettivo del minore, sempre previa organizzazione dei genitori nei rispettivi giorni di appartenenza.
5) La superiore regolamentazione deve essere intesa come integrativa di eventuali mancati accordi tra i coniugi. 6) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti anche temporanei in altre località quando hanno con sé il figlio minore.
7) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio (scuola, cure, sport, tempo libero, viaggi, obblighi sanitari, vaccinazioni, ecc.) verrà presa in accordo tra i due genitori.
8) I ricorrenti prestano, sin d'ora, il proprio reciproco consenso al rilascio del passaporto che riguarda esclusivamente i coniugi. Per ciò che riguarda il figlio minore, il rilascio del passaporto dovrà essere previamente autorizzato da entrambi i genitori.
9) I coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
10) Il IG è consapevole che il presente non costituisce accordo novativo delle Parte_2
pendenze economiche, ad oggi sussistenti, per mancata erogazione del contributo ordinario di mantenimento - stabilito in sede di negoziazione assistita per la separazione personale consensuale autorizzata, in data 19 luglio 2019, dalla Sezione Civile della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania – che potranno essere portate ad esecuzione dalla IGa
[...]
; Parte_1
11) Le spese legali sono integralmente compensate;
12) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di legge, il presente accordo costituisce titolo esecutivo”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 07/01/2015 tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Catania dell'anno 2015, al n.1, della parte 1, alle condizioni di cui al ricorso.
Statuisce in ordine all'affidamento ed al mantenimento del minore come in parte Per_1
motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 10/01/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher