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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1508/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1508/2025 R.V.G. avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF. ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonio Cascone in virtù di C.F._2 mandato in atti RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 15.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.6.2025 [nato a [...] il Parte_1
13.07.1978 (C.F. )] e [nata a [...] il C.F._1 Parte_2
04.03.1983 (C.F. )], hanno allegato: C.F._2
1 Proc. R.G. n. 1508/2025
1) di aver contratto matrimonio in data 24.5.2009 a Vietri Sul Mare (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Vietri
Sul Mare dell'anno 2009, al n. 24 Parte II Serie A;
2) che dal matrimonio sono nati due figli, (10.6.2011) e Per_1 Per_2
(19.5.2014);
3) che il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 1486/2020 del 27.2.2020;
4) di essersi nel tempo riconciliati;
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare l'intervenuta riconciliazione e, per l'effetto, revocare o dichiarare privo di effetti il decreto di omologa n. 1486/2020 del
27.2.2020.
All'udienza del 15.7.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti, tramite il loro difensore, depositavano nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di volersi riconciliare.
Il Collegio prende atto dell'intervenuta riconciliazione delle parti, evidenziando che nessun provvedimento di revoca del decreto di omologa va adottato atteso che, ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.c., la riconciliazione fa venire meno gli effetti della separazione “senza che sia necessario l'intervento del giudice”.
Nulla per le spese atteso che trattasi di procedimento su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- PRENDE atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2 Proc. R.G. n. 1508/2025
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vietri Sul Mare (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1508/2025 R.V.G. avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF. ), rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonio Cascone in virtù di C.F._2 mandato in atti RICORRENTI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 15.7.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 30.6.2025 [nato a [...] il Parte_1
13.07.1978 (C.F. )] e [nata a [...] il C.F._1 Parte_2
04.03.1983 (C.F. )], hanno allegato: C.F._2
1 Proc. R.G. n. 1508/2025
1) di aver contratto matrimonio in data 24.5.2009 a Vietri Sul Mare (SA), regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Vietri
Sul Mare dell'anno 2009, al n. 24 Parte II Serie A;
2) che dal matrimonio sono nati due figli, (10.6.2011) e Per_1 Per_2
(19.5.2014);
3) che il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi con decreto di omologa n. 1486/2020 del 27.2.2020;
4) di essersi nel tempo riconciliati;
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare l'intervenuta riconciliazione e, per l'effetto, revocare o dichiarare privo di effetti il decreto di omologa n. 1486/2020 del
27.2.2020.
All'udienza del 15.7.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti, tramite il loro difensore, depositavano nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di volersi riconciliare.
Il Collegio prende atto dell'intervenuta riconciliazione delle parti, evidenziando che nessun provvedimento di revoca del decreto di omologa va adottato atteso che, ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.c., la riconciliazione fa venire meno gli effetti della separazione “senza che sia necessario l'intervento del giudice”.
Nulla per le spese atteso che trattasi di procedimento su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- PRENDE atto dell'intervenuta riconciliazione dei coniugi;
2 Proc. R.G. n. 1508/2025
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Vietri Sul Mare (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile);
- nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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