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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3215/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3215/2019 promossa da:
(C. F. ) con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA Parte_1 C.F._1
CIUFFREDA, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via G. Rosati, 159, presso il difensore avv. CRISTIANA CIUFFREDA
- OPPONENTE - contro
(C. F. n. ), in persona del procuratore Dottor Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. TRISCARI PAOLO, elettivamente domiciliata in Foggia CP_2 alla Via Isonzo n. 33, presso lo studio dell'avv. MARIA LIBERA SANTORO.
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 30/04/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 231/2019 (R.G. n. 7803/2018), emesso dal Tribunale di Foggia in data 16/02/2019 , con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_3 somma complessiva di € 19.668,99, oltre interessi di mora da calcolarsi sull'importo capitale dall'1/6/2018 al soddisfo al tasso contrattuale di mora contenuto entro i limiti del tasso soglia ex lege 108/96 e spese della procedura monitoria, rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito: A. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 470634 per assenza di forma scritta ad substantiam con conseguente illegittimità delle somme percepite;
pagina 1 di 5 B. Dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del credito vantato dalla società opposta;
C. Per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 231/2019, emesso dal Tribunale di Foggia in data 16/02/2019 con R.G. n. 7803/2018, notificato in data 27/03/2019; D. Condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Controparte_3 giudizio.” Con comparsa di risposta del 17/10/2019 si costituiva la in persona del Controparte_3 procuratore Dottor , eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_2 concludendo nei seguenti termini:
“In via preliminare
Concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
In via principale, nel merito
- Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 231/2019 emesso dal Tribunale di Foggia;
In via istruttoria.
- con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare mezzi di prova nelle apposite memorie concedende.
- Con vittoria di onorari e spese della presente causa.” Con ordinanza del 23/10/19 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 231/2019 e successivamente, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30/04/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente dev'essere dichiarata la procedibilità della domanda, essendo stata puntualmente espletata la mediazione obbligatoria entro il termine concesso dal Giudice.
3. Nel merito l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle osservazioni che seguono. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiare struttura: dopo la fase monitoria, infatti, spetta al debitore- ingiunto dare eventuale ed ulteriore impulso al processo al fine di contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata (provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o di allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della detta pretesa (non conosciuti al momento della pronuncia del decreto, avvenuta in mancanza di contraddittorio tra le parti). L'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, conserva in sostanza la posizione di convenuto in giudizio mentre l'opposto, pur avendo la posizione processuale di convenuto, è attore in senso sostanziale. Tale peculiarità del giudizio si riflette inevitabilmente sulla ripartizione processuale dell'onere della prova: grava, infatti, sul creditore-opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa - non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria conclusa con la pronuncia del decreto opposto - mentre il debitore - opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Fatta tale premessa va evidenziato come nel caso di specie l'opposta ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente, lamentando l'inadempimento di quest' ultimo per il mancato rimborso del credito erogatogli.
pagina 2 di 5 Vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”” (così le SS. UU. sent. n.13533/2001 e successiva giurisprudenza di legittimità tra cui, a mero titolo esemplificativo, anche Cass. n. 13685/2019). 4. Ciò premesso, deve rilevarsi che la creditrice opposta ha sicuramente adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, a tale scopo depositando fin dalla fase monitoria:
- copia del contratto di Prestito Personale n. 470634 sottoscritto con (doc. 2); Parte_1
- copia estratto conto contratto 00470634 (doc. 3);
- copia lettera AR del 23/08/2018 regolarmente ricevuta dall'opponente con invito a provvedere al pagamento della somma ingiunta (doc. 5). A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della creditrice opposta nei termini sopra evidenziati, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dall'opponente-convenuto in senso sostanziale sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti. 5. Palesemente privo di pregio appare il motivo di opposizione relativo alla non conformità della copia del documento n. 2 allegato al fascicolo monitorio, rispetto all'originale. In proposito si osserva che l'art. 12 del contratto sottoscritto dall'opponente – il quale ha accettato tutte le relative condizioni – prevede espressamente la possibilità per il creditore (Sigla srl) di attivare il contratto di cessione di quota stipendio : “il sottoscritto dichiara che in caso di mancato pagamento di almeno due rate del presente contratto abilita irrevocabilmente Sigla srl, previa comunicazione dell'esercizio della facoltà qui concessa: a) a compilare ed utilizzare il contratto di cessione di quota dello stipendio o salario, sottoscritto contestualmente al presente atto e precompilato solo per la parte anagrafica…omissis…”. Conseguentemente, nessuna difformità può ravvisarsi nella mancata compilazione degli spazi in bianco, essendo gli stessi contrattualmente previsti ed accettati dal contraente in relazione al possibile futuro riempimento con il contratto di cessione di quota dello stipendio. Ancora, dalla lettura del contratto di finanziamento de quo emerge che il richiedente
[...]
ha sottoscritto la condizione riportata a p. 2) secondo la quale I sottoscritti dichiarano Pt_1 tto e di accettare integralmente le condizioni riportate sopra: in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.. di approvare espressamente i disposti di cui ai seguenti punti delle Condizioni generali di finanziamento: Autorizzazione di addebito in conto (in caso di scelta del rid); 2. (Conclusione del contratto); 3. (Obbligazioni del cliente); 4.(Eventuali garanzie); 5. (Pagamenti); 9. (Ritardo pagamenti); 10. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto); 12. (Attivazione contratto cessione quote di stipendio); 13. (Appoggio bancario); 14. (Esonero di responsabilità); 16 (Variazione condizioni economiche e normative)…”. Tra le condizioni riportate sopra vi è l'approvazione delle condizioni economiche del Prestito Personale, tra cui rientra l'approvazione del piano di ammortamento alla francese: dalla scadenza del 28/04/2008 al 28/03/2013, con rata da 454, 51 €. Parimenti infondata appare la doglianza relativa all'inefficacia probatoria dell'estratto conto depositato agli atti per mancanza dell'attestazione ex art. 50 T.U.B ed alle sue presunte irregolarità.
pagina 3 di 5 Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, da cui questo Giudice non intende discostarsi, l'estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017 n. 713, che richiama anche Tribunale di Foggia n. 339/2017, Tribunale di Lamezia Terme n. 1645 del 29/11/17. Trib. Lecce 18.2.2021). Infatti, laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del debitore, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. civ, sez. un., 30/10/2001 n. 13533 e da ultimo Cass. 20/01/2015 n. 826). Quanto alla dedotta non conformità tra l'estratto conto ed il piano di ammortamento, è sufficiente evidenziare che nell'estratto conto, oltre alle rate insolute dal 28/02/2010 al 28/03/2012, è stato riportato anche il capitale residuo dovuto dall'opponente in conformità a quanto previsto dall'art. 10 rubricato “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto” delle Condizioni Generali di Finanziamento regolarmente sottoscritte dall'opponente, pertanto, le doglianze del sono infondate non essendo ravvisabile Pt_1 alcuna irregolarità secondo le prospettazioni esposte dal medesimo. Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo l'opponente – a fronte del puntuale adempimento da parte dell'opposta dell'onus probandi su di essa gravante – assolto a sua volta all'onere della specifica contestazione dell'importo ingiunto, così omettendo di offrire il benché minimo elemento idoneo a scalfire la fondatezza della pretesa creditoria, l'opposizione dev'essere integralmente rigettata. 6. Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale dell'opponente che non ha aderito alla proposta conciliativa formulata da questo Tribunale ex art. 185 bis c.p.c. in data 22/12/2021, così ingiustificatamente determinando l'impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite. La mancata adesione all'accordo appare del tutto irragionevole alla luce della manifesta infondatezza della domanda ed anche perché l'opponente, in caso di accettazione, avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, deve Parte_1 essere altresì condannato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, co. III c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96, co. III c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23-1-2010 e 30-10-2009; Trib. Prato 6-11-2009; Trib. Milano 29-8-2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre pagina 4 di 5 l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. Nel caso di specie, la manifesta infondatezza dell'opposizione spiegata in giudizio, alla luce del chiaro tenore letterale del contratto e di tutta la produzione documentale in atti, unitamente alla pervicacia dell'opponente nel riproporre gli stessi motivi di opposizione, nonostante la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cod. proc. civ. e considerato il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto nella proposta conciliativa, permettono di rilevare il carattere pretestuoso sia della presente opposizione sia della mancata adesione alla proposta conciliativa, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno dell'altra parte. Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo stata l'altra parte costretta ad ulteriore attività processuale. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti. Applicando tali coordinate al caso di specie, appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di € 2.118,50 pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 231/2019 emesso da questo Tribunale in data 16.02.2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta ed a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. III, c.p.c., della somma di € 2.118,50 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e c.p.a. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 30/4/2025 celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 12 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3215/2019 promossa da:
(C. F. ) con il patrocinio dell'avv. CRISTIANA Parte_1 C.F._1
CIUFFREDA, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via G. Rosati, 159, presso il difensore avv. CRISTIANA CIUFFREDA
- OPPONENTE - contro
(C. F. n. ), in persona del procuratore Dottor Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. TRISCARI PAOLO, elettivamente domiciliata in Foggia CP_2 alla Via Isonzo n. 33, presso lo studio dell'avv. MARIA LIBERA SANTORO.
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 30/04/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 231/2019 (R.G. n. 7803/2018), emesso dal Tribunale di Foggia in data 16/02/2019 , con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di della Controparte_3 somma complessiva di € 19.668,99, oltre interessi di mora da calcolarsi sull'importo capitale dall'1/6/2018 al soddisfo al tasso contrattuale di mora contenuto entro i limiti del tasso soglia ex lege 108/96 e spese della procedura monitoria, rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito: A. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 470634 per assenza di forma scritta ad substantiam con conseguente illegittimità delle somme percepite;
pagina 1 di 5 B. Dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del credito vantato dalla società opposta;
C. Per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 231/2019, emesso dal Tribunale di Foggia in data 16/02/2019 con R.G. n. 7803/2018, notificato in data 27/03/2019; D. Condannare la al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Controparte_3 giudizio.” Con comparsa di risposta del 17/10/2019 si costituiva la in persona del Controparte_3 procuratore Dottor , eccependo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_2 concludendo nei seguenti termini:
“In via preliminare
Concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, nonché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
In via principale, nel merito
- Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 231/2019 emesso dal Tribunale di Foggia;
In via istruttoria.
- con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed indicare mezzi di prova nelle apposite memorie concedende.
- Con vittoria di onorari e spese della presente causa.” Con ordinanza del 23/10/19 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 231/2019 e successivamente, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 30/04/2025, tenutasi in modalità cartolare ex art.127 ter c.p.c.
2. Preliminarmente dev'essere dichiarata la procedibilità della domanda, essendo stata puntualmente espletata la mediazione obbligatoria entro il termine concesso dal Giudice.
3. Nel merito l'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento alla luce delle osservazioni che seguono. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiare struttura: dopo la fase monitoria, infatti, spetta al debitore- ingiunto dare eventuale ed ulteriore impulso al processo al fine di contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata (provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o di allegare fatti estintivi, modificativi o impeditivi della detta pretesa (non conosciuti al momento della pronuncia del decreto, avvenuta in mancanza di contraddittorio tra le parti). L'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, conserva in sostanza la posizione di convenuto in giudizio mentre l'opposto, pur avendo la posizione processuale di convenuto, è attore in senso sostanziale. Tale peculiarità del giudizio si riflette inevitabilmente sulla ripartizione processuale dell'onere della prova: grava, infatti, sul creditore-opposto (attore in senso sostanziale) l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa - non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria conclusa con la pronuncia del decreto opposto - mentre il debitore - opponente (convenuto in senso sostanziale) ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea. Fatta tale premessa va evidenziato come nel caso di specie l'opposta ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti dell'opponente, lamentando l'inadempimento di quest' ultimo per il mancato rimborso del credito erogatogli.
pagina 2 di 5 Vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”” (così le SS. UU. sent. n.13533/2001 e successiva giurisprudenza di legittimità tra cui, a mero titolo esemplificativo, anche Cass. n. 13685/2019). 4. Ciò premesso, deve rilevarsi che la creditrice opposta ha sicuramente adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, a tale scopo depositando fin dalla fase monitoria:
- copia del contratto di Prestito Personale n. 470634 sottoscritto con (doc. 2); Parte_1
- copia estratto conto contratto 00470634 (doc. 3);
- copia lettera AR del 23/08/2018 regolarmente ricevuta dall'opponente con invito a provvedere al pagamento della somma ingiunta (doc. 5). A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della creditrice opposta nei termini sopra evidenziati, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi allegati dall'opponente-convenuto in senso sostanziale sono inidonei a paralizzare la pretesa creditoria fatta valere nei suoi confronti. 5. Palesemente privo di pregio appare il motivo di opposizione relativo alla non conformità della copia del documento n. 2 allegato al fascicolo monitorio, rispetto all'originale. In proposito si osserva che l'art. 12 del contratto sottoscritto dall'opponente – il quale ha accettato tutte le relative condizioni – prevede espressamente la possibilità per il creditore (Sigla srl) di attivare il contratto di cessione di quota stipendio : “il sottoscritto dichiara che in caso di mancato pagamento di almeno due rate del presente contratto abilita irrevocabilmente Sigla srl, previa comunicazione dell'esercizio della facoltà qui concessa: a) a compilare ed utilizzare il contratto di cessione di quota dello stipendio o salario, sottoscritto contestualmente al presente atto e precompilato solo per la parte anagrafica…omissis…”. Conseguentemente, nessuna difformità può ravvisarsi nella mancata compilazione degli spazi in bianco, essendo gli stessi contrattualmente previsti ed accettati dal contraente in relazione al possibile futuro riempimento con il contratto di cessione di quota dello stipendio. Ancora, dalla lettura del contratto di finanziamento de quo emerge che il richiedente
[...]
ha sottoscritto la condizione riportata a p. 2) secondo la quale I sottoscritti dichiarano Pt_1 tto e di accettare integralmente le condizioni riportate sopra: in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.. di approvare espressamente i disposti di cui ai seguenti punti delle Condizioni generali di finanziamento: Autorizzazione di addebito in conto (in caso di scelta del rid); 2. (Conclusione del contratto); 3. (Obbligazioni del cliente); 4.(Eventuali garanzie); 5. (Pagamenti); 9. (Ritardo pagamenti); 10. (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto); 12. (Attivazione contratto cessione quote di stipendio); 13. (Appoggio bancario); 14. (Esonero di responsabilità); 16 (Variazione condizioni economiche e normative)…”. Tra le condizioni riportate sopra vi è l'approvazione delle condizioni economiche del Prestito Personale, tra cui rientra l'approvazione del piano di ammortamento alla francese: dalla scadenza del 28/04/2008 al 28/03/2013, con rata da 454, 51 €. Parimenti infondata appare la doglianza relativa all'inefficacia probatoria dell'estratto conto depositato agli atti per mancanza dell'attestazione ex art. 50 T.U.B ed alle sue presunte irregolarità.
pagina 3 di 5 Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, da cui questo Giudice non intende discostarsi, l'estratto conto ex art. 50 TUB non è necessario nel caso in cui il credito azionato con decreto ingiuntivo tragga origine da un contratto di finanziamento, risultando sufficiente la produzione del solo contratto e del piano finanziario (Trib. Campobasso 13.12.2017 n. 713, che richiama anche Tribunale di Foggia n. 339/2017, Tribunale di Lamezia Terme n. 1645 del 29/11/17. Trib. Lecce 18.2.2021). Infatti, laddove il credito azionato tragga origine da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del debitore, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte in conformità ai principi indicati dalla Corte di Cassazione per il riparto dell'onere della prova (cfr. Cass. civ, sez. un., 30/10/2001 n. 13533 e da ultimo Cass. 20/01/2015 n. 826). Quanto alla dedotta non conformità tra l'estratto conto ed il piano di ammortamento, è sufficiente evidenziare che nell'estratto conto, oltre alle rate insolute dal 28/02/2010 al 28/03/2012, è stato riportato anche il capitale residuo dovuto dall'opponente in conformità a quanto previsto dall'art. 10 rubricato “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto” delle Condizioni Generali di Finanziamento regolarmente sottoscritte dall'opponente, pertanto, le doglianze del sono infondate non essendo ravvisabile Pt_1 alcuna irregolarità secondo le prospettazioni esposte dal medesimo. Alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo l'opponente – a fronte del puntuale adempimento da parte dell'opposta dell'onus probandi su di essa gravante – assolto a sua volta all'onere della specifica contestazione dell'importo ingiunto, così omettendo di offrire il benché minimo elemento idoneo a scalfire la fondatezza della pretesa creditoria, l'opposizione dev'essere integralmente rigettata. 6. Deve da ultimo stigmatizzarsi il comportamento processuale dell'opponente che non ha aderito alla proposta conciliativa formulata da questo Tribunale ex art. 185 bis c.p.c. in data 22/12/2021, così ingiustificatamente determinando l'impossibilità di addivenire ad una più rapida definizione della lite. La mancata adesione all'accordo appare del tutto irragionevole alla luce della manifesta infondatezza della domanda ed anche perché l'opponente, in caso di accettazione, avrebbe beneficiato di una significativa riduzione dell'impegno di spesa. Pertanto, oltre al pagamento delle spese processuali di cui appresso, deve Parte_1 essere altresì condannato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, co. III c.p.c., a norma del quale “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Con riguardo a tale fattispecie, questo Giudice, aderendo alla tesi condivisa dalla maggioritaria giurisprudenza di merito edita, ritiene che l'art. 96, co. III c.p.c., introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia (in questi termini, già Trib. Varese 23-1-2010 e 30-10-2009; Trib. Prato 6-11-2009; Trib. Milano 29-8-2009). Ciò esclude, come peraltro ben lumeggiato dai lavori preparatori della legge citata, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte vittoriosa e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione. Il dato letterale è inequivoco nel non presupporre pagina 4 di 5 l'esistenza di un danno di controparte, mentre, per altro verso, non vi sono parametri costituzionali che vietano al legislatore di introdurre tale tipologia di danno. Nel caso di specie, la manifesta infondatezza dell'opposizione spiegata in giudizio, alla luce del chiaro tenore letterale del contratto e di tutta la produzione documentale in atti, unitamente alla pervicacia dell'opponente nel riproporre gli stessi motivi di opposizione, nonostante la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis cod. proc. civ. e considerato il contenuto manifestamente svantaggioso della presente pronuncia rispetto a quanto previsto nella proposta conciliativa, permettono di rilevare il carattere pretestuoso sia della presente opposizione sia della mancata adesione alla proposta conciliativa, sicché la condotta processuale della parte costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno dell'altra parte. Quanto al pregiudizio, esso si riferisce a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, essendo stata l'altra parte costretta ad ulteriore attività processuale. La determinazione del danno, rimessa alla discrezionale liquidazione del giudice secondo il parametro dell'equità, dovrà avvenire tenendo conto del valore della causa, del tipo di condotta processuale adottata dal soccombente e dalla consistenza economica dei contendenti. Applicando tali coordinate al caso di specie, appare equo liquidare, ex art. 96, co. III c.p.c., la somma di € 2.118,50 pari alla metà dell'importo liquidato a titolo di compensi, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 231/2019 emesso da questo Tribunale in data 16.02.2019, dichiarandolo definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta ed a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co. III, c.p.c., della somma di € 2.118,50 oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna altresì l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per onorario professionale, oltre 15,00 % per spese generali, iva e c.p.a. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata all'esito dell'udienza del 30/4/2025 celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Foggia, 12 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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